L.R.
13 agosto 1984, n. 35 (1).
Istituzione
dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali - I.R.R.E.S. (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 agosto 1984, n. 61.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo
2000, n. 30.
Art.
1
Denominazione.
(giurisprudenza)
[1.
È istituito, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto regionale, l'Istituto
regionale di ricerche economiche e sociali, I.R.R.E.S., con sede in Perugia.
2.
L'Istituto ha personalità giuridica pubblica ed è regolato dalle norme della
presente legge] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
2
Compiti.
[1.
L'Istituto ha il compito:
a)
di svolgere studi, ricerche ed indagini sulle condizioni economiche, sociali e
territoriali della Regione al fine di fornire elementi di conoscenza utili per
gli atti della programmazione regionale;
b)
di fornire la propria consulenza agli organi regionali su tutte le iniziative
riguardanti la ricerca, di svolgere studi e ricerche da essi commissionati,
partecipando anche ad attività comuni con gli uffici della Regione, con altri
enti pubblici, associazioni e società a prevalente partecipazione pubblica;
c)
di svolgere studi e ricerche nell'interesse degli enti locali, delle
associazioni sindacali e degli altri soggetti indicati nell'art. 16 dello
Statuto regionale, secondo i criteri stabiliti nel regolamento interno
dell'Istituto;
d)
di attivare il dibattito culturale sulla ricerca economico-sociale e prendere
opportune iniziative anche con la partecipazione di altri istituti di ricerca.
2.
Nell'ambito dei suoi programmi l'Istituto svolge la propria attività in
autonomia scientifica.
3.
In relazione ai compiti di cui sopra l'Istituto cura:
1)
la redazione di rapporti periodici a carattere monografico;
2)
l'analisi, l'approfondimento e la diffusione dei dati del S.I.R.P.;
3)
l'assistenza, relativamente alle metodologie, all'osservatorio sul mercato del
lavoro e sulle professioni, all'osservatorio epidemiologico e a quant'altri la
Regione intenderà costituire;
4)
la pubblicazione dei dati e dei risultati delle ricerche, studi ed indagini
effettuati, fornendoli agli enti locali, alle organizzazioni sindacali e, in
genere, a chiunque ne faccia richiesta, secondo le modalità stabilite nel
regolamento interno] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
3
Svolgimento
dell'attività di ricerca.
[1.
L'Istituto svolge normalmente i propri compiti avvalendosi del personale
assegnato funzionalmente dalla Regione; può altresì avvalersi della
collaborazione di esperti di comprovata capacità o di organismi idonei allo
scopo. Può anche utilizzare personale assunto a tempo determinato, in relazione
a specifiche esigenze connesse a singoli progetti di ricerca e limitatamente al
tempo necessario per l'espletamento di essi.
2.
L'attività di ricerca è svolta, altresì, mediante collegamenti costanti con
l'Università e con altri istituti di ricerca regionali e nazionali] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
4
Organi
dell'Istituto.
[1.
Sono organi dell'Istituto:
a)
il Consiglio di amministrazione;
b)
il Presidente;
c)
il Collegio dei revisori dei conti.
2.
I predetti organi, nonché gli organi consultivi di cui all'art. 5, si rinnovano
con la elezione del Consiglio regionale (6)] (7).
(6)
Per gli emolumenti agli organi di cui al presente articolo, vedi la L.R. 22
agosto 1986, n. 39.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
5
Organi
consultivi.
[1.
Sono organi consultivi dell'Istituto:
a)
il Comitato scientifico;
b)
la Conferenza consultiva (8)] (9).
(8)
Per gli emolumenti agli organi di cui al presente articolo, vedi la L.R. 22
agosto 1986, n. 39.
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
6
Consiglio
di amministrazione: composizione e funzionamento.
[1.
Il Consiglio di amministrazione è costituito da n. 12 membri, oltre il
Presidente, dei quali:
a)
6 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 4;
b)
2 membri, designati dall'Unione regionale delle province umbre;
c)
4 membri, designati dalla sezione regionale umbra dell'associazione nazionale
comuni italiani.
