L.R. 6 luglio 1984, n. 30 (1).

Intervento della Regione per il centenario della società Terni.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 luglio 1984, n. 51.

 

 

Art. 1

 

La Regione dell'Umbria concede un contributo straordinario per le iniziative indette per il centenario della fondazione della società «Terni».

Il contributo è destinato sia al finanziamento di iniziative da realizzare in attuazione di un programma di attività, in previsione dell'allestimento e organizzazione di istituti e servizi culturali preferibilmente permanenti, sia allo studio, alla documentazione e alla valorizzazione del ruolo che la società «Terni» ha assunto nello sviluppo della città e, più in generale, dell'Umbria.

 

 

Art. 2

 

Il programma di attività, di cui al precedente articolo, è formulato dal Comitato per le celebrazioni del centenario della società «Terni» cui la Regione partecipa, ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

La Giunta regionale provvede, sulla base del suddetto programma, alla ripartizione della somma stanziata, da destinare in parte a contributi a favore della Provincia di Terni, del Comune di Terni e dell'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo del Ternano, per le iniziative da questi gestite, ed in parte al finanziamento delle iniziative direttamente gestite dalla Regione.

 

 

Art. 3

 

La spesa autorizzata a carico del bilancio regionale per l'esercizio 1984 con la presente legge è di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa e viene iscritta al cap. 820 di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale dell'anno 1984 - denominato: «Contributo della Regione nella spesa per la realizzazione del programma relativo alle celebrazioni del centenario della fondazione della soc. «Terni» (tit. primo, sez. prima, rubr. 4, cat. 5, tipo 1.1., sett. 32).

All'onere predetto si fa fronte con quota dello stanziamento del fondo globale iscritto al cap. 6120, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'anno 1984 (elenco n. 2, allegato al bilancio, numero d'ord. 7). (2).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1984, approvato con L.R. 3 maggio 1984, n. 27.