L.R.
3 dicembre 1984, n. 46 (1).
Istituzione
della Consulta regionale per le questioni comunitarie (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 5 dicembre 1984, n. 87.
(2)
La presente legge è stata abrogata dalle norme contenute nell'art. 1 e nella
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art. 1
Finalità.
[Allo
scopo di diffondere una più approfondita conoscenza delle problematiche
comunitarie ed europee nonché per fornire parere e consulenza agli organi della
Regione nella predisposizione e nell'adempimento di atti di rilevanza
comunitaria, è istituita la Consulta regionale per le questioni comunitarie.]
(3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute
nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
2
Consulta
regionale per le questioni comunitarie.
[La
Consulta regionale per le questioni comunitarie è nominata dal Presidente della
Giunta regionale ed è composta da:
a)
il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;
b)
tredici rappresentanti eletti dal Consiglio regionale di cui un rappresentante
per ogni gruppo consiliare e per i rimanenti con voto limitato a 2/3;
c)
tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale;
d)
tredici rappresentanti delle organizzazioni economiche, professionali e sociali
maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale, così suddivise:
-
2 rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori industriali;
-
2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani;
-
3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
-
2 rappresentanti delle organizzazioni professionali del commercio e del
turismo;
-
2 rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo;
-
2 rappresentanti delle Associazioni degli emigranti umbri (4).
e)
dodici rappresentanti di Comuni della Regione designati dall'A.N.C.I.
regionale;.
f)
tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni europeiste maggiormente
rappresentative in campo nazionale
g)
2 rappresentanti delle Province designati dall'U.P.I. (5).
I
membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura
regionale.
La
Consulta propone per l'approvazione al Consiglio regionale un proprio
regolamento interno.] (6) (7).
(4)
Lettera così sostituita dall'articolo unico, L.R. 26 aprile 1985, n. 30.
(5)
Lettera aggiunta dall'articolo unico, L.R. 26 aprile 1985, n. 30.
(6)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Reg. 15 dicembre
1989, n. 41.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute
nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
3
Attribuzioni
della Consulta.
[La
Consulta è organismo di consulenza degli organi regionali, esprime pareri e
proposte, e formula indicazioni e programmi in materia comunitaria, con
particolare riferimento all'attuazione di regolamenti e direttive della C.E.E.
La
Giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute dalla Consulta sottopone
al Consiglio regionale, il piano annuale di attività e la relazione
consuntiva.] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute
nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
4
Sede.
[La
Consulta regionale per le questioni comunitarie ha sede presso la Giunta
regionale.
L'assistenza
alla Consulta è assicurata dall'Ufficio coordinamento relazioni esterne e
rapporti comunitari previsto nell'art. 22 della legge regionale 17 agosto l984,
n. 41.] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute
nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
5
Indennità
e compensi.
[Ai
membri della Consulta regionale, spetta una indennità di presenza di importo
pari a quella dei componenti dei Comitati di controllo.
L'indennità
di cui al comma precedente non è cumulabile con l'indennità dei Consiglieri
regionali.
Per
ogni giornata di seduta è corrisposta, ai componenti la Consulta, per le spese
relative ai trasporti tra la loro residenza, e la sede regionale, un rimborso
pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per
ogni chilometro di percorrenza.
Agli
effetti di cui al comma precedente la residenza si intende acquisita in un
comune della Regione Umbria.
Ai
componenti la Consulta che, per ragioni del loro mandato, si recano fuori sede,
spetta il trattamento di missione, previsto dalla legge regionale 15 giugno
1979, n. 28, per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale
retributivo.] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute
nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
6
Norma
finanziaria.
[All'onere
finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, che per l'anno 1984
è valutato in L. 3.000.000, si fa fronte con quota dello stanziamento iscritto
sul cap. 560, del bilancio regionale 1984 e per gli anni successivi entro i
limiti delle previsioni di cui programma 1.06.1.08 del bilancio pluriennale
1984-1986.] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute
nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.