Reg.
19 gennaio 1984, n. 1 (1).
Disposizioni
per l'attuazione degli artt. 6, 8 e 12 della 29 legge 29 marzo 1982, n. 308.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 20 gennaio 1984, n. 6, S.O.
Art.
1
Finalità.
La
Regione, in armonia con il Piano energetico nazionale e gli indirizzi espressi
nel piano energetico regionale stabilisce modalità e direttive per l'attuazione
della legge 29 maggio 1982, n. 308 sul contenimento dei consumi energetici e
sull'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
Sono
considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento,
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, la trasformazione dei rifiuti
organici ed inorganici o dei prodotti vegetali, il calore recuperabile negli
impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti
termici e processi industriali e le altre forme di energia recuperabile in
altri processi ed impianti.
TITOLO
I
Contributo
in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili
nell'edilizia (art. 6 legge n. 308 del 1982)
Art.
2
Interventi
ammessi a contributo e soggetti beneficiari.
Sono
concessi a favore di soggetti pubblici e privati, contributi per:
1)
la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia
non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di
cui alla tab. A) allegata al presente atto;
2)
l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento aventi le
caratteristiche indicate nella tabella B) allegata al presente atto, sia negli
edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei
generatori attualmente in funzione;
3)
l'installazione di pompe di calore con un coefficiente di prestazione non
inferiore a 2,65 e di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano
la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo
dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile
1976, n. 373 e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68 convertito, con
modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;
4)
l'installazione di apparecchiature, per la produzione combinata di energia
elettrica e di calore;
5)
l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati
stabilmente dal conduttore del relativo fondo;
6)
l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili, purché
dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a
100 mila K/cal., ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e
simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici,
ove non previsti dalla normativa vigente.
Ai
fini del presente articolo sono considerati edifici esistenti quelli per i
quali, alla data di emanazione del bando di cui al successivo art. 6 è stato
richiesto il relativo certificato di abitabilità.
Art.
3
Definizione
di intervento e limiti del contributo.
I
contributi sono concessi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle
spese di investimento documentate e fino ad un limite di 15 milioni di lire per
ciascuno degli interventi ammessi a contributo.
Per
gli interventi di cui al punto 5) dell'art. 2 il contributo è elevato all'80
per cento delle spese di investimento documentate.
Ai
fini della concessione delle provvidenze di cui ai punti precedenti, il termine
«intervento» deve intendersi riferito ai singoli interventi così come indicati
nella citata tab. A) e non al complesso degli interventi eseguibili su di un
edificio.
Il
20 per cento del risparmio di energia di cui al punto 1) del precedente art. 2
deve intendersi riferito al contributo fornito ai consumi dell'elemento
costruttivo, sul quale si interviene prima dell'intervento stesso.
Nel
caso di interventi a favore di cooperative e/o altre forme consortili o
condominiali, il limite di 15 milioni deve essere inteso come contributo
massimo per ogni singolo intervento per ogni socio, avuto riguardo al risparmio
energetico complessivo e alla validità degli interventi opportunamente
coordinati tra loro.
Nel
caso di interventi sugli edifici elencati nei punti 2, 3, 4, 5, del successivo
art. 4 ad esclusione di quelli residenziali, il limite di 15 milioni deve
essere inteso come contributo massimo per ogni singolo intervento riferito ad
una superficie utile non superiore a 750 mq. Qualora trattasi di piscine il
limite di 15 milioni va riferito a 375 mq. della superficie coperta o della
superficie della vasca nel caso di piscina scoperta (2).
Per
superfici superiori alle predette, il limite massimo di contributo è elevato in
proporzione alla superficie secondo il rapporto di lire 20.000 al mq (3). (4).
(2)
Periodo aggiunto dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.
(3)
Periodo aggiunto dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.
(4)
Comma soppresso dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.
Art.
4
Piano
di interventi.
I
finanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 308,
ad eccezione di quelli destinati alle finalità del successivo art. 5, sono
ripartiti fra i seguenti settori di intervento e con le percentuali a fianco di
ciascuno indicate:
1)
edilizia ad uso residenziale50%2) edilizia ad uso agricolo
ancheresidenziale5%3) edilizia ad uso sanitario e sociale20%4) edilizia ad uso
turistico commerciale10%5) edilizia ad uso industriale ed artigianale10%Totale95%
Il
restante 5 per cento è riservato:
a)
per l'installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda
sanitaria;
b)
per l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal
conduttore del relativo fondo.
