L.R. 31 dicembre 1984, n. 51 (1).

Disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 4 gennaio 1985, n. 2.

 

 

Disciplina della pesca professionale e dell'acquicoltura

 

Art. 1

La Regione al fine di:

- conseguire lo sviluppo e la massima utilizzazione delle risorse ambientali, territoriali ed imprenditoriali;

- sostenere e incentivare lo sviluppo della pesca professionale e dell'acquicoltura;

- mantenere, consolidare ed incrementare i livelli occupazionali nel settore;

disciplina gli interventi e le competenze istituzionali per la gestione delle attività di pesca professionale e di acquicoltura nel territorio regionale.

La Regione favorisce ed incentiva le iniziative per la valorizzazione dei prodotti ittici, per la produzione di novellame e di materiale ittiogenico destinati all'acquicoltura e al ripopolamento, per la sperimentazione di nuove tecnologie produttive nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori, con preferenza per quelle promosse da Cooperative e loro Consorzi, da Enti pubblici comunque interessati allo sviluppo del settore.

 

 

Art. 2

 

Ai fini della presente legge sono considerati oggetto dell'attività di pesca professionale e di acquicoltura tutti gli organismi animali e vegetali viventi, anche temporaneamente, nelle acque della Regione.

Sono consentiti la produzione e l'allevamento di specie estranee alla flora ed alla fauna acquatiche regionali nell'ambito di impianti idonei ad impedirne la diffusione e nel rispetto delle norme di cui all'art. 12 della L.R. 13 luglio 1983, n. 25.

L'esercizio della pesca professionale nelle acque della Regione umbra è consentito, nei limiti e nel rispetto delle esigenze di conservazione della ittiofauna, ai pescatori in possesso della licenza di tipo «A» di cui all'art. 22 della L.R. 13 luglio 1983, n. 25, iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Le funzioni già attribuite alla Commissione di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 3

 

Ai fini della concessione delle provvidenze regionali in agricoltura, le attività di pesca e di acquicoltura esercitate da Enti o da privati imprenditori, sono considerate attività agricole a tutti gli effetti.

 

 

Art. 4

 

Le finalità di cui al precedente art. 1 sono perseguite attraverso i seguenti interventi:

a) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro;

b) compensazione del mancato guadagno nel caso di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico e per calamità naturali;

c) concorso nelle spese di gestione delle cooperative e loro consorzi nei periodi di accertata crisi dell'attività produttiva in dipendenza di eventi eccezionali dovuti a calamità naturali, epidemie, riconosciuti dalla Regione;

d) acquisto di natanti da pesca e di apparati motori della potenza massima di dieci cavalli fiscali;

e) costruzione, ampliamento e riattamento di strutture per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dei loro sottoprodotti ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature per la costruzione di vasche e stabulatori per la conservazione del pesce vivo, nonché per la costruzione, l'ampliamento ed il funzionamento di centri ittiogenici e di incubatori per la produzione e l'allevamento di stadi giovanili (avannotti e novellame) di pesce di acqua dolce e salmastra;

f) acquisto di reti ed attrezzi da pesca;

g) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione e la commercializzazione del prodotto;

h) impianto di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta dei prodotti ittici;

i) raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri ivi compreso l'acquisto delle necessarie macchine ed attrezzature;

l) ricerche di mercato, campagne di pubblicità e promozionali nonché interventi per la valorizzazione dei prodotti della pesca e della acquicoltura.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), sono concessi contributi in conto capitale nella seguente misura:

- lettera d): 25 per cento;

- lettere e), g) ed h): 40 per cento;

- lettera f): 30 per cento;

- lettera i): 50 per cento, limitatamente alla spesa per l'acquisto e l'installazione dei macchinari e delle attrezzature.

Ove beneficiari delle provvidenze di cui alle lettere e), g) ed h) siano Consorzi di Cooperative di secondo grado, Associazioni di produttori ed Enti operanti nel settore della pesca e dell'acquicoltura, il contributo è elevato al 50 per cento.

Ove beneficiari delle provvidenze di cui alle lettere d) ed f) siano giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni che si avviino alla professione della pesca i contributi previsti sono elevati al 50 per cento.

La Regione assume a proprio carico nei limiti degli stanziamenti previsti le iniziative di cui alla lettera l), promosse da organismi rappresentativi dei pescatori di mestiere.

 

 

Art. 5

 

Destinatari degli interventi di cui all'art. 4 sono:

- i pescatori di professione autonomi o associati in cooperative per gli interventi di cui alle lettere a), b), d) ed f);

- le cooperative di pescatori di professione e loro consorzi per quelli di cui alle lettere c), d) ed f) (2);

- le cooperative di pescatori di professione, i loro consorzi, le associazioni di produttori e gli Enti operanti nel settore della pesca e dell'acquicoltura per quelli di cui alle lettere e), g), h), i) ed l).

