L.R.
20 febbraio 1984, n. 5 (1).
Ristrutturazione
organica e funzionale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 febbraio 1984, n. 16.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Denominazione.
L'Ente
di sviluppo agricolo in Umbria, istituito con D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 253 e
trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11,
già regolato dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, è strumento tecnico e
promozionale della Regione, degli enti locali e degli operatori agricoli.
Esso
opera conformemente alla programmazione regionale e zonale e nel rispetto delle
scelte compiute da province, comunità montane, comuni singoli o associati
nell'esercizio delle funzioni amministrative agli stessi attribuite o delegate
in materia.
Art.
2
Attività.
L'Ente
promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo dell'economia agricola
regionale e la elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra.
L'Ente
partecipa alla formazione del piano regionale di sviluppo e dei piani di zona
per il settore agricolo e cura la esecuzione di piani e programmi regionali di
interesse agricolo che la Regione provveda ad affidargli.
L'ente
presta opera di consulenza e di assistenza in materia di agricoltura alle
comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel
settore dell'agricoltura, nonché agli operatori agricoli singoli ed associati.
L'Ente
assicura la partecipazione delle categorie agricole allo svolgimento dei propri
compiti, stabilendone le modalità con deliberazione del Consiglio di
amministrazione.
I
compiti affidati all'Ente sono coordinati dalla Regione con le funzioni
delegate a province, comuni singoli o associati e con i programmi delle
comunità montane, sulla base del programma regionale di sviluppo e dei piani
zonali.
Art.
3
Compiti
dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.
All'Ente
di sviluppo agricolo in Umbria, in quanto ente strumentale dotato di capacità e
specializzazione tecnica, sono affidati i seguenti compiti, da svolgere secondo
le direttive regionali, nel quadro della programmazione regionale, nel rispetto
delle norme vigenti in materia:
a)
ristrutturazione, riordino e miglioramento fondiario;
b)
attività di assistenza tecnica, dimostrativa e divulgativa, nonché di
informazione tecnica e socio-economica di cui alla legge regionale 20 ottobre
1983, n. 41;
c)
promozione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;
d)
promozione e sviluppo della piccola proprietà diretto coltivatrice;
e)
promozione della ricerca e della sperimentazione di interesse regionale in
agricoltura e, più in generale, sull'uso produttivo delle risorse ambientali;
f)
attività di ricerca di mercato e di assistenza nella fase di
commercializzazione, a sostegno dei produttori agricoli e loro associazioni;
g)
assistenza economico-finanziaria a favore dei produttori agricoli, con
preferenza alle società cooperative ed alle associazioni di produttori
agricoli, mediante prestazione di garanzie fidejussorie ed assunzione di quote
di partecipazione a società di interesse agricolo (2);
h)
progettazione, realizzazione in concessione ed eventuale gestione che ad esso
verranno affidate dalla Regione, delle opere di irrigazione e di bonifica
integrale già di competenza dell'Ente autonomo di bonifica, irrigazione e
valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con
sede in Arezzo, nei limiti delle funzioni trasferite alla Regione in
applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
i)
realizzazione in concessione di impianti, attrezzature e servizi di interesse
comune per i produttori agricoli e loro eventuale gestione diretta in fase di
avviamento e comunque per un periodo non superiore a cinque anni;
l)
gestione diretta di aziende agricole, zootecniche, forestali e faunistiche nel
caso di comprovati motivi di interesse sociale e previo parere della Giunta
regionale per un periodo non superiore a cinque anni, trascorso il quale la
gestione deve essere ritrasferita ai produttori interessati, salvo che la
medesima non rivesta particolari valori di sperimentazione e ricerca.
La
gestione diretta degli impianti e delle aziende di cui ai punti i) e l) sono
considerate imprese agricole a tutti gli effetti.
