L.R.
13 agosto 1984, n. 37 (1).
Interventi
straordinari finanziari a sostegno ed integrazione della profilassi e della
lotta nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 agosto 1984, n. 61.
Art.
1
Finalità.
La
Regione dell'Umbria, ad integrazione e sostegno dell'azione sanitaria di
profilassi e di lotta nei confronti delle malattie infettive ed infestive degli
animali di particolare gravità e di spiccata diffusione, interviene con
contributi di carattere straordinario per il risanamento degli allevamenti
colpiti.
Art.
2
Destinatari.
Destinatari
dei contributi di cui alla presente legge sono:
a)
gli allevatori per compensare la differenza fra costi e ricavi conseguente a
perdite subite per l'eradicazione di focolai delle malattie di cui all'art. 1,
nel caso in cui non sono previste dalla vigente normativa sanitaria indennità
di abbattimento;
b)
le unità locali socio-sanitarie per far fronte ai maggiori oneri derivanti
dall'attuazione di specifici e straordinari piani di profilassi e lotta per le
malattie di cui all'art. 1.
I
contributi indicati nella lett. a) sono erogati ad organismi di macellazione
qualora gli stessi abbiano provveduto al ritiro presso gli allevatori - al
prezzo ufficiale di listino del tempo - degli animali da macellare in
attuazione di misure di protezione nei confronti delle infezioni oggetto della
presente norma, con relativo stoccaggio e deposito dei prodotti.
Art.
3
Ammissione
al contributo.
Al
verificarsi di un'epizoozia che presenti le caratteristiche di cui all'art. 1,
l'U.L.S.S. territorialmente competente, richiede alla Giunta regionale
l'adozione dei provvedimenti di cui alla presente legge.
La
Giunta regionale, qualora l'episodio infettivo e diffusivo presenti i caratteri
di particolare gravità e di spiccata diffusione, con proprio provvedimento
individua:
1)
la zona colpita ed il patrimonio zootecnico interessato;
2)
il danno subito dagli allevatori e l'ammontare del contributo pro-capite o per
allevamento;
3)
i destinatari del contributo regionale e le modalità di erogazione;
4)
la misura del contributo alle U.L.S.S. per gli interventi straordinari, atti ad
evitare il diffondersi delle infezioni.
Art.
4
Finanziamento.
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di
L. 120.000.000 in termini di competenza e di L. 50.000.000 in termini di cassa,
da imputare al cap. 2325, di nuova istituzione, denominato: «Contributi della
Regione per il risanamento degli allevamenti colpiti da malattie infettive e
diffusive». (2).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1984, approvato con L.R. 3 maggio 1984, n. 27.
Art.
5
Norma
transitoria.
Entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
adotta apposito provvedimento in conformità al precedente art. 3, in favore
degli organismi di macellazione che hanno provveduto a seguito del D.P.G.R. 31
gennaio 1984, n. 1 relativo al vuoto sanitario degli allevamenti già interessati
all'epizoozia pestosa nell'estate del 1983, al ritiro della produzione dei
reparti sani con successiva macellazione, stoccaggio, deposito e graduale
immissione sul mercato.