L.R.
3 agosto 1984, n. 33 (1).
Incentivi
a favore dei proprietari o conduttori, singoli o associati dei fondi ricadenti
in zone collinari o montane che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia
dell'ambiente ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 agosto 1984, n. 60.
Art.
1
Finalità.
Gli
incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi, singoli o associati,
i cui terreni ricadono in zone collinari o montane che rivestano interesse ai
fini del ripristino e della salvaguardia dell'ambiente per la ricostituzione
del patrimonio faunistico, previsti dall'art. 6, lett. f) della legge 27
dicembre 1977, n. 968 e dall'art. 2, punto 6 della legge regionale 3 gennaio
1980, n. 1, sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.
Le
funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle province.
Le
Amministrazioni provinciali possono predisporre e attuare direttamente o
attraverso le Comunità montane interventi di miglioramento ambientale e di
coltivazione di terreni per le finalità previste dalla presente legge,
all'interno degli ambiti protetti previsti dal Piano faunistico regionale o su
terreni di proprietà pubblica; per tali interventi non si applicano i limiti e
le prescrizioni di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge (2).
(2)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 3 novembre 1992, n. 16.
Art.
2
Criteri
per la determinazione degli incentivi.
Le
province erogano un contributo a favore dei proprietari o conduttori dei fondi
di cui al precedente art. 1, primo comma, idonei all'incremento della fauna
selvatica ed in particolare delle seguenti specie:
-
starna;
-
pernice rossa;
-
coturnice;
-
lepre.
Il
contributo è concesso per l'acquisto delle piante arbustive e delle sementi
appartenenti alle seguenti specie: ribes, rovo, lampone, grano, saggina, sorgo,
orzo, panico e miscugli equilibrati di specie appartenenti alle graminacee ed
alle leguminose a diverso grado di maturazione. Il contributo può raggiungere
l'entità massima del 100 per cento delle spese sostenute in relazione
all'interesse faunistico delle zone interessate.
L'erogazione
del contributo è subordinata all'impegno da parte del proprietario o conduttore
del fondo a non procedere all'aratura dei terreni subito dopo la raccolta del
prodotto; le stoppie e gli altri eventuali residui della trebbiatura o
falciatura dovranno rimanere sul campo per tutto il successivo periodo
invernale, come alimentazione di soccorso per la selvaggina durante la stagione
più critica.
Il
proprietario o conduttore del fondo deve inoltre impegnarsi a non adibire a
pascolo i succitati terreni e a non fare uso di antiparassitari,
anticrittogamici, diserbanti e fitofarmaci che possano compromettere la
consistenza della fauna selvatica.
Sono
esclusi dal beneficio dell'incentivo i terreni ricompresi entro il perimetro
dei centri privati di produzione di selvaggina e degli allevamenti di
selvaggina che abbiano come finalità principale la produzione della carne.
Art.
3
Vigilanza.
La
vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti al precedente art. 2 è
esercitata dalle amministrazioni provinciali, anche in collaborazione con il
Corpo forestale dello Stato.
Art.
4
Domanda.
I
proprietari, conduttori o possessori dei fondi di cui al precedente art. 1 che
intendano beneficiare del contributo devono presentare domanda
all'Amministrazione provinciale competente per territorio,
corredata
dalla seguente documentazione:
-
certificato catastale della proprietà;
-
estratto di mappa delle particelle interessate all'intervento;
-
descrizione sommaria del luogo e del tipo di intervento che si intende
effettuare.
Se
il richiedente non è proprietario del fondo, ma ne beneficia in qualità di
conduttore o possessore, alla domanda deve allegare il consenso scritto del
proprietario.
Art.
5
Revoca
dei contributi.
Qualora
il proprietario, il possessore o il conduttore del fondo non adempia agli
obblighi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione provinciale può
procedere alla revoca del contributo.
Art.
6
Norma
finanziaria.
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di
lire 70.000.000 in termini di competenza e di cassa, con l'iscrizione al cap.
8509 di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato «Incentivi a
favore dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi ricadenti
in zone collinari o montane che si impegnino al ripristino e alla salvaguardia
dell'ambiente ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico» (tit. secondo,
sez. 10, rubr. 44, cat. econ. 03). All'onere di cui al precedente comma si fa
fronte con corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al cap. 6120
(elenco n. 2 allegato al bilancio, n. d'ord. 3).
Di
conseguenza allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per
l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni: (3).
Per
gli anni successivi l'entità della spesa sarà autorizzata con legge di
bilancio, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti della
disponibilità che sarà prevista nel bilancio pluriennale della Regione al
programma 6.15.2.01.
(3)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1984, approvato dalla L.R. 3 maggio 1984, n. 27.