L.R.
31 dicembre 1984, n. 51 (1).
Disciplina
della pesca professionale e delle attività di acquicoltura.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 4 gennaio 1985, n. 2.
Disciplina
della pesca professionale e dell'acquicoltura
Art.
1
La
Regione al fine di:
-
conseguire lo sviluppo e la massima utilizzazione delle risorse ambientali,
territoriali ed imprenditoriali;
-
sostenere e incentivare lo sviluppo della pesca professionale e
dell'acquicoltura;
-
mantenere, consolidare ed incrementare i livelli occupazionali nel settore;
disciplina
gli interventi e le competenze istituzionali per la gestione delle attività di
pesca professionale e di acquicoltura nel territorio regionale.
La
Regione favorisce ed incentiva le iniziative per la valorizzazione dei prodotti
ittici, per la produzione di novellame e di materiale ittiogenico destinati
all'acquicoltura e al ripopolamento, per la sperimentazione di nuove tecnologie
produttive nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori, con
preferenza per quelle promosse da Cooperative e loro Consorzi, da Enti pubblici
comunque interessati allo sviluppo del settore.
Art.
2
Ai
fini della presente legge sono considerati oggetto dell'attività di pesca
professionale e di acquicoltura tutti gli organismi animali e vegetali viventi,
anche temporaneamente, nelle acque della Regione.
Sono
consentiti la produzione e l'allevamento di specie estranee alla flora ed alla
fauna acquatiche regionali nell'ambito di impianti idonei ad impedirne la
diffusione e nel rispetto delle norme di cui all'art. 12 della L.R. 13 luglio
1983, n. 25.
L'esercizio
della pesca professionale nelle acque della Regione umbra è consentito, nei
limiti e nel rispetto delle esigenze di conservazione della ittiofauna, ai
pescatori in possesso della licenza di tipo «A» di cui all'art. 22 della L.R.
13 luglio 1983, n. 25, iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250.
Le
funzioni già attribuite alla Commissione di cui all'art. 6 della legge 13 marzo
1958, n. 250, sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art.
3
Ai
fini della concessione delle provvidenze regionali in agricoltura, le attività
di pesca e di acquicoltura esercitate da Enti o da privati imprenditori, sono
considerate attività agricole a tutti gli effetti.
Art.
4
Le
finalità di cui al precedente art. 1 sono perseguite attraverso i seguenti
interventi:
a)
compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul
lavoro;
b)
compensazione del mancato guadagno nel caso di interruzione straordinaria
dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per
la ricostituzione del patrimonio ittico e per calamità naturali;
c)
concorso nelle spese di gestione delle cooperative e loro consorzi nei periodi
di accertata crisi dell'attività produttiva in dipendenza di eventi eccezionali
dovuti a calamità naturali, epidemie, riconosciuti dalla Regione;
d)
acquisto di natanti da pesca e di apparati motori della potenza massima di
dieci cavalli fiscali;
e)
costruzione, ampliamento e riattamento di strutture per la conservazione,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dei loro sottoprodotti ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature per la
costruzione di vasche e stabulatori per la conservazione del pesce vivo, nonché
per la costruzione, l'ampliamento ed il funzionamento di centri ittiogenici e
di incubatori per la produzione e l'allevamento di stadi giovanili (avannotti e
novellame) di pesce di acqua dolce e salmastra;
f)
acquisto di reti ed attrezzi da pesca;
g)
acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione e la commercializzazione
del prodotto;
h)
impianto di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta dei
prodotti ittici;
i)
raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri
ivi compreso l'acquisto delle necessarie macchine ed attrezzature;
l)
ricerche di mercato, campagne di pubblicità e promozionali nonché interventi
per la valorizzazione dei prodotti della pesca e della acquicoltura.
Sulla
spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere d), e), f), g), h), i), sono concessi contributi in conto capitale
nella seguente misura:
-
lettera d): 25 per cento;
-
lettere e), g) ed h): 40 per cento;
-
lettera f): 30 per cento;
-
lettera i): 50 per cento, limitatamente alla spesa per l'acquisto e
l'installazione dei macchinari e delle attrezzature.
Ove
beneficiari delle provvidenze di cui alle lettere e), g) ed h) siano Consorzi
di Cooperative di secondo grado, Associazioni di produttori ed Enti operanti
nel settore della pesca e dell'acquicoltura, il contributo è elevato al 50 per
cento.
Ove
beneficiari delle provvidenze di cui alle lettere d) ed f) siano giovani di età
compresa tra i 18 e 29 anni che si avviino alla professione della pesca i contributi
previsti sono elevati al 50 per cento.
La
Regione assume a proprio carico nei limiti degli stanziamenti previsti le
iniziative di cui alla lettera l), promosse da organismi rappresentativi dei
pescatori di mestiere.
Art.
5
Destinatari
degli interventi di cui all'art. 4 sono:
-
i pescatori di professione autonomi o associati in cooperative per gli
interventi di cui alle lettere a), b), d) ed f);
-
le cooperative di pescatori di professione e loro consorzi per quelli di cui
alle lettere c), d) ed f) (2);
-
le cooperative di pescatori di professione, i loro consorzi, le associazioni di
produttori e gli Enti operanti nel settore della pesca e dell'acquicoltura per
quelli di cui alle lettere e), g), h), i) ed l).