L'Ente
stesso provvede altresì:
m)
alla progettazione di piani agricoli regionali di zona, di settore ed aziendali
ad esso affidata dalla Giunta regionale e dagli Enti delegati, in accordo con
le indicazioni regionali. Provvede, inoltre, su richiesta della Giunta
regionale, degli Enti e degli operatori indicati al precedente art. 1, secondo
comma, della Presente legge, alla elaborazione dei piani di settore e di
progetti in materia di silvicoltura, nonché all'espletamento di incarichi di
consulenza e di assistenza tecnica per la forestazione;
n)
alla unificazione degli indirizzi relativi alle attività di forestazione e di
silvicoltura, secondo i compiti affidatigli dalla Giunta regionale.
L'Ente
svolge infine ogni altro compito allo stesso affidato dalla Regione.
(2)
In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 1, L.R. 20
dicembre 1984, n. 49.
TITOLO
II
Organi
e loro competenze
Art.
4
Organi.
Gli
organi dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria sono:
-
il Consiglio di amministrazione;
-
il Presidente;
-
il Comitato esecutivo;
-
il Collegio dei revisori dei conti.
Art.
5
Consiglio
di amministrazione.
Il
Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 26 membri dei
quali:
a)
n. 13 membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a nove;
b)
n. 2 membri designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori non
coltivatori diretti;
c)
n. 5 membri designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori
diretti;
d)
n. 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della
terra;
e)
n. 2 membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole;
f)
n. 1 membro eletto dal personale dell'Ente con votazione segreta.
Il
Consiglio regionale, con atto amministrativo, individua le organizzazioni
professionali e sindacali di cui alle lett. b), c), d), e) del precedente
comma, maggiormente rappresentative a livello nazionale e determina su proposta
della Giunta regionale il numero delle designazioni a ciascuna di esse
spettanti (3).
Il
Consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui alla lett. a) del primo
comma e al secondo comma del presente articolo entro sessanta giorni dal suo
insediamento.
Il
Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale che
ne ha eletto i membri.
Il
Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento
di cui al secondo comma del presente articolo, richiede ai soggetti interessati
le relative designazioni.
Il
Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta
In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Consiglio di
amministrazione, la sostituzione viene effettuata con le procedure, i criteri e
nei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo.
(3)
Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 31 dicembre 1984, n. 50.
Art.
6
Attribuzioni
del Consiglio di amministrazione.
Al
Consiglio di amministrazione spetta la gestione dell'Ente. Sono comunque di
competenza esclusiva ed indelegabile del Consiglio di amministrazione le
attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di
piani e programmi di attività e di regolamenti, i contratti e le convenzioni
comportanti
spese
superiori a 100 milioni, lo stare e il resistere in giudizio.
Art.
7
Funzionamento
del Consiglio di amministrazione.
Le
riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la metà più
uno dei suoi componenti in prima convocazione ed un terzo in seconda
convocazione.
Il
Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei
consiglieri presenti.
Il
Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e,
comunque, quando ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei
consiglieri.
I
consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per
oltre tre riunioni consecutive, possono essere sostituiti, previa deliberazione
di decadenza adottata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Art.
8
Presidente.
Nomina ed attribuzioni.
Il
Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio regionale. Nelle prime due
votazioni occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.
Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza semplice.
Il
Presidente dell'Ente dura in carica per la legislatura del Consiglio regionale.
Egli
ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di
amministrazione ed il Comitato esecutivo, dà esecuzione alle deliberazioni
degli organi suddetti e sovraintende al loro funzionamento.
Il
Presidente può direttamente deliberare, nell'ambito delle competenze di cui al
primo comma del successivo art. 10, l'adozione di provvedimenti di spesa sino a
trenta milioni, dandone comunicazione al Comitato esecutivo.
In
caso di assenza o altro legittimo impedimento del Presidente, ne esercita le
funzioni il vice presidente vicario.
Il
Presidente ha facoltà di adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di
competenza non esclusiva del Consiglio di amministrazione, il cui ritardo può
arrecare grave pregiudizio agli interessi dell'Ente; i provvedimenti debbono
essere sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima riunione
dello stesso successiva alla loro adozione (4).