 

(2) Alinea così sostituito dall'articolo unico, L.R. 22 settembre 1986, n. 37.

 

 

Art. 6

 

Le domande volte ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono presentate alla Provincia territorialmente competente e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- preventivo di spesa delle ditte fornitrici per gli acquisti di attrezzature e macchinari;

- progetto relazione e preventivo di spesa nel caso della realizzazione di opere;

- certificato rilasciato da un medico della U.L.S.S. (Unità locale socio sanitaria) competente per territorio per gli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 4 e, nel caso di infortunio, copia della relativa denuncia inviata all'I.N.A.I.L. con l'esito degli accertamenti compiuti da detto Istituto.

La Provincia competente provvede all'istruttoria della pratica ed alla emissione del provvedimento di concessione; la liquidazione delle provvidenze concesse avverrà dopo la verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere o dell'avvenuto acquisto delle attrezzature o dei macchinari.

 

 

Art. 7

 

Gli stanziamenti per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'art. 4, sono ripartiti annualmente tra le Amministrazioni provinciali in base al numero dei pescatori di professione iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

La gestione delle provvidenze destinate agli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 4 è effettuata sulla base di apposito regolamento che le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni provvederanno a predisporre, di concerto, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative nel settore della pesca.

 

 

Art. 8

 

L'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge è delegato alle Amministrazioni provinciali.

Gli enti delegatari trasmetteranno alla Giunta regionale il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta nonché il rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio della delega.

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione ed il relativo importo sarà determinato annualmente con legge di bilancio ed iscritto al cap. 4195 istituito con la legge regionale 13 luglio 1983, n. 25.

Qualora gli enti non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate la Giunta regionale, sentiti i medesimi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento delle predette funzioni.

Le Province garantiranno adeguate forme di partecipazione delle categorie interessate alla gestione degli interventi avvalendosi delle Consulte previste dal 6° comma dell'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25.

 

 

Art. 9

 

 (3).

 

(3) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.

 

 

Art. 10

 

 (4).

 

(4) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.

 

 

Art. 11

 

 (5).

 

(5) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.

 

 

Art. 12

 

 (6).

 

(6) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.

 

 

Art. 13

 

 (7).

 

(7) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.

 

 

Art. 14

 

L'esercizio della pesca professionale e di qualsiasi forma di acquicoltura nel Lago Trasimeno è soggetto oltre che al possesso della licenza di tipo A, di cui all'art. 22 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25, anche al possesso di una licenza speciale che verrà rilasciata dalla Provincia di Perugia ai pescatori di professione, residenti in uno dei Comuni circumlacuali, che ne facciano richiesta (8).

 

(8) Articolo così modificato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.

 

 

Art. 15

 

 (9).

 

(9) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.

 

 

Art. 16

 

La legge regionale 11 gennaio 1974, n. 3 è abrogata (10).

 

(10) Nel B.U. la L.R. n. 3 è indicata con la data del 4 gennaio 1974.

 

 

Art. 17

Norma finanziaria.

 

A carico del bilancio regionale dell'esercizio 1984 sono autorizzate le seguenti spese in termini di competenza e di cassa:

- lire 40 milioni per gli interventi di cui alla lettera a) e lire 20 milioni per quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 4 con iscrizione al cap. 4285 di nuova istituzione, denominato: «Provvidenze della Regione a favore dei pescatori professionali»;

- lire 30 milioni per gli interventi di cui alla lettera c) del precedente art. 4, con iscrizione al cap. 4286, di nuova istituzione, denominato: «Concorso della Regione nelle spese di gestione sostenute dalle cooperative di pescatori e loro consorzi nei casi di crisi determinate da calamità naturali, epidemie ed altri eventi eccezionali»;

- lire 30 milioni per gli interventi di cui alla lettera l) del precedente art. 4, con iscrizione al cap. 4180 (categoria economica IV) di nuova istituzione, denominato: «Spese per ricerche di mercato, campagne di pubblicità e promozionali nonché per la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura».

Al complessivo onere di lire 120 milioni si fa fronte con l'apposito stanziamento iscritto sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'anno 1984 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. 5 ordine 12). Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti della previsione di cui al programma 2.18.2.02 del bilancio pluriennale.

Le autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui alle lettere d), e), f), g), h) ed i) saranno disposte con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso ovvero con le leggi annuali di bilancio a partire dal 1985 in poi ai sensi del richiamato art. 5, secondo comma, della L.R. n. 23/1978 e con iscrizione al cap. 8508, (rubrica 44 - categ. III) di nuova istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di beni strumentali e la realizzazione di strutture e impianti per la pesca professionale». (11).

 

 

 

(11) Comma abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.