L.R. 16 aprile 1984, n. 22 (1).

Norme sull'emanazione di direttive vincolanti per l'attività delle U.L.S.S. (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 aprile 1984, n. 28, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 1

Oggetto.

 

[La Regione, per le finalità di cui all'art. 5, della legge 7 agosto 1982, n. 526 ed allo scopo di garantire l'attuazione della programmazione sanitaria regionale, emana direttive vincolanti alle unità locali sanitarie e socio-assistenziali (U.L.S.S.) secondo le norme della presente legge] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 2

Definizione.

 

[Le direttive vincolanti di cui alla presente legge concernono disposizioni a carattere generale per assicurare la coerenza della gestione dei servizi socio-sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione nonché per garantire omogeneità di interventi e di prestazioni su tutto il territorio regionale, l'uso ottimale delle risorse finanziarie e l'efficienza delle strutture sanitarie] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 3

Presupposti.

 

[Le direttive vincolanti vengono emanate nel rispetto delle norme e delle procedure previste da:

a) le leggi dello Stato e altre disposizioni statali a carattere vincolante;

b) le leggi della Regione e le altre disposizioni normative del consiglio regionale;

c) il piano socio-sanitario regionale] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 4

Procedure.

 

[Le direttive vincolanti alle U.L.S.S. vengono emanate dalla giunta regionale su parere della consulta regionale prevista all'art. 13 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65;

Sono sentite anche la competente sezione del consiglio tecnico regionale per la sanità, qualora trattisi di materie che rientrano nella competenza di tale organismo e le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, qualora trattisi di materie concernenti istituti normativi ed economici del personale.

I pareri di cui al presente articolo sono espressi entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

Della proposta di atto di indirizzo e coordinamento vengono informati il consiglio regionale e la sezione regionale dell'A.N.C.I.] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 5

Deroga.

 

[Non sono soggetti alle procedure di cui all'art. 4 gli atti concernenti:

1) disposizioni che la giunta regionale emana per ottemperare a direttive o altre norme statali o regionali a carattere normativo;

2) altre disposizioni meramente attuative o di recepimento di norme legislative e regolamentari;

3) disposizioni aventi carattere di urgenza ai sensi della L.R. n. 19/1982 e L.R. n. 24/1982] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 6

Efficacia.

 

[Le deliberazioni della giunta regionale contenenti le direttive vincolanti sono notificate mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione alle U.L.S.S., al comitato regionale di controllo sugli atti amministrativi degli enti locali per le determinazioni di competenza ed ai presidenti dei collegi dei revisori delle U.L.S.S.

Le U.L.S.S. adeguano la loro attività alle disposizioni contenute nelle direttive vincolanti con delibera del comitato di gestione entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente] (8).

 

 

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.