2.
Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della
Giunta
3.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni trimestre o quando ne
facciano richiesta sei consiglieri, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
4.
Le sedute del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente e sono
valide con la presenza di almeno sette consiglieri.
5.
Salvo quanto previsto dal successivo articolo, il Consiglio di amministrazione
delibera a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.
6.
Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo,
il Presidente del comitato scientifico e il direttore dell'Istituto] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
7
Consiglio
di amministrazione: competenze.
[1.
Al Consiglio di amministrazione compete:
a)
eleggere il vice presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b)
nominare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i componenti del
comitato scientifico e, tra questi, il Presidente;
c)
deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno
e le relative modificazioni;
d)
deliberare, sentito il comitato scientifico e la conferenza consultiva, il
programma annuale di attività di cui all'art. 13 nonché l'esecuzione di studi e
ricerche non compresi in detto programma;
e)
deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f)
deliberare, sentito il comitato scientifico, la partecipazione dell'Istituto ed
attività comuni con gli uffici regionali;
g)
deliberare, sentito il comitato scientifico, la partecipazione dell'Istituto ad
attività comuni con altri enti pubblici, associazioni e società a prevalente
partecipazione pubblica e altri istituti di ricerca regionale, ed i relativi
schemi di convenzione;
h)
deliberare, sentito il comitato scientifico, l'affidamento di studi e ricerche
a soggetti esterni;
i)
deliberare su ogni altro oggetto che interessi l'attività dell'Istituto] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
8
Presidente.
Nomina e attribuzioni.
[1.
Il Presidente dell'Istituto è eletto dal Consiglio regionale. Nelle prime due
votazioni occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti;
nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza assoluta.
2.
Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta
3.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le
sedute del Consiglio di amministrazione e della conferenza consultiva,
predisponendone l'ordine del giorno.
4.
Compete inoltre al Presidente:
a)
sovraintendere all'attuazione del programma annuale di attività e delle
ricerche e studi comunque deliberati, nonché alla esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b)
proporre al Consiglio, sentiti il comitato scientifico ed il direttore, la
partecipazione dell'Istituto alle attività comuni con gli uffici regionali o
con altri enti pubblici, associazioni e società a prevalente partecipazione
pubblica;
c)
curare i rapporti con gli organi della Regione;
d)
presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attività
svolta dall'Istituto, con allegata relazione del comitato scientifico.
5.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue
funzioni dal vice presidente]
(12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
9
Comitato
scientifico.
[1.
Il comitato scientifico è composto da sette studiosi ed esperti nelle
discipline interessate alla programmazione. Alle sue riunioni sono invitati il
Presidente dell'Istituto e il direttore.
2.
Il comitato scientifico è convocato dal suo Presidente o su richiesta del
Presidente dell'Istituto.
3.
Al comitato scientifico compete:
a)
esprimere i pareri di cui alle lett. d), f), g) e h) dell'art. 7;
b)
contribuire con pareri e proposte alla formulazione e attuazione del programma
di attività e dei progetti in cui esso si articola;
c)
presentare annualmente una relazione contenente valutazioni sull'attività di
ricerca dell'Istituto da allegare alla relazione di cui alla lett. d), quarto
comma, dell'art. 8;
d)
esprimere il parere su ogni altra materia afferente al contenuto e al metodo
degli studi e delle ricerche, che sia ad esso sottoposto dal Presidente
dell'Istituto e dal Consiglio di amministrazione] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
10
Collegio
dei revisori dei conti.
[1.
Il collegio dei revisori dei conti è composto:
a)
dal Presidente, designato dal Consiglio regionale;
b)
da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con
voto limitato.
2.
Il collegio è costituito con decreto del Presidente della Giunta
3.
Al collegio dei revisori dei conti compete:
a)
controllare la regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto;
b)
verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle
norme di legge;
c)
presentare semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento
amministrativo e contabile dell'Istituto;
d)
assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
11
Conferenza
consultiva. Composizione, funzionamento e competenze.
[1.
