L.R. 23 marzo 1984, n. 17 (1).

Modificazione della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 e della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34. Provvidenze a favore dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi sismici degli anni 1977, 1978 e 1979.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 marzo 1984, n. 24, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

Modifica del termine di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53.

 

Per gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni indicati all'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, danneggiati dagli eventi sismici nell'agosto 1977, marzo 1978 e luglio-agosto 1978, la proroga - da concedersi anche in sanatoria - del termine per

l'ultimazione dei lavori di ripristino, prevista dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, differita da ultimo con il secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53, è ulteriormente elevata di mesi dodici.

 

 

Art. 2

Modifica di alcuni termini di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

 

Con effetto da 1° gennaio 1984 i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, relativi alle elevazioni del contributo previste dalle stesse disposizioni, differiti da ultimo al 31 dicembre 1983 dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1984.

L'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.