L.R.
6 luglio 1984, n. 30 (1).
Intervento
della Regione per il centenario della società Terni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 luglio 1984, n. 51.
Art.
1
La
Regione dell'Umbria concede un contributo straordinario per le iniziative
indette per il centenario della fondazione della società «Terni».
Il
contributo è destinato sia al finanziamento di iniziative da realizzare in
attuazione di un programma di attività, in previsione dell'allestimento e
organizzazione di istituti e servizi culturali preferibilmente permanenti, sia
allo studio, alla documentazione e alla valorizzazione del ruolo che la società
«Terni» ha assunto nello sviluppo della città e, più in generale, dell'Umbria.
Art.
2
Il
programma di attività, di cui al precedente articolo, è formulato dal Comitato
per le celebrazioni del centenario della società «Terni» cui la Regione
partecipa, ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente.
La
Giunta regionale provvede, sulla base del suddetto programma, alla ripartizione
della somma stanziata, da destinare in parte a contributi a favore della
Provincia di Terni, del Comune di Terni e dell'Azienda autonoma comprensoriale
di cura, soggiorno e turismo del Ternano, per le iniziative da questi gestite,
ed in parte al finanziamento delle iniziative direttamente gestite dalla
Regione.
Art.
3
La
spesa autorizzata a carico del bilancio regionale per l'esercizio 1984 con la
presente legge è di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa e
viene iscritta al cap. 820 di nuova istituzione nel bilancio preventivo
regionale dell'anno 1984 - denominato: «Contributo della Regione nella spesa
per la realizzazione del programma relativo alle celebrazioni del centenario
della fondazione della soc. «Terni» (tit. primo, sez. prima, rubr. 4, cat. 5,
tipo 1.1., sett. 32).
All'onere
predetto si fa fronte con quota dello stanziamento del fondo globale iscritto
al cap. 6120, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
dell'anno 1984 (elenco n. 2, allegato al bilancio, numero d'ord. 7). (2).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1984, approvato con L.R. 3 maggio 1984, n. 27.