L.R.
2 maggio 1984, n. 24 (1).
Contributo
annuale per le attività del Circolo aziendale della Regione dell'Umbria
(C.A.R.U.) (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 4 maggio 1984, n. 32.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera ff), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[La
Regione dell'Umbria, in attuazione dei principi espressi nell'art. 9, primo
comma, dello Statuto e nel quadro delle finalità rivolte alla tutela e allo
sviluppo delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei
servizi sociali, concede un contributo finanziario al Circolo aziendale della
Regione dell'Umbria (C.A.R.U.), nella misura di lire 20 milioni annue, quale
concorso nelle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito
delle suddette attività] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lettera ff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 2
[Il
contributo di cui al precedente articolo è erogato annualmente con delibera
della Giunta regionale ed è accreditato su un conto corrente fruttifero a
favore del Circolo aziendale della Regione dell'Umbria (C.A.R.U.) presso
l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria regionale.
Il
Circolo aziendale della Regione dell'Umbria è responsabile dell'utilizzazione
del contributo per le finalità cui è destinato ed in ordine a tale
utilizzazione il Presidente del circolo presenterà, alla fine di ogni anno, una
relazione alla Giunta regionale] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lettera ff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 3
[La
Regione dell'Umbria può, altresì, concedere al succitato circolo aziendale
l'uso gratuito di aree e locali e di altri beni appartenenti al patrimonio
regionale, affinché vengano adibiti alle attività di cui all'art. 1.
All'onere
di lire 20 milioni afferente all'anno 1984 si fa fronte come segue:
-
quanto a lire 10.000.000 mediante utilizzo - a norma dell'art. 26, quinto
comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità - della
disponibilità di cui al fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 1983 (elenco n. 2 allegato a detto
bilancio, come aggiornato con l'art. 2, quarto comma, della legge regionale 23
dicembre 1983, n. 48);
-
quanto a lire 10.000.000 con la disponibilità che sarà iscritta al fondo
globale di cui al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa di bilancio
1984.
Nel
bilancio dell'esercizio in corso è iscritto il capitolo 765, denominato «Contributo
annuale al circolo aziendale della Regione Umbria» (tit. 1, sez. 1, rubr. 4,
categ. 5, tipo 1.1. sett. 1). La Giunta regionale, a norma di quanto previsto
all'art. 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e
di cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge.
L'entità
del contributo di cui all'art. 1 può essere variata annualmente con legge di
bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della stessa L.R. n. 23 del 1978
entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lettera ff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.