La conferenza consultiva è composta, oltre che dal Presidente dell'Istituto e
dai membri del Consiglio
di
amministrazione da rappresentanti dei seguenti organismi:
-
Università degli studi di Perugia;
-
Unione regionale delle C.C.I.A.A.;
-
Confederazioni regionali maggiormente rappresentative dei sindacati dei
lavoratori;
-
Associazioni regionali maggiormente rappresentative degli artigiani, dei
commercianti, dei coltivatori diretti, degli imprenditori e della cooperazione;
-
Ufficio regionale dell'I.S.T.A.T.;
-
Sviluppumbria;
-
E.S.A.U.
2.
Il Presidente dell'Istituto, su conforme deliberazione del Consiglio di
amministrazione invita gli organismi di cui sopra a designare i propri
rappresentanti, fissando un termine non superiore a 90 giorni, entro il quale
devono pervenire le designazioni.
3.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, il Consiglio di
amministrazione, sulla base delle designazioni pervenute, dichiara costituita
la conferenza consultiva.
4.
Possono far parte della predetta conferenza rappresentanti di altri enti,
istituti, aziende, associazioni, uffici dell'amministrazione statale, previa
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
5.
La conferenza consultiva è convocata in sessione ordinaria dal Presidente
dell'Istituto per l'esercizio delle competenze di cui al punto d) dell'art. 7.
6.
È convocata, inoltre, su richiesta del Consiglio di amministrazione.
7.
La conferenza consultiva adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei
votanti.
8.
Alla conferenza compete esprimere, oltre al parere sul programma annuale di
attività, raccomandazioni per l'indirizzo dell'attività dell'Istituto.] (15).
(15)
Articolo abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
12
Direttore.
[1.
Il direttore dell'Istituto è nominato dalla Giunta regionale, sentiti il
Consiglio di amministrazione e il comitato scientifico.
2.
Il direttore può essere scelto tra il personale regionale appartenente alla più
elevata qualifica funzionale dirigenziale, ovvero al di fuori del personale del
ruolo unico regionale con rapporto di lavoro regolato con contratto a tempo
determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
3.
Nel secondo caso il trattamento economico del direttore non potrà essere
superiore al livello retributivo determinato per il direttore generale, ai
sensi dell'art. 20 della legge 20 maggio 1975, n. 70, con riferimento
all'allegato 2, lett. C/3, al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346.
4.
L'incarico di direttore è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra
attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio e
professione.
5.
Al direttore compete:
a)
organizzare, coordinare e dirigere l'attività di studio e di ricerca;
b)
dirigere l'attività dei servizi e del personale;
c)
curare l'attuazione del programma annuale di attività e delle ricerche, nonché
amministrare gli stanziamenti di bilancio dell'Istituto;
d)
proporre al Presidente, per le determinazioni di competenza del Consiglio di
amministrazione, l'affidamento a soggetti esterni di studi e ricerche;
e)
partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e del comitato
scientifico] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
13
Programma
di attività e bilancio.
[1.
Il programma annuale determina il piano degli studi e delle ricerche
dell'Istituto sulla base delle linee di attività di programmazione e ricerca
fissate dal piano regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali e
dentro i limiti di spesa previsti nel bilancio pluriennale della Regione.
2.
Il Presidente dell'Istituto, d'intesa con il direttore, predispone il progetto
di programma e lo sottopone al parere del comitato scientifico e della
conferenza consultiva.
3.
Il predetto programma ed il bilancio annuale sono deliberati dal Consiglio di
amministrazione e trasmessi ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno
precedente all'esercizio cui si riferisce.
4.
Le modificazioni al programma che si rendessero necessarie nel corso della sua
esecuzione, sono predisposte, deliberate ed approvate con la stessa procedura
di cui ai precedenti commi.
5.
Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile
dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito, unitamente alla relazione di
cui alla lett. d), quarto comma, dell'art. 8] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
14
Controllo
sugli atti dell'Istituto.
[1.
