L.R. 20 dicembre 1984, n. 49 (1).

Modificazioni ed integrazioni della L.R. 24 aprile 1979, n. 17 e della L.R. 4 settembre 1981, n. 68 relativamente ad interventi a favore della cooperazione agricola (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 1984, n. 93.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[ (3).

Il piano degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.

Le somme destinate agli interventi di cui al primo comma possono essere utilizzate da parte dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria anche per la sottoscrizione di quote sociali finalizzate al ripianamento delle passività degli Organismi associativi (4).

In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 art. 3 lett. g) l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è autorizzato a corrispondere anticipazioni fino alla concorrenza dell'80 per cento degli importi previsti nel piano degli interventi di cui al precedente terzo comma (5).

Alla copertura delle anticipazioni sarà fatto fronte con le disponibilità di cui al primo comma dell'art. 3 (6)] (7).

 

(3) Aggiunge due capoversi alla lettera a) dell'art. 2, L.R. 24 aprile 1979, n. 17.

(4) Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 29 aprile 1985, n. 39.

(5) Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 29 aprile 1985, n. 39.

(6) Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 29 aprile 1985, n. 39.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[La decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui all'art. 3 della L.R. 4 settembre 1981, n. 68, è prorogata al 1° gennaio 1986, fermo restando quanto altro stabilito] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Per gli interventi di cui al precedente articolo 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 3.800.000.000, con iscrizione, in termini di competenza e di cassa al cap. 7815 di nuova istituzione, denominato: «Interventi a favore della cooperazione zootecnica e lattiero-casearia, tramite l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria».

Per il pagamento del concorso negli interessi sui mutui concessi, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 aprile 1979, n. 17 a cooperative zootecniche e lattiero-casearie per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 30 giugno 1984, è autorizzato, per l'anno 1984, il limite di impegno di L. 870.000.000.

Le relative annualità saranno iscritte nei bilanci degli esercizi dal 1984 al 1998 sul capitolo 7698, istituito con L.R. 24 aprile 1979, n. 17.

La quota del limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1984 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso, nei bilanci dal 1999 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo l'anno 1998.

All'onere di L. 4.670.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984 si fa fronte con le disponibilità iscritte sul fondo globale del capitolo 9710 e derivanti dalla quota assegnata alla Regione Umbria sullo stanziamento di cui all'art. 5 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

Al bilancio dell'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni: (9).

Alle annualità di L. 870.000.000 ciascuna a carico dei bilanci del 1985 in poi, la Regione farà fronte con l'incremento delle proprie entrate tributarie e con riferimento ad appositi stanziamenti che saranno iscritti nella parte spesa del bilancio pluriennale 1985/1987] (10).

 

 

 

(9) Il presente coma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1984, approvato con L.R. 3 maggio 1984, n. 27.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.