L.R. 13 agosto 1984, n. 35 (1).

Istituzione dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali - I.R.R.E.S. (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 agosto 1984, n. 61.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 1

Denominazione.

 

(giurisprudenza)

[1. È istituito, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto regionale, l'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali, I.R.R.E.S., con sede in Perugia.

2. L'Istituto ha personalità giuridica pubblica ed è regolato dalle norme della presente legge] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 2

Compiti.

 

[1. L'Istituto ha il compito:

a) di svolgere studi, ricerche ed indagini sulle condizioni economiche, sociali e territoriali della Regione al fine di fornire elementi di conoscenza utili per gli atti della programmazione regionale;

b) di fornire la propria consulenza agli organi regionali su tutte le iniziative riguardanti la ricerca, di svolgere studi e ricerche da essi commissionati, partecipando anche ad attività comuni con gli uffici della Regione, con altri enti pubblici, associazioni e società a prevalente partecipazione pubblica;

c) di svolgere studi e ricerche nell'interesse degli enti locali, delle associazioni sindacali e degli altri soggetti indicati nell'art. 16 dello Statuto regionale, secondo i criteri stabiliti nel regolamento interno dell'Istituto;

d) di attivare il dibattito culturale sulla ricerca economico-sociale e prendere opportune iniziative anche con la partecipazione di altri istituti di ricerca.

2. Nell'ambito dei suoi programmi l'Istituto svolge la propria attività in autonomia scientifica.

3. In relazione ai compiti di cui sopra l'Istituto cura:

1) la redazione di rapporti periodici a carattere monografico;

2) l'analisi, l'approfondimento e la diffusione dei dati del S.I.R.P.;

3) l'assistenza, relativamente alle metodologie, all'osservatorio sul mercato del lavoro e sulle professioni, all'osservatorio epidemiologico e a quant'altri la Regione intenderà costituire;

4) la pubblicazione dei dati e dei risultati delle ricerche, studi ed indagini effettuati, fornendoli agli enti locali, alle organizzazioni sindacali e, in genere, a chiunque ne faccia richiesta, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 3

Svolgimento dell'attività di ricerca.

 

[1. L'Istituto svolge normalmente i propri compiti avvalendosi del personale assegnato funzionalmente dalla Regione; può altresì avvalersi della collaborazione di esperti di comprovata capacità o di organismi idonei allo scopo. Può anche utilizzare personale assunto a tempo determinato, in relazione a specifiche esigenze connesse a singoli progetti di ricerca e limitatamente al tempo necessario per l'espletamento di essi.

2. L'attività di ricerca è svolta, altresì, mediante collegamenti costanti con l'Università e con altri istituti di ricerca regionali e nazionali] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 4

Organi dell'Istituto.

 

[1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. I predetti organi, nonché gli organi consultivi di cui all'art. 5, si rinnovano con la elezione del Consiglio regionale (6)] (7).

 

(6) Per gli emolumenti agli organi di cui al presente articolo, vedi la L.R. 22 agosto 1986, n. 39.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 5

Organi consultivi.

 

[1. Sono organi consultivi dell'Istituto:

a) il Comitato scientifico;

b) la Conferenza consultiva (8)] (9).

 

(8) Per gli emolumenti agli organi di cui al presente articolo, vedi la L.R. 22 agosto 1986, n. 39.

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 6

Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento.

 

[1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da n. 12 membri, oltre il Presidente, dei quali:

a) 6 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 4;

b) 2 membri, designati dall'Unione regionale delle province umbre;

c) 4 membri, designati dalla sezione regionale umbra dell'associazione nazionale comuni italiani.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta

3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni trimestre o quando ne facciano richiesta sei consiglieri, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza di almeno sette consiglieri.

5. Salvo quanto previsto dal successivo articolo, il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

6. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il Presidente del comitato scientifico e il direttore dell'Istituto] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 7

Consiglio di amministrazione: competenze.

 

[1. Al Consiglio di amministrazione compete:

a) eleggere il vice presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) nominare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i componenti del comitato scientifico e, tra questi, il Presidente;

c) deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno e le relative modificazioni;

d) deliberare, sentito il comitato scientifico e la conferenza consultiva, il programma annuale di attività di cui all'art. 13 nonché l'esecuzione di studi e ricerche non compresi in detto programma;

e) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f) deliberare, sentito il comitato scientifico, la partecipazione dell'Istituto ed attività comuni con gli uffici regionali;

g) deliberare, sentito il comitato scientifico, la partecipazione dell'Istituto ad attività comuni con altri enti pubblici, associazioni e società a prevalente partecipazione pubblica e altri istituti di ricerca regionale, ed i relativi schemi di convenzione;

h) deliberare, sentito il comitato scientifico, l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni;

i) deliberare su ogni altro oggetto che interessi l'attività dell'Istituto] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 8

Presidente. Nomina e attribuzioni.