I
fondi non utilizzati in uno dei precedenti settori sono utilizzati per
finanziare gli interventi negli altri settori in base alle domande presentate
entro i termini previsti dal bando e non finanziate.
All'interno
di ciascuno dei settori di intervento innanzi individuati sono considerate
prioritarie.
A)
Per l'edilizia ad uso residenziale nell'ordine:
a)
abitazioni di proprietà degli I.E.R.P. e degli Enti pubblici;
b)
edilizia convenzionata;
c)
edilizia agevolata;
d)
edilizia residenziale in genere.
Alle
voci a), b) e c) è riservato il 50 per cento dello stanziamento di cui al punto
1 del precedente comma.
B)
Per l'edilizia ad uso agricolo anche residenziale, nell'ordine:
a)
cooperative agricole;
b)
coltivatori diretti.
C)
Per l'edilizia ad uso sanitario, scolastico, sportivo e ad uso pubblico in
genere:
a)
edilizia ad uso pubblico.
D)
Per l'edilizia ad uso industriale ed artigianale, nell'ordine:
a)
edilizia ad uso artigianale ed industriale realizzata in aree destinate ad
insediamenti produttivi;
b)
edilizia ad uso industriale ed artigianale utilizzata da imprese cooperative o
da consorzi di imprese e di cooperative.
Per
ciascuno dei sopra indicati settori, fermo restando le priorità individuate
all'interno di ciascuno di essi, è predisposta una graduatoria sulla base di
indici di qualità dell'intervento che tengano conto dell'energia risparmiata e
del capitale investito.
A
parità di risultato ottenuto sono ulteriormente privilegiati gli interventi
volti al recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici.
Art.
5
Il
5 per cento dei finanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 6 della
legge n. 308/1982, è destinato a particolari iniziative a carattere
sperimentale nel campo del contenimento energetico e nello sviluppo delle fonti
energetiche alternative che possono trovare diffusa applicazione nel settore
dell'edilizia pubblica e privata. Tale fondo viene utilizzato per le finalità
di cui al precedente art. 2 e con le modalità che la Giunta regionale, sentita
la competente commissione consiliare, è autorizzata a definire.
Art.
6
Domande
e relativa istruttoria.
I
contributi sono concessi dalla Giunta regionale su domanda, redatta su appositi
moduli, da trasmettere alla Giunta stessa entro il termine che sarà fissato nei
bandi da emanarsi entro 45 giorni dall'approvazione del presente atto.
La
domanda, che dovrà essere presentata alla Giunta regionale entro 90 giorni
dalla pubblicazione del bando dovrà contenere tra l'altro la dichiarazione di
non aver beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del
bilancio dello Stato e della Regione, e inoltre l'impegno specifico al rispetto
delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio
degli impianti.
Entro
3 mesi dal termine fissato per la presentazione delle domande, la Giunta
regionale approva la graduatoria degli aventi diritto e determina il
contributo. Il contributo è liquidato in due rate di pari importo di cui la
prima ad avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione
comprovante la spesa sostenuta, l'altra entro 2 mesi dalla dichiarazione di
avvenuta realizzazione dell'opera conformemente al progetto presentato,
idoneamente documentata.
La
Giunta regionale procede alla verifica, anche a campione, della rispondenza
delle opere realizzate al progetto presentato.
TITOLO
II
Contributi
per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo, artigianale e
industriale (art. 8 legge n. 308 del 1982)
Art.
7
Interventi
ammessi a contributo.
Sono
concessi i contributi in conto interessi nei settori agricolo, industriale ed
artigianale, per interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi, mediante
la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti che conseguano
un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e
di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di
processo.
Ai
fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica un
chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 Kw/h di energia
elettrica. Il termine intervento deve intendersi riferito ai singoli interventi
effettuati sul sistema energetico aziendale o interaziendale preso nel suo
complesso ovvero nelle sue parti costitutive.
Nel
caso di interventi a carattere consortile il contributo è valutato come
sommatoria di interventi parziali registrati nelle singole aziende e/o in
relazione alle esigenze di interconnessione dell'iniziativa consortile.
Art.
8
Tipo
del contributo.
Gli
interventi di cui al precedente articolo sono ammessi a contributo sugli
interessi per mutui fino a 10 anni, deliberati dagli Istituti di credito a
medio termine per le iniziative industriali, e dagli istituti abilitati al credito
agrario di miglioramento per quelle in agricoltura.
Il
contributo in conto interessi è in misura che il tasso d'interesse, comprensivo
di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari
alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R.
9 novembre 1976, n. 902.
Il
contributo non può eccedere per ciascun intervento il limite di 500 milioni.
Art.
