L.R.
6 luglio 1984, n. 32 (1).
Norme
per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n.
15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa e di revisione delle analisi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 luglio 1984, n. 51.
Art.
1
Processo
verbale di sequestro.
Il
processo verbale di sequestro ai sensi dell'art. 9, legge regionale 30 maggio
1983, n. 15 deve contenere l'elenco delle cose sequestrate.
Copia
del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale
gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 3 della citata
legge n. 15 del 1983, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale
le cose sono state sequestrate.
Qualora
detta consegna, per qualsiasi motivo, non possa avvenire, il processo verbale è
notificato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.
Art.
2
Assicurazione
delle cose sequestrate.
Le
cose sequestrate vengono assicurate con il timbro dell'Ufficio cui appartiene
il verbalizzante che ha provveduto al sequestro.
Qualora
si tratti di cose che possono alterarsi o deteriorarsi, il responsabile
dell'ufficio ne informa immediatamente le amministrazioni competenti ad
irrogare la sanzione di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, le
quali, se ritengono di dover mantenere il sequestro, possono autorizzare
l'alienazione o la distruzione disponendo, ove occorra, che delle cose siano
previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati
campioni.
Le
somme ricavate sono depositate presso le rispettive tesorerie.
Gli
interessi relativi sono acquisiti alle entrate dell'Ente.
Art.
3
Rilascio
copie.
Qualora
siano stati sequestrati atti e documenti, coloro che li avevano in deposito
possono chiedere alle amministrazioni di cui al precedente art. 2, il rilascio
di copia autentica.
Le
predette amministrazioni, se autorizzano il rilascio, ne informano il
responsabile dell'ufficio cui appartiene il verbalizzante che ha eseguito il sequestro,
che provvede a rilasciare le copie e a certificarne l'autenticità.
Sulle
copie deve essere fatta menzione del sequestro esistente.
Il
rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti
per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.
Art.
4
Custodia
delle cose sequestrate.
Le
cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il verbalizzante
che ha eseguito il sequestro a cura del responsabile, ovvero nell'ufficio
competente secondo le direttive impartite dai singoli Enti delegati.
Qualora
le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano
essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, i responsabili degli
stessi dispongono che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone
il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e
delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.
Dell'affidamento
delle cose a custodia deve essere redatto processo verbale nel quale vanno
anche indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio.
Copia del processo verbale è inviata alle amministrazioni di cui all'art. 2
della presente legge.
L'incarico
di custodia non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del
Codice di procedura penale (2).
In
caso di urgenza il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo
può essere adottato dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Di
tale atto devono essere informati immediatamente i responsabili degli uffici, i
quali devono confermare il provvedimento ovvero revocarlo o modificarlo nel
termine di gg. 3 dalla comunicazione.
Se
sono sequestrate somme di denaro, i responsabili degli uffici possono essere
autorizzati dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge a
depositarle in un libretto presso la tesoreria.
Gli
interessi relativi sono acquisiti alle entrate degli Enti.
Limitatamente
ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento
è data comunicazione, a cura dei responsabili degli uffici, a coloro che
risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali
sulla cosa sequestrata.
(2)
Ora articolo 259 del nuovo codice di procedura penale.
Art.
5
Sequestro
e custodia di veicoli a motore e di natanti.
Limitatamente
ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale
che ha provveduto al sequestro, se riconosce che non è possibile custodire il
veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma
dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso
soggetti
pubblici o privati individuati dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della
presente legge, ovvero che la stessa avvenga in altro luogo, nominando un
custode ed informando i responsabili degli uffici.
Le
amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge provvedono, annualmente,
alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere
affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.
Il
trasporto dei veicoli a motore e dei natanti al luogo di custodia deve essere
eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha effettuato il
sequestro.
Il
pubblico ufficiale può disporre, anche, l'accompagnamento con scorta e
l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Lo stesso può usufruire
dell'ausilio degli ormeggiatori e di personale tecnico, qualora necessario.
Nel
processo verbale di consegna al custode deve essere fatta descrizione del
veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso.
Il
verbale deve contenere, altresì, menzione espressa degli avvertimenti rivolti
al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato
ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché delle sanzioni penali per
chi trasgredisce ai doveri della custodia.
La
compilazione del suddetto verbale costituisce un adempimento di cui al primo
comma del precedente art. 2.
Art.
6
Registro
delle cose sequestrate.
Le
cose sequestrate sono annotate, a cura dei responsabili degli uffici, in
apposito registro con l'indicazione del procedimento cui si riferiscono, delle
amministrazioni cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità
del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui
sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato.
Nel
registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che
autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose, nonché di quelli che ne
dispongano la confisca o la restituzione e deve essere, inoltre, fatta menzione
della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.
Art.
7
Ispezione
delle cose sequestrate.
Le
amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge hanno facoltà di
disporre, anche a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, l'esame delle
cose sequestrate, possono farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e
possono disporre gli accertamenti che ritengono opportuni.
La
facoltà di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli
obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali
nonché ai loro difensori previa autorizzazione delle amministrazioni di cui al
comma precedente. In ogni caso, tali soggetti hanno diritto di estrarre, a loro
spese,
copia del processo verbale di sequestro.
Quando
occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose sequestrate l'autorità procedente
ne verifica prima la identità e la integrità e, dopo aver compiuto l'atto per
il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose,
apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.
Del
compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto
processo verbale a cura dell'autorità procedente.
Art.
8
Anticipazione
delle spese di custodia.
Le
spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il
pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ai sensi del successivo art. 9,
terzo comma.