 

[1. Il Presidente dell'Istituto è eletto dal Consiglio regionale. Nelle prime due votazioni occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti; nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza assoluta.

2. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e della conferenza consultiva, predisponendone l'ordine del giorno.

4. Compete inoltre al Presidente:

a) sovraintendere all'attuazione del programma annuale di attività e delle ricerche e studi comunque deliberati, nonché alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) proporre al Consiglio, sentiti il comitato scientifico ed il direttore, la partecipazione dell'Istituto alle attività comuni con gli uffici regionali o con altri enti pubblici, associazioni e società a prevalente partecipazione pubblica;

c) curare i rapporti con gli organi della Regione;

d) presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta dall'Istituto, con allegata relazione del comitato scientifico.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vice presidente]

(12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 9

Comitato scientifico.

 

[1. Il comitato scientifico è composto da sette studiosi ed esperti nelle discipline interessate alla programmazione. Alle sue riunioni sono invitati il Presidente dell'Istituto e il direttore.

2. Il comitato scientifico è convocato dal suo Presidente o su richiesta del Presidente dell'Istituto.

3. Al comitato scientifico compete:

a) esprimere i pareri di cui alle lett. d), f), g) e h) dell'art. 7;

b) contribuire con pareri e proposte alla formulazione e attuazione del programma di attività e dei progetti in cui esso si articola;

c) presentare annualmente una relazione contenente valutazioni sull'attività di ricerca dell'Istituto da allegare alla relazione di cui alla lett. d), quarto comma, dell'art. 8;

d) esprimere il parere su ogni altra materia afferente al contenuto e al metodo degli studi e delle ricerche, che sia ad esso sottoposto dal Presidente dell'Istituto e dal Consiglio di amministrazione] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti.

 

[1. Il collegio dei revisori dei conti è composto:

a) dal Presidente, designato dal Consiglio regionale;

b) da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

2. Il collegio è costituito con decreto del Presidente della Giunta

3. Al collegio dei revisori dei conti compete:

a) controllare la regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto;

b) verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;

c) presentare semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile dell'Istituto;

d) assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 11

Conferenza consultiva. Composizione, funzionamento e competenze.

 

[1. La conferenza consultiva è composta, oltre che dal Presidente dell'Istituto e dai membri del Consiglio

di amministrazione da rappresentanti dei seguenti organismi:

- Università degli studi di Perugia;

- Unione regionale delle C.C.I.A.A.;

- Confederazioni regionali maggiormente rappresentative dei sindacati dei lavoratori;

- Associazioni regionali maggiormente rappresentative degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, degli imprenditori e della cooperazione;

- Ufficio regionale dell'I.S.T.A.T.;

- Sviluppumbria;

- E.S.A.U.

2. Il Presidente dell'Istituto, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione invita gli organismi di cui sopra a designare i propri rappresentanti, fissando un termine non superiore a 90 giorni, entro il quale devono pervenire le designazioni.

3. Trascorso il termine di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione, sulla base delle designazioni pervenute, dichiara costituita la conferenza consultiva.

4. Possono far parte della predetta conferenza rappresentanti di altri enti, istituti, aziende, associazioni, uffici dell'amministrazione statale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

5. La conferenza consultiva è convocata in sessione ordinaria dal Presidente dell'Istituto per l'esercizio delle competenze di cui al punto d) dell'art. 7.

6. È convocata, inoltre, su richiesta del Consiglio di amministrazione.

7. La conferenza consultiva adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei votanti.

8. Alla conferenza compete esprimere, oltre al parere sul programma annuale di attività, raccomandazioni per l'indirizzo dell'attività dell'Istituto.] (15).

 

(15) Articolo abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 12

Direttore.

 

[1. Il direttore dell'Istituto è nominato dalla Giunta regionale, sentiti il Consiglio di amministrazione e il comitato scientifico.

2. Il direttore può essere scelto tra il personale regionale appartenente alla più elevata qualifica funzionale dirigenziale, ovvero al di fuori del personale del ruolo unico regionale con rapporto di lavoro regolato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

3. Nel secondo caso il trattamento economico del direttore non potrà essere superiore al livello retributivo determinato per il direttore generale, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 maggio 1975, n. 70, con riferimento all'allegato 2, lett. C/3, al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346.

4. L'incarico di direttore è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio e professione.

5. Al direttore compete:

a) organizzare, coordinare e dirigere l'attività di studio e di ricerca;

b) dirigere l'attività dei servizi e del personale;

c) curare l'attuazione del programma annuale di attività e delle ricerche, nonché amministrare gli stanziamenti di bilancio dell'Istituto;

d) proporre al Presidente, per le determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, l'affidamento a soggetti esterni di studi e ricerche;

e) partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e del comitato scientifico] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 13

Programma di attività e bilancio.

