L.R.
11 aprile 1984, n. 19 (1).
Istituzione
della S.p.A. denominata «C.R.U.E.D. S.p.A.» mediante trasformazione del
C.R.U.E.D.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 aprile 1984, n. 27.
Art.
1
Denominazione
e scopo.
La
Regione Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata
C.R.U.E.D. S.p.A. da attuarsi mediante trasformazione del già esistente
C.R.U.E.D.
La
società si propone di contribuire al miglioramento qualitativo
dell'organizzazione e della gestione dell'Amministrazione pubblica e privata
mediante l'automazione delle procedure e la realizzazione di sistemi integrati
informatici sul territorio regionale al fine di favorire uno sviluppo sociale e
tecnologico dell'intera regione (2).
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 21 dicembre 1998, n. 50.
Art.
2
Oggetto
sociale.
La
Società ha per oggetto le prestazioni di servizi di elaborazione automatica di
dati, nonché tutti i servizi connessi allo sviluppo della cibernetica,
dell'informatica, della telematica e di tutte le tecniche e gli strumenti
connessi alla elaborazione e alla diffusione dei dati, compresa l'assistenza e
la formazione di base e specialistica in informatica organizzazione e
tecnologie avanzate.
Art.
3
Partecipanti.
Alla
società partecipano la Regione dell'Umbria, gli enti locali territoriali, gli
enti pubblici, le aziende a partecipazione pubblica, le aziende private, le
aziende e le istituzioni bancarie (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 21 dicembre 1998, n. 50.
Art.
4
Partecipazione
della Regione.
La
Regione partecipa alla società a condizione che dallo statuto risulti quanto
segue:
a)
la Regione mantiene nella società una partecipazione comunque non inferiore al
20 per cento del capitale sociale;
b)
la Regione e gli altri enti pubblici soci nominano ai sensi dell'art. 2458 c.c.
un numero di amministratori non inferiore ai 3/7 dei componenti del Consiglio
di amministrazione;
c)
la Regione nomina i 2/3 dei membri del collegio sindacale, di cui uno con
funzioni di presidente;
d)
un componente del Comitato esecutivo, se previsto, dovrà essere scelto tra gli
amministratori di nomina regionale (4) .
(4)
Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 11 luglio 1996, n. 15 e poi così
sostituito dall'art. 3, L.R. 21 dicembre 1998, n. 50.
Art.
5
Costituzione.
La
Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di
rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione
della società.
Art.
6
Direttive
per gli organi esecutivi regionali.
La
Giunta regionale e il suo Presidente cureranno, altresì, che la costituenda
società si avvalga inizialmente del personale attualmente dipendente dal
C.R.U.E.D. con il rispetto di tutti i diritti acquisiti dallo stesso.
Art.
7
Concorso
della Regione alla costituzione della società e finanziamento della stessa.
La
Regione concorre alla costituzione della società sottoscrivendo azioni per
l'ammontare di lire 100 milioni.
Lo
stanziamento necessario sarà iscritto, in termini di competenza e di cassa, al
cap. 6550 del bilancio regionale 1984, la cui denominazione è così modificata:
«Partecipazione della Regione Umbria al Centro regionale umbro elaborazione
dati S.p.A.».
All'onere
di cui al primo comma si farà fronte con l'apposito stanziamento che verrà
iscritto sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa
del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984.
La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio suddetto le conseguenti
variazioni a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23.