(4)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 31 dicembre 1984, n. 50.
Art.
9
Comitato
esecutivo e vice presidenti.
Il
Comitato esecutivo è composto da sette membri, ivi compresi il Presidente
dell'Ente e due vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie.
I
vice presidenti e gli altri componenti il Comitato esecutivo sono eletti dal
Consiglio di amministrazione nel proprio seno e nella prima seduta.
L'elezione
dei vice presidenti e dei componenti il Comitato esecutivo avviene nel modo
seguente:
-
per i vice presidenti con voto limitato ad uno;
-
per i quattro membri del Comitato esecutivo con voto limitato a tre.
I
membri del Comitato esecutivo durano in carica quanto il Consiglio di
amministrazione.
Per
le votazioni del Comitato esecutivo si applicano le disposizioni di cui al
primo ed al secondo comma del precedente articolo 7 (5).
Il
funzionamento del Comitato esecutivo è disciplinato da apposito regolamento, da
approvarsi dal Consiglio di amministrazione e da sottoporsi al controllo di cui
al quarto comma del successivo art. 15.
Ai
componenti il Comitato esecutivo si applica la disposizione di cui all'ultimo
comma del precedente art. 7.
(5)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 31 dicembre 1984, n. 50.
Art.
10
Attribuzioni
del Comitato esecutivo.
Il
Comitato esecutivo concorre alla gestione dell'ente, adottando i provvedimenti
connessi con le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione.
Le
deliberazioni del Comitato esecutivo sono comunicate dal Presidente al
Consiglio di amministrazione nella prima riunione di questo successiva alla
loro adozione (6).
Il
Consiglio di amministrazione dispone la delega delle attribuzioni al Comitato
esecutivo contestualmente al provvedimento di nomina del Comitato stesso.
(6)
Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 31 dicembre 1984, n. 50.
Art.
11
Collegio
dei revisori dei conti.
Il
Collegio dei revisori dei conti è composto da:
a)
il Presidente, eletto dal Consiglio regionale;
b)
due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto
limitato;
c)
due membri effettivi e due supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministero
del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e foreste.
Il
Collegio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura
in carica quanto il Consiglio regionale che ne ha eletto i membri.
Il
Presidente della Giunta regionale richiede le designazioni di cui alla lett. c)
del precedente primo comma entro quindici giorni dalla data dei provvedimenti
di cui alle lett. a) e b) dello stesso, che sono adottati dal Consiglio
regionale nel termine di giorni sessanta dal proprio insediamento.
In
caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Collegio dei revisori dei
conti, la sostituzione viene effettuata con le procedure e nei termini di cui
ai commi precedenti del presente articolo.
Art.
12
Attribuzioni
del Collegio dei revisori dei conti.
Il
collegio dei revisori dei conti:
a)
esamina i bilanci ed i conti consuntivi dell'Ente, predisponendo apposite
relazioni illustrative;
b)
controlla la gestione finanziaria dell'Ente, rimettendo semestralmente una
relazione sull'andamento della gestione stessa e di quella amministrativa al
Presidente dell'Ente ed alla Giunta regionale, formulando a questi ultimi
osservazioni e rilievi ogni qualvolta occorra;
c)
assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e può intervenire a quelle
del Comitato esecutivo.
Il
collegio, nella sua prima seduta, nomina, tra i membri effettivi eletti dal
Consiglio regionale, il vice presidente, il quale esercita le funzioni del
Presidente in caso di assenza o altro legittimo temporaneo impedimento di
quest'ultimo.
Art.
13
Incompatibilità.
Non
possono far parte del Consiglio di amministrazione, nè del Collegio dei
revisori dei conti dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria i consiglieri
regionali e i componenti di altri enti regionali, nonché i sindaci, i
presidenti di amministrazioni provinciali, gli assessori comunali e
provinciali, i presidenti di associazioni intercomunali e di comunità montane e
i membri degli esecutivi di tali Enti, i membri dei comitati di gestione delle
unità sanitarie locali.
