L.R.
8 giugno 1984, n. 29 (1).
Norme
urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle L.R. 3 giugno
1975, n. 40, L.R. 9 maggio 1977, n. 20, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, L.R. 18 marzo
1980, n. 19 e L.R. 2 maggio 1980, n. 37.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 giugno 1984, n. 42.
Vedi
L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51
che abroga l’art. 16 comma 2 della presente legge.
Art.
1
Competenze
della Giunta regionale in materia urbanistica.
(2).
(2)
Il presente articolo già sostituito dall'art. 9, L.R. 18 agosto 1989, n. 26, è
stato successivamente abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
2
Abrogazione
di norme urbanistiche e del parere della C.T.A. sui piani particolareggiati e
lottizzazioni convenzionate.
(3).
(3)
Il presente articolo, che disponeva, tra l'altro, modifiche alla L.R. 19 luglio
1972, n. 11 e alla L.R. 3 giugno 1975, n. 40, è stato abrogato dall'art. 28
L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
3
Accelerazione
delle procedure sulle osservazioni e opposizioni agli strumenti urbanistici
generali attuativi.
(4).
(4)
Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.
Art.
4
Adozione
e deposito del progetto di Piano urbanistico territoriale regionale.
(5).
(5)
Il presente articolo che disponeva la sostituzione dell'art. 6, L.R. 3 giugno
1975, n. 40, è stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
5
Salvaguardia
del Piano urbanistico territoriale regionale.
(6).
(6)
Il presente articolo che disponeva la sostituzione dell'art. 7, L.R. 3 giugno
1975, n. 40, è stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
6
Integrazione
dell'art. 38 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e modificazione
dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37.
(7).
(7)
Il presente articolo che modificava l'art. 38, L.R. 3 giugno 1975, n. 40 e
l'art. 2, L.R. 2 maggio 1980, n. 37, è stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10
aprile 1995, n. 28.
Art.
7
Sostituzione
dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.
(8).
(8)
Il presente articolo, come modificato dall'art. 28, L.R. 20 aprile 1995, n. 28,
sostituisce l'art. 4, L.R. 4 marzo 1980, n. 14.
Art.
8
Strumenti
urbanistici generali ed attuativi.
(9).
(9)
Il presente articolo, che aggiungeva l'art. 9-bis, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, è
stato abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.
Art.
9
Subdelega
di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane.
(10).
(10)
Il presente articolo, che sostituiva l'art. 5 ed abrogava gli artt. 6 e 7, L.R.
4 marzo 1980, n. 14, è stato abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n.
31.
Art.
10
Procedure
per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali.
(11).
(11)
Il presente articolo, che sostituiva l'art. 8, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, è
stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
11
Enti,
Aziende pubbliche e tutela ambientale.
(12).
(12)
Aggiunge l'art. 10-bis alla L.R. 4 marzo 1980, n. 14.
Art.
12
Poteri
sostitutivi e cautelari.
(13).
(13)
Il presente articolo, come modificato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28,
sostituisce l'art. 9, L.R. 4 marzo 1980, n. 14.
Art.
13
Poteri
di annullamento in materia ambientale.
(14).
(14)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 10, L.R. 4 marzo 1980, n. 14.
Art.
14
Individuazione
dell'organo competente in materia ambientale.
(15).
(15)
Sostituisce l'art. 11, L.R. 4 marzo 1980, n. 14.
Art.
15
Modifica
degli artt. 12 e 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.
Al
primo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono
soppresse le parole: «ai Comuni,».
Il
primo comma dell'art. 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è abrogato.
Art.
16
Modifica
dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 e modifiche ed
integrazioni della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, in materia di vincolo
idrogeologico. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, su proposta delle comunità montane o, in caso di non
appartenenza ad alcuna Comunità, dei Comuni, competenti per territorio,
predispone la carta delle zone già assoggettate e di quelle da assoggettare al
vincolo idrogeologico e ai vincoli per gli altri scopi, di cui all'art. 17 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
L'esercizio
delle funzioni amministrative concernenti l'imposizione, la esclusione e
l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico, spetta ala Giunta regionale
sentiti le Comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità
montana, i Comuni competenti per territorio (16).
I
Comuni ed i Consorzi economico-urbanistici, di cui alla legge regionale 3
giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di
adozione degli strumenti urbanistici generali, che ricomprendano previsioni
insediative su aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, devono
predisporre uno studio idrogeologico per verificare la compatibilità degli
interventi edificatori nelle aree medesime.
Negli
atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la Giunta regionale
detta norme e prescrizioni anche sulla base del Reg. 8 giugno 1981, n. 1.
Il
sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la
conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al precedente
quarto comma.
Fino
a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le
prescrizioni di cui al precedente quarto comma, le autorizzazioni in materia di
vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività
edificatoria, sono concesse dal sindaco.
È
abrogata la disposizione di cui al terzo alinea dell'art. 2 della legge
regionale 18 marzo 1980, n. 19.
(16)
Vedi, anche, l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.