L.R.
1 marzo 1984, n. 12 (1).
Affidamento
all'ESAU delle funzioni dell'Osservatorio delle malattie delle piante.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 marzo 1984, n. 19.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge disciplina, in armonia con l'art. 13 dello Statuto regionale
l'esercizio delle funzioni amministrative degli Osservatori per malattie delle
piante trasferite o delegate alla Regione dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
con particolare riferimento all'art. 74.
2.
Le funzioni riguardano le attività previste dalla legge 18 giugno 1931, n. 987,
e successive modificazioni e integrazioni, e dal regolamento di applicazione
approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, nonché dalla legge 9 marzo 1955,
n. 471.
3.
Le predette funzioni, salvo quanto disposto dal successivo comma, sono affidate
- ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 dello Statuto - all'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria che le esercita sull'intero territorio regionale.
4.
Restano di competenza della Regione:
a)
l'approvazione di programmi, piani e progetti specifici inerenti operazioni di
difesa delle coltivazioni e di lotta ai parassiti delle piante;
b)
le iniziative previste dalla legge regionale 22 agosto 1979, n. 49 e dai
programmi regionali attuativi della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
c)
l'accertamento di idoneità dei locali e di capacità di colui che chieda
l'autorizzazione per l'impianto di vivai di piante, stabilimenti orticoli e
stabilimenti per la preparazione e selezione di semi e per esercitare il
commercio di piante, parti di piante e semi e il rilascio dell'autorizzazione
di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.
5.
Per quanto attiene al controllo sulle importazioni ed esportazioni, con il
relativo rilascio di certificati fitopatologici, e sul transito di piante, loro
parti e semi, le connesse funzioni amministrative saranno espletate in
conformità delle direttive del competente organo ministeriale, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 4, 71, 74 e 111 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
Art.
2
Personale.
1.
In attesa della ristrutturazione organica dell'Ente di sviluppo agricolo in
Umbria, il personale in servizio presso l'Osservatorio per le malattie delle
piante, sezioni entomologia e patologia vegetale, è assegnato funzionalmente
all'ESAU, con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di criteri
oggettivi concordati in sede di accordo decentrato con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Art.
3
Norma
finanziaria.
Eventuali
oneri per l'attuazione della presente legge - oltre a quelli di cui al
precedente art. 2 che continueranno a gravare sul cap. 280 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale - saranno previsti nel bilancio
dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria e finanziati con quota del contributo
annuale della Regione nelle spese di funzionamento di detto Ente.