L.R. 2 maggio 1984, n. 24 (1).

Contributo annuale per le attività del Circolo aziendale della Regione dell'Umbria (C.A.R.U.) (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 4 maggio 1984, n. 32.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera ff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[La Regione dell'Umbria, in attuazione dei principi espressi nell'art. 9, primo comma, dello Statuto e nel quadro delle finalità rivolte alla tutela e allo sviluppo delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali, concede un contributo finanziario al Circolo aziendale della Regione dell'Umbria (C.A.R.U.), nella misura di lire 20 milioni annue, quale concorso nelle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito delle suddette attività] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Il contributo di cui al precedente articolo è erogato annualmente con delibera della Giunta regionale ed è accreditato su un conto corrente fruttifero a favore del Circolo aziendale della Regione dell'Umbria (C.A.R.U.) presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria regionale.

Il Circolo aziendale della Regione dell'Umbria è responsabile dell'utilizzazione del contributo per le finalità cui è destinato ed in ordine a tale utilizzazione il Presidente del circolo presenterà, alla fine di ogni anno, una relazione alla Giunta regionale] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La Regione dell'Umbria può, altresì, concedere al succitato circolo aziendale l'uso gratuito di aree e locali e di altri beni appartenenti al patrimonio regionale, affinché vengano adibiti alle attività di cui all'art. 1.

All'onere di lire 20 milioni afferente all'anno 1984 si fa fronte come segue:

- quanto a lire 10.000.000 mediante utilizzo - a norma dell'art. 26, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità - della disponibilità di cui al fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, come aggiornato con l'art. 2, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 48);

- quanto a lire 10.000.000 con la disponibilità che sarà iscritta al fondo globale di cui al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1984.

Nel bilancio dell'esercizio in corso è iscritto il capitolo 765, denominato «Contributo annuale al circolo aziendale della Regione Umbria» (tit. 1, sez. 1, rubr. 4, categ. 5, tipo 1.1. sett. 1). La Giunta regionale, a norma di quanto previsto all'art. 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'entità del contributo di cui all'art. 1 può essere variata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della stessa L.R. n. 23 del 1978 entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.