L.R.
20 dicembre 1984, n. 48 (1).
Contributi
per lo sviluppo del termalismo.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 1984, n. 93.
Art.
1
La
Regione, al fine di promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio
idrominerale utilizzato a scopo terapeutico o igienico-speciale, concede
contributi in conto capitale ai titolari di stabilimenti termali e idropinici
per la pratica e la diffusione del termalismo.
Ai
titolari di stabilimenti d'imbottigliamento il contributo può essere concesso
esclusivamente per gli interventi di cui alla lett. c) del successivo art. 2,
diretti a riportare sulle etichette le indicazioni prescritte dalle vigenti
disposizioni di legge.
Art.
2
I
contributi di cui al precedente articolo sono concessi dalla Giunta regionale:
a)
per l'organizzazione di conferenze, convegni, ed altre manifestazioni
scientifiche;
b)
per la partecipazione singola o associata, a fiere, mostre, esposizioni ed
altre manifestazioni simili, nazionali ed estere, di particolare importanza per
lo sviluppo del termalismo;
c)
per studi e ricerche cliniche e farmacologiche sulle acque minerali;
d)
per l'attività di promozione e di pubblicità degli stabilimenti termali e
idropinici e delle cure ivi praticate.
Art.
3
I
contributi suddetti sono concessi nei seguenti limiti:
1)
fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile per la prima organizzazione
o partecipazione alle manifestazioni di cui alle lett. a) e b) del precedente
articolo; del 30% per la seconda e terza organizzazione o partecipazione e del
15% per le successive realizzate nel corso di un anno solare e comunque fino ad
un massimo di L. 15.000.000 per manifestazione;
2)
fino ad un massimo del 50% per le iniziative di cui alla lett. c) del
precedente articolo e comunque fino ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni
singola indagine;
3)
fino ad un massimo del 50% per le iniziative di cui alla lett. d) del
precedente articolo e comunque fino ad un massimo di L. 25.000.000 per ogni
sorgente.
Sono
ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:
a)
per l'organizzazione di conferenze, convegni:
le
spese relative all'affitto della sala, le competenze dei relatori, gli oneri
pubblicitari (manifesti, inviti), le spese per l'attrezzatura e l'arredamento
della sala, gli eventuali oneri per la traduzione simultanea, registrazione e
assicurativi;
b)
per la partecipazione a fiere, mostre:
le
spese relative all'affitto dell'area espositiva, la quota d'iscrizione e
assicurazione, le spese relative al trasporto del materiale espositivo e quelle
degli interpreti;
c)
per studi e ricerche cliniche e farmacologiche:
le
spese per le indagini effettuate secondo le modalità prescritte dalle vigenti
disposizioni statali e comunitarie e per altre indagini scientifiche sulle
acque minerali;
d)
per l'attività di promozione e di pubblicità:
le
spese relative alla stampa e alla affissione di manifesti, alla stampa di
depliants, gigantografie, pannelli luminosi, alla pubblicità sulla stampa
nazionale e sulle reti televisive e radiofoniche nonché manifestazioni
culturali e musicali all'interno delle strutture termali e idropiniche per il
trattamento dei
curandi.
Art.
4
Le
domande per la concessione di contributi devono essere presentate al Presidente
della Giunta regionale entro il mese di settembre precedente l'anno in cui si
svolgono le iniziative stabilite dal precedente art. 2.
La
domanda in carta legale, oltre la richiesta di contributi, deve contenere:
-
le indicazioni di massima delle manifestazioni di cui alle lett. a) e b)
dell'art. 2 che si intendono organizzare o alle quali s'intende partecipare e
la spesa prevista per ogni singola manifestazione;
-
l'oggetto e lo scopo delle indagini cliniche e farmacologiche;
-
l'indicazione della quantità del materiale pubblicitario e degli eventuali
testi pubblicitari che dovranno essere accompagnati dalle autorizzazioni
previste dall'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni, o da una dichiarazione da cui risulti di averle richieste;
-
un dettagliato preventivo della spesa ammissibile a contributo (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 23 gennaio 1987, n. 11.
Art.
5
Il
piano annuale di riparto delle disponibilità finanziarie per la determinazione
dei contributi da concedere in base alla presente legge è approvato dalla
Giunta regionale, privilegiando le iniziative di cui alla lettera c) del
precedente art. 2.
Art.
6
I
beneficiari dovranno richiedere la liquidazione dei contributi assegnati, pena
la loro revoca, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono i contributi medesimi allegando la documentazione giustificativa
della spesa effettivamente sostenuta e le relative fatture, insieme ad una
breve relazione ed alla documentazione scientifica e pubblicitaria. Tale
termine non si applica agli studi di ricerche di cui alla lett. c) dell'art. 2,
purché l'incarico al ricercatore risulti affidato nell'anno di riferimento.
Le
somme rinunciate, revocate o comunque non utilizzate nei termini anzidetti,
sono impiegate direttamente dalla Giunta regionale nell'anno in cui si rendono
disponibili o in quelli successivi per l'attività di cui all'art. 7 (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 23 gennaio 1987, n. 11.
Art.
7
La
Giunta regionale è autorizzata a svolgere direttamente attività promozionale
compresa l'organizzazione di congressi e di conferenze e la partecipazione a
fiere, mostre, esposizioni, work-shop ed altre manifestazioni specifiche del
settore termale e la stampa di materiale pubblicitario.
La
Giunta regionale entro il mese di dicembre approva il «programma degli
interventi» che intende realizzare nell'anno successivo, il cui importo non
potrà essere superiore ad un quarto della somma assegnata con la legge annuale
di bilancio (4).
(4)
Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 23 gennaio 1987, n. 11.
Art.
8
Il
«piano annuale» ed il «programma degli interventi» di cui ai precedenti
articoli 5 e 7 sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente
commissione consiliare permanente.
Art.
9
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata - per l'anno 1984 - la spesa di
lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap.
5400 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale, denominato: «Interventi per lo sviluppo del termalismo».
All'onere
su indicato si fa fronte con la quota di stanziamento appositamente prevista
nel fondo globale iscritto al cap. 9700 della parte spesa del bilancio
regionale dell'esercizio 1984 (Elenco n. 4 allegato a detto bilancio, n.
d'ordine 2).
Al
bilancio dell'esercizio in corso sono apportate pertanto le seguenti
variazioni:
(5).
Con
legge annuale di bilancio potrà essere disposto il rifinanziamento della
presente legge nei limiti delle previsioni di cui al programma operativo
4.15.2.03 del bilancio pluriennale della Regione.
(5)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1984, approvato con L.R. 3 maggio 1984, n. 27.