9
Piano
di interventi.
Agli
interventi nel settore agricolo è assegnato il 28 per cento ed agli interventi
nel settore industriale e artigianale, il 67 per cento dello stanziamento.
Il
5 per cento dei finanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
legge n. 308/1982, è destinato a particolari iniziative a carattere
sperimentale nel campo del contenimento energetico e nello sviluppo delle fonti
energetiche alternative che possono trovare diffusa applicazione nel settore
agricolo, industriale ed artigianale con le modalità che la Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a definire (5).
Il
20 per cento dei finanziamenti previsti per il settore industriale ed
artigianale è assegnato a quelle iniziative che, oltre a rispettare i limiti
fissati nel precedente art. 7 conseguono un miglioramento dell'ambiente di
lavoro. Tale circostanza deve essere esaurientemente illustrata nella relazione
tecnica da allegare nella domanda. I fondi non assegnati in un settore sono
utilizzati per finanziare gli interventi dell'altro settore.
(5)
Comma così modificato dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.
Art.
10
Invio
domande e relativa istruttoria.
La
domanda per l'accesso al contributo in conto interessi redatta su appositi
moduli deve essere presentata agli Istituti di credito a medio termine,
convenzionati con la Regione entro il termine che sarà fissato nei bandi da
emanarsi entro 45 giorni dalla approvazione del presente atto. Copia della
domanda dovrà essere inviata alla Giunta regionale.
La
domanda, oltre ai dati necessari per stabilire l'ammissibilità dei contributi e
permettere la
comparazione
in base alla quantità di fonte primaria risparmiata ed al capitale investito,
dovrà essere corredata da una relazione tecnico-economica firmata da un tecnico
iscritto all'Albo o Collegio
professionale
competente per la tipologia del progetto, che assicuri la corrispondenza
dell'intervento alle finalità ed ai requisiti di cui all'art. 8 della legge n.
308/1982.
La
domanda dovrà contenere tra l'altro la dichiarazione di non aver beneficiato di
incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato e
della Regione, ed inoltre l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni
circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti.
Art.
11
Convenzione
con Istituti di credito.
La
Giunta regionale per gli interventi che beneficiano del contributo in conto
interessi è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di
credito a medio termine per le iniziative industriali e con gli istituti
abilitati al credito agrario di miglioramento, per quelle agricole.
Nelle
convenzioni dovranno essere fissati il tasso globale, le procedure per la
presentazione delle domande e per la loro istruttoria, le modalità ed i tempi
per la stipula del contratto di mutuo, per la erogazione delle somme mutuate,
per la liquidazione del concorso a carico della Regione, nonché le disposizioni
per la estinzione anticipata dei mutui, per la revoca dei benefici nei casi di
decadenza o rinunzia o per la verifica di rispondenza al progetto presentato.
Art.
12
Contributi
in conto capitale.
In
alternativa al contributo in conto interessi, su specifica richiesta da
evidenziare e motivare nella domanda di cui al precedente art. 10, la Giunta
regionale può valutare l'opportunità di concedere contributi in conto capitale
fino al 25 per cento delle spese preventivate e con il limite di 500 milioni.
Il
contributo in conto capitale è liquidato in due rate uguali di cui la prima ad
avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante
la spesa sostenuta, l'altra entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta
realizzazione dell'opera, conformemente al progetto presentato.
Sul
contributo in conto capitale possono essere concesse anticipazioni in corso
d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da
istituti e accettate dall'Ente erogante.
Art.
13
Graduatoria.
La
Giunta regionale approva la graduatoria per la concessione dei contributi di
cui ai precedenti artt. 8 e 10.
TITOLO
III
Incentivi
alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo (art. 12,
legge n. 308 del 1982)
Art.
14
Sfera
di intervento.
Sono
concessi contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione
di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di impianti
per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti
rinnovabili.
Art.
15
Impianti
- definizioni.
Per
impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale si deve intendere tutto
il complesso di fabbricati, impianti ed attrezzature relativo all'esercizio
delle attività agricole zootecniche e forestali, nonché le abitazioni per le
famiglie e gli addetti alle attività stesse.
Sono
quindi da considerare:
-
le costruzioni rurali di abitazione e di esercizio per gli allevamenti animali
e vegetali;
-
gli impianti e le attrezzature a servizio degli allevamenti animali e vegetali,
nonché per la conservazione e per la prima trasformazione dei prodotti
agricoli, zootecnici e forestali.
Art.
16
Tipo
del contributo.
Il
contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50 per cento
(cinquantapercento) della spesa ammessa, elevato al 60 per cento
(sessantapercento) per gli interventi realizzati dalle cooperative.
