L.R. 16 aprile 1984, n. 21 (1).

Programma triennale per la immunoprofilassi di infezioni virali non soggette ad obbligo di vaccinazione.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 aprile 1984, n. 28, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

Finalitą.

 

Con la presente legge la Regione promuove, in attuazione dei principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la realizzazione di programmi di vaccinazioni, relativamente alla profilassi immunitaria, delle seguenti patologie virali:

- epatite virale;

- rosolia;

- morbillo.

 

 

Art. 2

Programma.

 

L'Osservatorio epidemiologico regionale previa opportuna intesa con l'Istituto superiore di sanitą e con gli Istituti scientifici e clinici dell'Universitą di Perugia, provvede alla predisposizione del programma.

La Giunta regionale approva il programma triennale, sentito il Consiglio tecnico regionale per la sanitą e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale.

Il programma che ha durata triennale deve prevedere:

- i singoli programmi vaccinali;

- i destinatari;

- le modalitą e i tempi degli interventi;

- la gratuitą degli interventi e degli accertamenti clinici necessari;

- un'adeguata e specifica azione di informazione volta alla consapevolezza delle implicazioni della vaccinazione.

 

 

Art. 3

Organizzazione.

 

L'attuazione dei programmi di vaccinazione č di competenza delle singole U.L.S.S. che a tale scopo provvedono ad individuare le strutture ed il personale per effettuare gli interventi di vaccinazione di cui alla presente legge.

In ogni U.L.S.S. viene istituito un registro per le vaccinazioni effettuate.

 

 

Art. 4

Norma finanziaria.

 

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarą iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, al cap. 2164 denominato: «Spese per profilassi vaccinali mediche e veterinarie» e ad esso si farą annualmente fronte con quota del fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, di spettanza della regione Umbria.

L'entitą dello stanziamento annuale di cui al precedente comma sarą determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.