L.R. 3 dicembre 1984, n. 46 (1).

Istituzione della Consulta regionale per le questioni comunitarie (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 dicembre 1984, n. 87.

(2) La presente legge è stata abrogata dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[Allo scopo di diffondere una più approfondita conoscenza delle problematiche comunitarie ed europee nonché per fornire parere e consulenza agli organi della Regione nella predisposizione e nell'adempimento di atti di rilevanza comunitaria, è istituita la Consulta regionale per le questioni comunitarie.] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 2

Consulta regionale per le questioni comunitarie.

 

[La Consulta regionale per le questioni comunitarie è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

b) tredici rappresentanti eletti dal Consiglio regionale di cui un rappresentante per ogni gruppo consiliare e per i rimanenti con voto limitato a 2/3;

c) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) tredici rappresentanti delle organizzazioni economiche, professionali e sociali maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale, così suddivise:

- 2 rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori industriali;

- 2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani;

- 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

- 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali del commercio e del turismo;

- 2 rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo;

- 2 rappresentanti delle Associazioni degli emigranti umbri (4).

e) dodici rappresentanti di Comuni della Regione designati dall'A.N.C.I. regionale;.

f) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni europeiste maggiormente rappresentative in campo nazionale

g) 2 rappresentanti delle Province designati dall'U.P.I. (5).

I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

La Consulta propone per l'approvazione al Consiglio regionale un proprio regolamento interno.] (6) (7).

 

(4) Lettera così sostituita dall'articolo unico, L.R. 26 aprile 1985, n. 30.

(5) Lettera aggiunta dall'articolo unico, L.R. 26 aprile 1985, n. 30.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Reg. 15 dicembre 1989, n. 41.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 3

Attribuzioni della Consulta.

 

[La Consulta è organismo di consulenza degli organi regionali, esprime pareri e proposte, e formula indicazioni e programmi in materia comunitaria, con particolare riferimento all'attuazione di regolamenti e direttive della C.E.E.

La Giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute dalla Consulta sottopone al Consiglio regionale, il piano annuale di attività e la relazione consuntiva.] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 4

Sede.

 

[La Consulta regionale per le questioni comunitarie ha sede presso la Giunta regionale.

L'assistenza alla Consulta è assicurata dall'Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari previsto nell'art. 22 della legge regionale 17 agosto l984, n. 41.] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 5

Indennità e compensi.

 

[Ai membri della Consulta regionale, spetta una indennità di presenza di importo pari a quella dei componenti dei Comitati di controllo.

L'indennità di cui al comma precedente non è cumulabile con l'indennità dei Consiglieri regionali.

Per ogni giornata di seduta è corrisposta, ai componenti la Consulta, per le spese relative ai trasporti tra la loro residenza, e la sede regionale, un rimborso pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro di percorrenza.

Agli effetti di cui al comma precedente la residenza si intende acquisita in un comune della Regione Umbria.

Ai componenti la Consulta che, per ragioni del loro mandato, si recano fuori sede, spetta il trattamento di missione, previsto dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale retributivo.] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 6

Norma finanziaria.

 

[All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, che per l'anno 1984 è valutato in L. 3.000.000, si fa fronte con quota dello stanziamento iscritto sul cap. 560, del bilancio regionale 1984 e per gli anni successivi entro i limiti delle previsioni di cui programma 1.06.1.08 del bilancio pluriennale 1984-1986.] (11).

 

 

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.