Non
possono, inoltre, far parte del Consiglio di amministrazione, nè del Collegio
dei revisori dei conti dell'Ente stesso gli imprenditori e gli amministratori
di società comunque costituite, che effettuano forniture di beni o prestazioni
di servizi all'Ente, anche se operanti al di fuori della circoscrizione
territoriale dello stesso.
Art.
14
Emolumenti.
Le
indennità al Presidente, ai consiglieri ed ai componenti il Collegio dei
revisori dei conti dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria sono stabilite
dalla legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7 modificata dalla legge regionale 8
marzo 1982, n. 9.
TITOLO
III
Controllo
e vigilanza
Art.
15
Controllo
sugli atti.
Le
deliberazioni degli organi dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, escluse
quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e
perfezionati ai sensi di legge, diventano esecutive se la Giunta regionale non
ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data di ricevimento dei
relativi processi verbali o se, entro tale termine, dà comunicazione di non
riscontrare vizi di legittimità.
L'esecutività
è sospesa se nel termine di cui al primo comma la Giunta regionale chiede
chiarimenti od elementi integrativi di giudizio. In tal caso il provvedimento
diventa esecutivo se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro
venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni degli organi suddetti.
Agli
effetti del decorso dei termini di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale
rilascia ricevuta delle deliberazioni e delle controdeduzioni, che debbono
essere inviate dall'Ente entro sette giorni dalla data di adozione.
Le
deliberazioni concernenti il regolamento di amministrazione e di contabilità,
il regolamento organico del personale, i regolamenti interni, i bilanci e le
relative variazioni, i programmi di attività, la relazione annuale ed il conto
consuntivo sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale.
Tra
i provvedimenti di variazione al bilancio dell'Ente, approvati dal Consiglio
regionale con atto amministrativo, fanno eccezione gli atti concernenti le
variazioni relative alla iscrizione o le modifiche di stanziamenti correlati
con assegnazioni di fondi a destinazione vincolata e l'impiego del fondo di
riserva, che sono sottoposti al controllo della Giunta regionale (7).
Il
provvedimento di annullamento ha carattere definitivo (8).
(7)
Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 31 dicembre 1984, n. 50.
(8
Vedi, anche, l'art. 11, L.R. 25 novembre 1986, n. 44.
Art.
16
Vigilanza.
Il
Presidente della Giunta regionale, sentita la stessa, può disporre ispezioni
per accertare il regolare funzionamento dell'Ente.
Il
Consiglio di amministrazione può essere sciolto ed uno o più dei suoi
componenti possono essere dichiarati decaduti, per gravi violazioni di legge o
dei regolamenti dell'Ente, con decreto motivato del Presidente della Giunta
regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare permanente.
Il
Consiglio di amministrazione può, inoltre, essere sciolto in caso di sua persistente
inattività o di inefficienza dell'Ente, secondo le procedure stabilite dallo
statuto.
In
caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della
Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, nomina un
commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.
TITOLO
IV
Personale,
bilancio patrimonio
Art.
17
Struttura
operativa e personale.
Con
successiva legge regionale verrà definito, sentito il Consiglio di
amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il riordino organico e
funzionale dei servizi dell'Ente (9).
La
struttura operativa, ordinata in armonia con le strutture amministrative
regionali e con le procedure della programmazione, è organizzata in modo da
corrispondere alla sua funzione di strumento operativo della Regione per
l'attuazione dei compiti di cui all'art. 3 della presente legge.
Le
norme del regolamento organico relative allo stato giuridico e al trattamento
economico del personale dell'Ente dovranno uniformarsi, ai sensi della legge 29
marzo 1983, n. 93, a quelle che regolano il rapporto d'impiego dei dipendenti
della Regione.
All'impiego
nell'Ente si accede per pubblico concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge e
dall'ordinamento regionale.
