L.R.
16 aprile 1984, n. 20 (1).
Sub-delega
alle Province di Perugia e di Terni delle funzioni amministrative riguardanti
le licenze annuali di attingimento di acqua dai corpi idrici iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 aprile 1984, n. 28, edizione straordinaria.
Art.
1
Finalità.
Con
la presente legge sono delegate alle Province di Perugia e Terni le funzioni
amministrative relative alla concessione delle licenze di attingimento delle
acque pubbliche scorrenti nei rispettivi territori, già delegate alla Regione
ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art.
2
Esercizio
della delega.
Le
licenze di attingimento delle acque iscritte negli elenchi delle acque
pubbliche delle singole Provincie sono concesse si sensi dell'art. 56 del T.U.
di leggi approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nei limiti delle
disponibilità ed in conformità delle direttive impartite dalla Regione, nel
quadro della programmazione regionale in materia di utilizzazione delle risorse
idriche e nel rispetto dei diritti legittimamente costituiti.
Art.
3
Revoca
delle concessioni.
È
in facoltà delle Province disporre provvedimenti di revoca, previsti
dall'ultimo comma dell'art. 56 del T.U. di leggi sopracitato, sia per esercizio
non conforme alla relativa concessione che per motivi di pubblico interesse
ovvero per la garanzia di diritti legittimamente costituiti sulle acque
concesse.
Art.
4
Provvedimenti.
Gli
atti emanati dalla Amministrazione provinciale, per la revoca di licenze di
attingimento, sono definitivi.
Copia
di essi dovrà essere trasmessa alla Regione, alle Intendenze di finanza ed alle
Amministrazioni che possano eventualmente essere interessate.
Art.
5
Vigilanza.
Le
Provincie sono incaricate di effettuare, a mezzo dei propri agenti giurati, il
controllo sulle licenze che vengono esercitate nel territorio di loro
competenza.
Art.
6
Poteri
d'indirizzo e coordinamento.
La
Giunta regionale esercita le funzioni di coordinamento e di indirizzo, delle
funzioni sub-delegate con la presente legge nel rispetto della programmazione
regionale.
Qualora
le Amministrazioni delegatarie non adempiano all'espletamento delle funzioni
attribuite, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine, può sostituirsi
ad esse nel compimento degli atti.
Art.
7
Norme
finanziarie.
Per
lo svolgimento da parte delle Province delle funzioni amministrative loro
delegate con la presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire
80.000.000 da assegnare per due terzi alla Provincia di Perugia e per un terzo
alla Provincia di Terni.
La
spesa di cui al precedente comma sarà imputata al cap. 852 - di nuova
istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio 1984 - denominato «Contributo
alle Province di Perugia e Terni nelle spese di funzionamento connesse
all'esercizio della delega delle funzioni regionali in materia di rilascio
delle licenze annuali di attingimento dell'acqua dai corpi idrici iscritti
negli elenchi delle acque pubbliche» (Tit. 1, sez. 1ª, rubr. 4, cat. 5, tipo
1.1, sett. 13) e ad essa si farà fronte con lo stanziamento che sarà
appositamente iscritto nel fondo globale di cui al cap. 6120 dello stato di
previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
competenza e di cassa a detto bilancio ai sensi dell'art. 28, secondo comma,
della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.
Per
gli anni 1985 e successivi l'onere sarà determinato con la legge annuale di
bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della stessa legge regionale n. 23
del 1978 ed entro i limiti della disponibilità stanziate dal bilancio
pluriennale.