Per
la parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale è
concesso un concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento sui mutui di
durata massima ventennale contratti con Istituti ed Enti esercenti il credito
agrario di miglioramento.
Detto
concorso sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso
agevolato a carico dei mutuatari, previsti per le operazioni di credito agrario
di miglioramento fissati dal competente organo statale.
La
somma mutuata sarà comprensiva anche degli interessi di preammortamento nel
limite massimo di un'annualità degli interessi stessi calcolati sul valore
dell'investimento ammesso a mutuo. Gli interessi di preammortamento sono
calcolati al tasso di riferimento determinato con decreto interministeriale ai
sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni
ed integrazioni, vigenti, alla data di stipulazione del contratto condizionato
di mutuo (6).
(6)
Comma così modificato dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.
Art.
17
Priorità.
Ai
fini della concessione delle provvidenze di cui all'art. 16 sono considerate
prioritarie le iniziative volte all'utilizzazione dei reflui aziendali per la
produzione di energia, specie in situazioni di particolare degrado ambientale,
purché conseguano soddisfacenti rapporti tra energia prodotta e capitale investito.
Vengono,
inoltre, redatte graduatorie sulla base di indici di qualità determinati
tenendo conto dell'energia prodotta e del capitale investito.
A
parità di risultato ottenuto sono preferite nell'ordine:
a)
le cooperative e i loro consorzi;
b)
le associazioni di più aziende per realizzazioni interaziendali;
c)
le aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, per
iniziative previste in piani organici di sviluppo aziendale regolarmente
approvati;
d)
i coltivatori diretti.
Art.
18
Invio
domanda e relativa istruttoria.
La
domanda per la concessione dei contributi, redatta su appositi moduli, dovrà
essere presentata alla Giunta regionale entro il termine che sarà fissato nei
bandi da emanarsi entro 45 giorni dall'approvazione del presente atto.
Qualora
venga richiesto anche il concorso sugli interessi, copia della domanda dovrà
essere inviata contestualmente ad uno degli Istituti di credito convenzionati
con la Regione.
La
domanda dovrà essere corredata da una relazione redatta da un tecnico
qualificato, riportante gli elementi indicati all'art. 6, secondo comma del
D.M. 16 marzo 1983, del Ministero agricoltura e foreste pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1983, n. 103.
La
Giunta regionale, entro 3 mesi dal termine fissato per la presentazione delle
domande, approva la graduatoria e determina il contributo.
Della
concessione del concorso sul pagamento degli interessi verrà data comunicazione
all'istituto bancario prescelto dal richiedente.
Il
contributo in conto capitale è liquidato in due rate di cui la prima ad
avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante
la spesa sostenuta e tenuto conto delle eventuali anticipazioni somministrate
nel mutuo, l'altra entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione
dell'opera, conformemente al progetto presentato.
La
domanda dovrà contenere, tra l'altro la dichiarazione di non aver beneficiato
di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato e
della Regione, nonché l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa
la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti. La Giunta
regionale procede alla verifica della rispondenza delle opere realizzate al
progetto presentato.
Art.
19
Convenzioni
con Istituti di credito.
Per
gli interventi che beneficiano del contributo in conto interessi, la Giunta
regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti ed
enti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.
Nelle
convenzioni dovranno risultare le misure dei tassi globali e agevolati da
applicare alle operazioni di mutuo, le modalità ed i termini per la
stipulazione dei contratti, per l'erogazione delle somme mutuate e per la
liquidazione del concorso a carico della Regione, nonché le disposizioni in
caso di estinzione
anticipata,
rinuncia o revoca dei benefici (7).
(7)
Comma così sostituito dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.
TITOLO
IV
Disposizioni
comuni
Art.
20
Informazioni.
La
Giunta regionale, ai sensi degli artt. 7, 9 e 12 della legge n. 308/1982 invia
ai competenti Ministeri le relazioni sui contributi erogati nell'anno
precedente.
La
Giunta regionale attuerà adeguate iniziative per la pubblicizzazione dei
contenuti normativi e agevolativi delle disposizioni della legge n. 308/1982 e
delle presenti modalità attuative, anche attraverso il coinvolgimento delle
Associazioni rappresentative dei soggetti interessati.
Art.
21
Bandi
- Documentazione.
La
Giunta regionale è competente alla emanazione dei bandi e alla redazione dei
modelli di domanda con la determinazione della documentazione ivi compresa
quella relativa alla liquidazione del contributo ed a determinare le procedure
per la meccanizzazione dell'istruttoria e per la formazione della graduatoria e
tenendo conto del metodo di analisi tecnico-economica predisposto dall'ENEA.
