L.R.
23 marzo 1984, n. 17 (1).
Modificazione
della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 e della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34. Provvidenze a favore dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi
sismici degli anni 1977, 1978 e 1979.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 marzo 1984, n. 24, edizione straordinaria.
Art.
1
Modifica
del termine di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9
dicembre 1982, n. 53.
Per
gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio
disponibile dei comuni indicati all'art. 1 della legge regionale 11 giugno
1979, n. 24, danneggiati dagli eventi sismici nell'agosto 1977, marzo 1978 e
luglio-agosto 1978, la proroga - da concedersi anche in sanatoria - del termine
per
l'ultimazione
dei lavori di ripristino, prevista dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno
1979, n. 24, differita da ultimo con il secondo comma dell'articolo unico della
legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53, è ulteriormente elevata di mesi dodici.
Art.
2
Modifica
di alcuni termini di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e alla
legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Con
effetto da 1° gennaio 1984 i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art.
8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, relativi alle elevazioni del
contributo previste dalle stesse disposizioni, differiti da ultimo al 31
dicembre 1983 dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno
1983, n. 19, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1984.
L'art.
9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è abrogato.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.