L.R. 8 giugno 1984, n. 29 (1).

Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle L.R. 3 giugno 1975, n. 40, L.R. 9 maggio 1977, n. 20, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, L.R. 18 marzo 1980, n. 19 e L.R. 2 maggio 1980, n. 37.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 14 giugno 1984, n. 42.

 

Vedi L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51 che abroga l’art. 16 comma 2 della presente legge.

 

 

Art. 1

Competenze della Giunta regionale in materia urbanistica.

 

 (2).

 

(2) Il presente articolo già sostituito dall'art. 9, L.R. 18 agosto 1989, n. 26, è stato successivamente abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

 

 

Art. 2

Abrogazione di norme urbanistiche e del parere della C.T.A. sui piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate.

 

 (3).

 

(3) Il presente articolo, che disponeva, tra l'altro, modifiche alla L.R. 19 luglio 1972, n. 11 e alla L.R. 3 giugno 1975, n. 40, è stato abrogato dall'art. 28 L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

 

 

Art. 3

Accelerazione delle procedure sulle osservazioni e opposizioni agli strumenti urbanistici generali attuativi.

 

 (4).

 

(4) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

Art. 4

Adozione e deposito del progetto di Piano urbanistico territoriale regionale.

 

 (5).

 

(5) Il presente articolo che disponeva la sostituzione dell'art. 6, L.R. 3 giugno 1975, n. 40, è stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

 

 

Art. 5

Salvaguardia del Piano urbanistico territoriale regionale.

 

 (6).

 

(6) Il presente articolo che disponeva la sostituzione dell'art. 7, L.R. 3 giugno 1975, n. 40, è stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

 

 

Art. 6

Integrazione dell'art. 38 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e modificazione dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37.

 

 (7).

 

(7) Il presente articolo che modificava l'art. 38, L.R. 3 giugno 1975, n. 40 e l'art. 2, L.R. 2 maggio 1980, n. 37, è stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

 

 

Art. 7

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.

 

 (8).

 

(8) Il presente articolo, come modificato dall'art. 28, L.R. 20 aprile 1995, n. 28, sostituisce l'art. 4, L.R. 4 marzo 1980, n. 14.

 

 

Art. 8

Strumenti urbanistici generali ed attuativi.

 

 (9).

 

(9) Il presente articolo, che aggiungeva l'art. 9-bis, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, è stato abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

Art. 9

Subdelega di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane.

 

 (10).

 

(10) Il presente articolo, che sostituiva l'art. 5 ed abrogava gli artt. 6 e 7, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, è stato abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

Art. 10

Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali.

 

 (11).

 

(11) Il presente articolo, che sostituiva l'art. 8, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, è stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

 

 

Art. 11

Enti, Aziende pubbliche e tutela ambientale.

 

 (12).

 

(12) Aggiunge l'art. 10-bis alla L.R. 4 marzo 1980, n. 14.

 

 

Art. 12

Poteri sostitutivi e cautelari.

 

 (13).

 

(13) Il presente articolo, come modificato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28, sostituisce l'art. 9, L.R. 4 marzo 1980, n. 14.

 

 

Art. 13

Poteri di annullamento in materia ambientale.

 

 (14).

 

(14) Sostituisce il terzo comma dell'art. 10, L.R. 4 marzo 1980, n. 14.

 

 

Art. 14

Individuazione dell'organo competente in materia ambientale.

 

 (15).

 

(15) Sostituisce l'art. 11, L.R. 4 marzo 1980, n. 14.

 

 

Art. 15

Modifica degli artt. 12 e 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.

 

Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono soppresse le parole: «ai Comuni,».

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è abrogato.

 

 

Art. 16

 

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 e modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, in materia di vincolo idrogeologico. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità, dei Comuni, competenti per territorio, predispone la carta delle zone già assoggettate e di quelle da assoggettare al vincolo idrogeologico e ai vincoli per gli altri scopi, di cui all'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'imposizione, la esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico, spetta ala Giunta regionale sentiti le Comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità montana, i Comuni competenti per territorio (16).

I Comuni ed i Consorzi economico-urbanistici, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, che ricomprendano previsioni insediative su aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, devono predisporre uno studio idrogeologico per verificare la compatibilità degli interventi edificatori nelle aree medesime.

Negli atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la Giunta regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base del Reg. 8 giugno 1981, n. 1.

Il sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma.

Fino a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma, le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività edificatoria, sono concesse dal sindaco.

È abrogata la disposizione di cui al terzo alinea dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19.

 

 

 

(16) Vedi, anche, l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.