L.R. 5 novembre 1984, n. 43 (1).

Interventi per la realizzazione del «Progetto Etruschi» (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 14 novembre 1984, n. 81.

(2) Vedi, anche, le norme di attuazione contenute nel Reg. 17 aprile 1985, n. 1.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[La Regione Umbria, in collaborazione con gli Enti locali umbri direttamente interessati, promuove, nel triennio 1984-86, la realizzazione del «Progetto Etruschi», serie coordinata di interventi tendenti alla riqualificazione, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di età etrusca dell'Umbria.

La Giunta regionale, in collaborazione con il Ministero per i beni culturali e ambientali, le Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Campania e gli Enti locali umbri direttamente interessati, definisce gli interventi da attuare] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Per la realizzazione del progetto Etruschi è costituito un Comitato esecutivo, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della stessa, composto dall'assessore regionale ai beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici, in qualità di Presidente, da un rappresentante per ciascuno degli Enti locali territoriali umbri interessati, nonché dai membri della Giunta esecutiva istituita con decreto 24 aprile 1984 del Ministero per i beni culturali e ambientali (5).

Il Comitato provvede alla realizzazione degli interventi e alla gestione dei fondi ad essi destinati, che potranno essere costituiti da contributi di Enti pubblici e privati, nonché da proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione] (6).

 

(5) Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 23 giugno 1986, n. 24.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La Regione dell'Umbria concorre alla spesa per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 1 con un contributo di lire 410 milioni, che sarà posto a disposizione del Comitato in apposito conto corrente ad esso intestato presso la Tesoreria della Regione.

La somma predetta viene stanziata in termini di competenza e di cassa al cap. 1006 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1984 denominato «Contributo della Regione a favore del comitato per la realizzazione del "Progetto Etruschi"».

All'onere indicato si farà fronte come segue:

quanto a lire 200 milioni con quota della disponibilità prevista sul fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stesso bilancio;

quanto a lire 150 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 960 del bilancio regionale 1984 per le finalità della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39;

quanto a lire 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6790 del bilancio regionale 1984 per le finalità della legge regionale 23 aprile 1980, n. 34. (7).

Con la legge di approvazione del bilancio regionale dell'anno 1985 potrà essere autorizzata ulteriore spesa per le finalità della presente legge, entro i limiti della previsione di cui al programma operativo 6.12.2.05 del bilancio pluriennale 1984-1986] (8).

 

 

 

(7) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1984 approvato con L.R. 3 maggio 1984, n. 27.

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.