I seguenti atti dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Consiglio
regionale che provvede entro 60 giorni dal ricevimento:
-
programma di attività e sue modificazioni;
-
bilancio preventivo;
-
conto consuntivo;
-
regolamento interno di funzionamento;
-
deliberazioni di nomina o costituzione degli organi consultivi;
-
regolamento del personale di cui al successivo articolo 17.
2.
Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di attività,
detta direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto anche con
riferimento ad impegni pluriennali.
3.
Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto la Giunta regionale è
responsabile di fronte al Consiglio regionale del rispetto delle direttive da
questo impartite] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
15
Scioglimento
e decadenza degli organi.
[1.
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto ed uno o più
dei suoi componenti possono essere dichiarati decaduti per gravi violazioni di
legge dello statuto dell'Istituto, con decreto motivato dal Presidente della
Giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.
2.
Con lo stesso procedimento e per gli stessi motivi il Presidente della Giunta
regionale dichiara la decadenza del Presidente dell'Istituto.
3.
La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a
meno di due terzi comporta di diritto la decadenza del Consiglio di amministrazione.
4.
In caso di scioglimento o decadenza, il Presidente della Giunta, previa
deliberazione della stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo
non superiore a sei mesi] (19).
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
16
Gestione
economico-finanziaria.
[1.
La gestione economico-finanziaria dell'Istituto è regolata dalle norme che
disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in
quanto applicabili] (20).
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
17
Struttura
operativa e gestione funzionale del personale.
[1.
La struttura operativa dell'Istituto è ordinata nelle forme e con le modalità
stabilite dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, la quale ne
determina la dotazione organica e le modalità di assegnazione funzionale del
personale.
2.
Tale struttura dipende funzionalmente dagli organi secondo le norme del
regolamento interno.
3.
Il regolamento di cui al comma precedente definisce, oltre all'eventuale
articolazione della struttura secondo i criteri generali stabiliti dalla legge
regionale sull'ordinamento degli uffici, le modalità della partecipazione dei
dirigenti e dei ricercatori all'impostazione e conduzione degli studi, ricerche
e
programmi,
in modo da garantire la piena collaborazione interdisciplinare del personale,
anche attraverso la costituzione di gruppi di ricerca in collegamento con
l'Università e le altre istituzioni per la ricerca]
(21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Norme
transitorie e finali
Art.
18
Inquadramento
nel ruolo regionale del personale del C.R.U.R.E.S.
[1.
Il personale inquadrato alla data del 31 dicembre 1983, nel ruolo organico del
centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali, C.R.U.R.E.S., di cui
alla legge regionale 8 marzo 1972, n. 2, è inquadrato, a domanda, nel ruolo
regionale, nella qualifica funzionale corrispondente alla posizione di
provenienza, secondo la tabella di cui al primo comma dell'art. 42, della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
2.
Per lo stato giuridico e il trattamento economico si osservano le norme
contenute nella predetta legge regionale n. 46/1983.
3.
La domanda di cui al primo comma deve essere presentata alla Giunta regionale
entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge] (22).
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
19
Norma
finanziaria.
[1.
La Regione concorre nelle spese di funzionamento dell'Istituto regionale di
ricerche economiche e sociali con l'assegnazione di personale come stabilito al
precedente art. 17 e con contributi finanziari la cui entità sarà annualmente
stabilita con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti degli stanziamenti previsti nel
programma operativo 1.09.2.02. del bilancio pluriennale della Regione.
2.
La descrizione del cap. 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale è così modificata: «Contributo della Regione per il funzionamento
dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali»] (23).
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art. 20
Norma finale.
[1.
Fino all'elezione degli organi, secondo le norme della presente legge, restano
in carica a tutti gli effetti gli organi attuali.
2.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di
amministrazione predispone l'adeguamento dell'attuale statuto.
3.
Lo statuto dell'Istituto e le successive eventuali modifiche, sono deliberate
dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti ed inviate alla Giunta regionale che, col suo parere, le sottopone
all'approvazione con atto amministrativo, da parte del Consiglio regionale] (24).
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Art.
21
Abrogazione.
[1.
La legge regionale 8 marzo 1972, n. 2 è abrogata] (25).
(25)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1,
lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.