(2)
Alinea così sostituito dall'articolo unico, L.R. 22 settembre 1986, n. 37.
Art.
6
Le
domande volte ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono
presentate alla Provincia territorialmente competente e devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
-
preventivo di spesa delle ditte fornitrici per gli acquisti di attrezzature e
macchinari;
-
progetto relazione e preventivo di spesa nel caso della realizzazione di opere;
-
certificato rilasciato da un medico della U.L.S.S. (Unità locale socio
sanitaria) competente per territorio per gli interventi di cui alla lettera a)
dell'art. 4 e, nel caso di infortunio, copia della relativa denuncia inviata
all'I.N.A.I.L. con l'esito degli accertamenti compiuti da detto Istituto.
La
Provincia competente provvede all'istruttoria della pratica ed alla emissione
del provvedimento di concessione; la liquidazione delle provvidenze concesse
avverrà dopo la verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere o dell'avvenuto
acquisto delle attrezzature o dei macchinari.
Art.
7
Gli
stanziamenti per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'art.
4, sono ripartiti annualmente tra le Amministrazioni provinciali in base al
numero dei pescatori di professione iscritti negli elenchi di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250.
La
gestione delle provvidenze destinate agli interventi di cui alla lettera a)
dell'art. 4 è effettuata sulla base di apposito regolamento che le
Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni provvederanno a predisporre, di
concerto, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
sentite le Associazioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento
cooperativo maggiormente rappresentative nel settore della pesca.
Art.
8
L'esercizio
delle funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge è
delegato alle Amministrazioni provinciali.
Gli
enti delegatari trasmetteranno alla Giunta regionale il rendiconto finanziario
delle operazioni effettuate unitamente ad una relazione illustrativa
dell'attività svolta nonché il rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio
della delega.
Le
spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della
Regione ed il relativo importo sarà determinato annualmente con legge di
bilancio ed iscritto al cap. 4195 istituito con la legge regionale 13 luglio
1983, n. 25.
Qualora
gli enti non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate la Giunta
regionale, sentiti i medesimi e previa fissazione di un termine adeguato, si
sostituisce nel compimento delle predette funzioni.
Le
Province garantiranno adeguate forme di partecipazione delle categorie
interessate alla gestione degli interventi avvalendosi delle Consulte previste
dal 6° comma dell'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25.
Art.
9
(3).
(3)
Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.
Art.
10
(4).
(4)
Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.
Art.
11
(5).
(5)
Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.
Art.
12
(6).
(6)
Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.
Art.
13
(7).
(7)
Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.
Art.
14
L'esercizio
della pesca professionale e di qualsiasi forma di acquicoltura nel Lago
Trasimeno è soggetto oltre che al possesso della licenza di tipo A, di cui
all'art. 22 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25, anche al possesso di
una licenza speciale che verrà rilasciata dalla Provincia di Perugia ai
pescatori di professione, residenti in uno dei Comuni circumlacuali, che ne facciano
richiesta (8).
(8)
Articolo così modificato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.
Art.
15
(9).
(9)
Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.
Art.
16
La
legge regionale 11 gennaio 1974, n. 3 è abrogata (10).
(10)
Nel B.U. la L.R. n. 3 è indicata con la data del 4 gennaio 1974.
Art.
17
Norma
finanziaria.
A
carico del bilancio regionale dell'esercizio 1984 sono autorizzate le seguenti
spese in termini di competenza e di cassa:
-
lire 40 milioni per gli interventi di cui alla lettera a) e lire 20 milioni per
quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 4 con iscrizione al cap. 4285
di nuova istituzione, denominato: «Provvidenze della Regione a favore dei
pescatori professionali»;
-
lire 30 milioni per gli interventi di cui alla lettera c) del precedente art.
4, con iscrizione al cap. 4286, di nuova istituzione, denominato: «Concorso
della Regione nelle spese di gestione sostenute dalle cooperative di pescatori
e loro consorzi nei casi di crisi determinate da calamità naturali, epidemie ed
altri eventi eccezionali»;
-
lire 30 milioni per gli interventi di cui alla lettera l) del precedente art.
4, con iscrizione al cap. 4180 (categoria economica IV) di nuova istituzione,
denominato: «Spese per ricerche di mercato, campagne di pubblicità e
promozionali nonché per la valorizzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquicoltura».
Al
complessivo onere di lire 120 milioni si fa fronte con l'apposito stanziamento
iscritto sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale dell'anno 1984 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio,
n. 5 ordine 12). Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio a
norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23,
entro i limiti della previsione di cui al programma 2.18.2.02 del bilancio
pluriennale.
Le
autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui alle lettere d), e), f), g),
h) ed i) saranno disposte con la legge di assestamento del bilancio per
l'esercizio in corso ovvero con le leggi annuali di bilancio a partire dal 1985
in poi ai sensi del richiamato art. 5, secondo comma, della L.R. n. 23/1978 e
con iscrizione al cap. 8508, (rubrica 44 - categ. III) di nuova istituzione,
denominato: «Contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile
per l'acquisto di beni strumentali e la realizzazione di strutture e impianti
per la pesca professionale». (11).
(11)
Comma abrogato dall'art. 7, L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.