Le
spese di cui al comma precedente devono essere rimborsate dal trasgressore e
dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a
favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.
È
fatta eccezione solamente nei casi in cui in ordine alla violazione
amministrativa sia pronunciata un'ordinanza di archiviazione ovvero sentenza
irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza
ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, ovvero che
ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 7 - legge regionale 30
maggio 1983, n. 15 o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma
dell'art. 28 - legge 24 novembre 1981, n. 689.
La
liquidazione della somma è effettuata dalle amministrazioni di cui all'art. 2
della presente legge le quali richiedono ai responsabili degli uffici cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, l'invio della
nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose
corredata della relativa documentazione.
Art.
9
Spese
di custodia.
Salvo
che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della
violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il
custode, nominato ai sensi dell'art. 4 della presente legge, ha diritto al
rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose
sequestrate che siano idoneamente documentate.
Il
custode può anche essere autorizzato dalle amministrazioni di cui all'art. 2
della presente legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per
le operazioni connesse all'incarico affidatogli.
La
liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per
gli ausiliari, è effettuata dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della
presente legge con provvedimento in duplice copia, una delle quali è consegnata
all'interessato, emesso in base alle tariffe che saranno determinate con
deliberazione della Giunta regionale, a richiesta del custode, dopo che sia
divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia
stata disposta la restituzione delle cose sequestrate.
Qualora
venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate
possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi
sia tenuto al pagamento delle spese di custodia. In tal caso il custode
rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare
immediatamente le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge,
restituendo l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso.
Art.
10
Restituzione
delle cose sequestrate.
Qualora
sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato
il provvedimento ne invia immediatamente copia all'ufficio cui appartiene il pubblico
ufficiale che ha eseguito il sequestro.
I
responsabili degli uffici provvedono a restituire le cose all'interessato o al
suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute.
La
restituzione non può avere luogo se l'interessato, ove obbligato, non produca
quietanza delle spese di custodia e di conservazione.
Le
predette somme sono versate dall'interessato presso le rispettive tesorerie
degli enti di cui all'art. 2 della presente legge.
Art.
11
Controversia
circa il diritto alla restituzione.
La
restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le
deteneva al momento della esecuzione del sequestro, ovvero di chi provi di
averne diritto o ne faccia istanza.
Qualora
sorga controversia circa il diritto alla restituzione le amministrazioni di cui
all'art. 2 della presente legge dispongono la restituzione solo a seguito di
provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Qualora
le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario, colui che le aveva in
custodia deve avvertirne immediatamente le amministrazioni di cui al precedente
comma.
Art.
12
Provvedimenti
conseguenziali alla confisca.
Quando
il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, le
amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge dispongono, con
ordinanza, l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a
cura dei soggetti indicati nell'art. 4 della presente legge, ai quali, a tal
fine, viene inviata copia autentica dell'ordinanza.
Le
somme ricavate dalla vendita sono versate alla tesoreria dei rispettivi Enti e
devolute alle casse dei medesimi.
Quando
siano confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico
ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale, si applicano il terzo
ed il quarto comma dell'art. 15 del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.
Qualora
siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o
emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, le amministrazioni di
cui al primo comma ne dispongono il deposito presso le tesorerie e la
devoluzione alle casse dei rispettivi enti.
Art.
13
Omesso
ritiro delle cose di cui è stata disposta la restituzione.
Se
decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle
cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è
stata ordinata la restituzione non provvede a ritirarle, i soggetti indicati
nel secondo comma del precedente art. 10 ne informano le amministrazioni, le
quali ordinano la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.
Le
somme ricavate dalla vendita, detratte quelle relative alle spese di custodia e
di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente, nonché
quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono
versate in un libretto presso la tesoreria del rispettivo Ente, intestato al
soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.
Gli
interessi relativi sono devoluti alle casse dei predetti Enti.
Art.
14
Vendita
o distruzione delle cose sequestrate o confiscate.
Salvo
quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può
essere disposta solo quando si tratta di cose che possono alterarsi, e le
stesse non siano comprese tra quelle elencate nel secondo comma dell'art. 12
della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.
Se
la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la
distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.
Egualmente
può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano
comprese tra quelle di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale
30 maggio 1983, n. 15.
Deve
altresì essere ordinata la distruzione qualora si tratti di cose sequestrate o
confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.
Quando
il responsabile dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha
eseguito il sequestro ovvero il preposto al servizio, hanno motivo di ritenere
che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute
pubblica, richiedono all'Unità sanitaria locale competente per territorio di
procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informando
immediatamente le amministrazioni previste dall'art. 2 della presente legge.
Queste ultime, ove occorra, impartiscono le disposizioni opportune per la
distruzione delle cose, e possono, all'uopo, delegare l'autorità sanitaria
competente per territorio ove le cose si trovano.
Nella
ipotesi di confisca di fucili si applica la disposizione di cui all'art. 6,
terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Art.
15
Deroga
all'applicazione delle presenti norme.
Le
disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della
violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
In
tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il
sequestro e la confisca le norme del Codice di procedura penale.
Art.
16
Revisione
delle analisi.
Quando
per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni,
l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del
secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, è
tenuto a versare la somma di lire 50.000 alla competente tesoreria dell'Ente e
ad allegare la relativa ricevuta alla domanda di revisione.
Detto
importo è aggiornato, ogni anno, con provvedimento della Giunta regionale, in
misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato
dall'I.S.T.A.T.
L'aggiornamento
decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le
analisi di revisione sono eseguite dall'Università degli studi di Perugia a
seguito di convenzione da stipularsi con la Regione Umbria.