 

[1. Il programma annuale determina il piano degli studi e delle ricerche dell'Istituto sulla base delle linee di attività di programmazione e ricerca fissate dal piano regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali e dentro i limiti di spesa previsti nel bilancio pluriennale della Regione.

2. Il Presidente dell'Istituto, d'intesa con il direttore, predispone il progetto di programma e lo sottopone al parere del comitato scientifico e della conferenza consultiva.

3. Il predetto programma ed il bilancio annuale sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e trasmessi ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.

4. Le modificazioni al programma che si rendessero necessarie nel corso della sua esecuzione, sono predisposte, deliberate ed approvate con la stessa procedura di cui ai precedenti commi.

5. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito, unitamente alla relazione di cui alla lett. d), quarto comma, dell'art. 8] (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 14

Controllo sugli atti dell'Istituto.

 

[1. I seguenti atti dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale che provvede entro 60 giorni dal ricevimento:

- programma di attività e sue modificazioni;

- bilancio preventivo;

- conto consuntivo;

- regolamento interno di funzionamento;

- deliberazioni di nomina o costituzione degli organi consultivi;

- regolamento del personale di cui al successivo articolo 17.

2. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di attività, detta direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto anche con riferimento ad impegni pluriennali.

3. Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto la Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio regionale del rispetto delle direttive da questo impartite] (18).

 

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 15

Scioglimento e decadenza degli organi.

 

[1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto ed uno o più dei suoi componenti possono essere dichiarati decaduti per gravi violazioni di legge dello statuto dell'Istituto, con decreto motivato dal Presidente della Giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.

2. Con lo stesso procedimento e per gli stessi motivi il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del Presidente dell'Istituto.

3. La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno di due terzi comporta di diritto la decadenza del Consiglio di amministrazione.

4. In caso di scioglimento o decadenza, il Presidente della Giunta, previa deliberazione della stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi] (19).

 

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 16

Gestione economico-finanziaria.

 

[1. La gestione economico-finanziaria dell'Istituto è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 17

Struttura operativa e gestione funzionale del personale.

 

[1. La struttura operativa dell'Istituto è ordinata nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, la quale ne determina la dotazione organica e le modalità di assegnazione funzionale del personale.

2. Tale struttura dipende funzionalmente dagli organi secondo le norme del regolamento interno.

3. Il regolamento di cui al comma precedente definisce, oltre all'eventuale articolazione della struttura secondo i criteri generali stabiliti dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici, le modalità della partecipazione dei dirigenti e dei ricercatori all'impostazione e conduzione degli studi, ricerche e

programmi, in modo da garantire la piena collaborazione interdisciplinare del personale, anche attraverso la costituzione di gruppi di ricerca in collegamento con l'Università e le altre istituzioni per la ricerca]

(21).

 

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Norme transitorie e finali

 

Art. 18

Inquadramento nel ruolo regionale del personale del C.R.U.R.E.S.

 

[1. Il personale inquadrato alla data del 31 dicembre 1983, nel ruolo organico del centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali, C.R.U.R.E.S., di cui alla legge regionale 8 marzo 1972, n. 2, è inquadrato, a domanda, nel ruolo regionale, nella qualifica funzionale corrispondente alla posizione di provenienza, secondo la tabella di cui al primo comma dell'art. 42, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

2. Per lo stato giuridico e il trattamento economico si osservano le norme contenute nella predetta legge regionale n. 46/1983.

3. La domanda di cui al primo comma deve essere presentata alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge] (22).

 

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 19

Norma finanziaria.

 

[1. La Regione concorre nelle spese di funzionamento dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali con l'assegnazione di personale come stabilito al precedente art. 17 e con contributi finanziari la cui entità sarà annualmente stabilita con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti degli stanziamenti previsti nel programma operativo 1.09.2.02. del bilancio pluriennale della Regione.

2. La descrizione del cap. 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è così modificata: «Contributo della Regione per il funzionamento dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali»] (23).

 

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 20

Norma finale.

 

[1. Fino all'elezione degli organi, secondo le norme della presente legge, restano in carica a tutti gli effetti gli organi attuali.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione predispone l'adeguamento dell'attuale statuto.

3. Lo statuto dell'Istituto e le successive eventuali modifiche, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed inviate alla Giunta regionale che, col suo parere, le sottopone all'approvazione con atto amministrativo, da parte del Consiglio regionale] (24).

 

(24) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

 

 

Art. 21

Abrogazione.

 

[1. La legge regionale 8 marzo 1972, n. 2 è abrogata] (25).

 

 

 

(25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L.R. 27 marzo 2000, n. 30.