L.R.
5 novembre 1984, n. 43 (1).
Interventi
per la realizzazione del «Progetto Etruschi» (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 novembre 1984, n. 81.
(2)
Vedi, anche, le norme di attuazione contenute nel Reg. 17 aprile 1985, n. 1.
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera g), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[La
Regione Umbria, in collaborazione con gli Enti locali umbri direttamente
interessati, promuove, nel triennio 1984-86, la realizzazione del «Progetto
Etruschi», serie coordinata di interventi tendenti alla riqualificazione, alla
conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di età etrusca
dell'Umbria.
La
Giunta regionale, in collaborazione con il Ministero per i beni culturali e
ambientali, le Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Campania e gli Enti
locali umbri direttamente interessati, definisce gli interventi da attuare]
(4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lettera g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 2
[Per
la realizzazione del progetto Etruschi è costituito un Comitato esecutivo,
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera
della stessa, composto dall'assessore regionale ai beni ambientali,
archeologici, architettonici, artistici e storici, in qualità di Presidente, da
un rappresentante per ciascuno degli Enti locali territoriali umbri
interessati, nonché dai membri della Giunta esecutiva istituita con decreto 24
aprile 1984 del Ministero per i beni culturali e ambientali (5).
Il
Comitato provvede alla realizzazione degli interventi e alla gestione dei fondi
ad essi destinati, che potranno essere costituiti da contributi di Enti
pubblici e privati, nonché da proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione]
(6).
(5)
Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 23 giugno 1986, n. 24.
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lettera g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 3
[La
Regione dell'Umbria concorre alla spesa per la realizzazione del Progetto di
cui all'art. 1 con un contributo di lire 410 milioni, che sarà posto a
disposizione del Comitato in apposito conto corrente ad esso intestato presso
la Tesoreria della Regione.
La
somma predetta viene stanziata in termini di competenza e di cassa al cap. 1006
di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale dell'esercizio 1984 denominato «Contributo della Regione a favore del
comitato per la realizzazione del "Progetto Etruschi"».
All'onere
indicato si farà fronte come segue:
quanto
a lire 200 milioni con quota della disponibilità prevista sul fondo globale
iscritto al cap. 6120 dello stesso bilancio;
quanto
a lire 150 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 960
del bilancio regionale 1984 per le finalità della legge regionale 3 giugno
1975, n. 39;
quanto
a lire 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6790
del bilancio regionale 1984 per le finalità della legge regionale 23 aprile
1980, n. 34. (7).
Con
la legge di approvazione del bilancio regionale dell'anno 1985 potrà essere
autorizzata ulteriore spesa per le finalità della presente legge, entro i
limiti della previsione di cui al programma operativo 6.12.2.05 del bilancio pluriennale
1984-1986] (8).
(7)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1984 approvato con L.R. 3 maggio 1984, n. 27.
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lettera g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.