È
ammessa deroga a quanto previsto nel comma precedente per l'assunzione del
direttore generale, nel caso in cui il medesimo sia scelto al di fuori del
personale dell'Ente.
(9)
Per il riordino organico e funzionale dei servizi dell'E.S.A.U. vedi la L.R. 10
luglio 1987, n. 33.
Art.
18
Il
direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione
dell'Ente.
Il
direttore generale può essere scelto tra il personale dell'Ente e quello
regionale appartenente alla più elevata qualifica e funzione dirigenziale,
ovvero al di fuori di detto personale, con rapporto di lavoro regolato con
contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
Nel secondo caso la sua retribuzione sarà definita dalla Giunta regionale
all'atto della nomina e non potrà essere superiore al livello retributivo
determinato per il direttore generale, tabella c), della legge 20 marzo 1975, n.
70.
Al
direttore generale compete: di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute
del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e di controfirmare i
relativi verbali; di assistere il Presidente; di controfirmare gli atti e i
contratti che comportano impegni di spesa; di coordinare i servizi dell'Ente
adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità e per la migliore
utilizzazione del personale, nel rispetto del regolamento organico (10).
(10)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 31 dicembre 1984, n. 50.
Art.
19
Esercizio
finanziario. Bilanci. Contabilità.
La
gestione economica e finanziaria dell'Ente è regolata dalle norme che
disciplinano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività
contrattuale della Regione.
Al
primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - come
integrato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - è soppresso il seguente
periodo: «salvo quanto disposto dall'articolo 14, terzo comma, della legge
regionale 3 giugno 1977, n. 26, per l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria il
cui bilancio sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale con atto
amministrativo soggetto a controllo di legittimità».
Il
bilancio di previsione dell'Ente è approvato dalla Regione con il procedimento
di cui all'articolo 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, come
modificato con il comma precedente.
Il
rendiconto dell'Ente è trasmesso annualmente alla Giunta regionale entro il 30
marzo e dalla Giunta presentato al Consiglio che lo approva con apposito
articolo della legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.
Nelle
more dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente da parte della
Regione, è consentito all'Ente stesso l'esercizio provvisorio con le modalità
ed i limiti stabiliti dalla legge che autorizza l'esercizio provvisorio del
bilancio regionale.
Il
servizio di cassa dell'Ente è affidato all'Istituto di credito incaricato del
servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni praticate a quest'ultima.
Nel caso di condizioni più vantaggiose offerte da altri istituti di credito, il
tesoriere della Regione ha facoltà di assumere il servizio di cassa dell'Ente a
queste ultime migliori condizioni (11).
(11)
Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 31 dicembre 1984, n. 50.
Art.
20
Patrimonio
dell'Ente.
Il
patrimonio dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è costituito, oltre che dal
fondo di dotazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 253,
dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario annesso al bilancio
dell'Ente stesso.
Art.
21
Finanziamenti.
Alle
spese per il funzionamento dell'attività dell'Ente si provvede:
a)
con il fondo di dotazione iniziale;
b)
con i finanziamenti ordinari e straordinari della Regione;
c)
con i proventi riscossi per servizi ed attività prestate;
d)
con i finanziamenti previsti per le attività e le varie iniziative
istituzionali dalle leggi regionali, statali e comunitarie.
Art.
22
Rappresentanza
e difesa.
Per
la rappresentanza e difesa in giudizio l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria
può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.
TITOLO
V
Disposizioni
finali
Art.
23
Norma
transitoria.
Dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i membri del Consiglio di
amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica,
rimanendo in funzione sino alla nomina dei nuovi organi.
La
disposizione di cui al comma precedente comporta il venir meno della validità
delle designazioni ed elezioni dei componenti il Consiglio di amministrazione
in seno ad enti ed organismi in qualità di rappresentanti dell'Ente.
Art.
24
Disposizione
finale.
La
legge regionale 3 giugno 1977, n. 26 è abrogata.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.