Art.
22
Riserva
di proprietà.
Qualora
il richiedente dei benefici previsti dagli artt. 6, 8 e 12 della legge n.
308/1982 non sia proprietario del bene oggetto dell'intervento, la domanda di
contributo dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione di assenso del
proprietario e dalla sottoscrizione del richiedente a non asportare o
recuperare le attrezzature realizzate con la legge n. 308/1982.
Art.
23
Varianti
al progetto.
Per
eventuali modifiche ai progetti dovranno osservarsi le modalità previste per la
presentazione delle domande originarie.
Le
modifiche non potranno comportare comunque un peggioramento della resa
energetica dell'intervento.
Art.
24
Revoca
del contributo.
Il
mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o la
inosservanza dei vincoli imposti dalle norme vigenti comporta la revoca del
contributo, fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico
dello Stato.
Costituisce
grave inadempienza, cui consegue la revoca dei benefici concessi, oltre a
quanto previsto al primo comma, la mancata osservanza delle disposizioni
inerenti i criteri costruttivi e di esercizio, il distogliere dall'uso previsto
nel provvedimento di concessione delle agevolazioni i macchinari e gli impianti
nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo o il
destinare ad altro uso le opere murarie nei cinque anni successivi per quanto
riguarda l'art. 6 e 8 e nei dieci anni successivi per quanto riguarda l'art.
12.
La
revoca è disposta dalla Giunta regionale. La revoca comporta la restituzione
alla Regione, nel termine di giorni trenta dalla notifica della relativa
determinazione del contributo - in conto capitale o in conto interessi -
corrisposto, maggiorato degli interessi da calcolare in base al tasso vigente
per le giacenze di cassa della Tesoreria regionale alla data di adozione del
provvedimento di revoca, nonché la cessazione a carico della Regione di ogni
altro onere per il restante periodo di ammortamento del mutuo.
Art.
25
Rinuncia
al contributo.
Qualora
il beneficiario ammesso al contributo intenda rinunciarvi, deve darne immediata
comunicazione alla Regione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Se
il rinunciatario ha acquisito rata del contributo in conto capitale o
beneficiato del concorso in conto interessi, deve, nel termine di trenta giorni
dalla notifica anzidetta, restituire alla Regione sia l'importo del contributo
in conto capitale che l'ammontare del concorso negli interessi, maggiorato
degli interessi di cui all'ultimo comma del precedente art. 24.
Dalla
data di notifica cessa a carico della Regione ogni onere per contributo in
conto interessi sul mutuo contratto.
Art.
26
Reimpiego
dei contributi revocati o rinunciati.
Ai
fini del loro reimpiego, le somme recuperate dalla Regione a seguito di revoca
o rinuncia dei benefici, saranno reiscritte in bilancio per le stesse finalità,
con il procedimento di cui all'art. 20 - primo comma della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23.
Art.
27
Estinzione
anticipata del mutuo.
È
ammessa l'estinzione volontaria anticipata del mutuo. In tale ipotesi cessa per
la Regione l'obbligo di concedere il concorso in conto interesse a far tempo
dalla data di effettiva estinzione del mutuo.
Art.
28
Decorrenza.
Possono
essere presentate domande, con l'osservanza delle modalità indicate nel
presente atto, per iniziative intraprese dopo la data del 30 giugno 1981.
Le
iniziative di cui agli artt. 6, 8, 12 della legge n. 308/1982 intraprese dal 1°
luglio 1981 sino alla data di emanazione dei bandi, sono ammesse ai benefici
previsti dal presente regolamento fino ai limiti del 35 per cento dei
finanziamenti disposti per ciascuna delle iniziative predette.
Qualora
i fondi di cui sopra non fossero utilizzati saranno destinati a finanziare
nuove iniziative.
Parimenti
le somme non utilizzate per nuove iniziative potranno essere destinate a
finanziare quelle già intraprese anche superando il predetto limite del 35 per
cento.
Le
spese, debbono essere certificate da idonea documentazione emessa
successivamente al 30 giugno 1981.
Art.
29
Rinvio.
Per
quanto non espressamente previsto dal presente atto si richiamano le norme
della legge 29 maggio 1982, n. 308, dei decreti ministeriali: Ministero dei
lavori pubblici D.M. 22 giugno 1983 (G.U. 8 luglio 1983, n. 186), Ministero
dell'industria D.M. 23 novembre 1982 (G.U. 1° dicembre 1982, n. 330) e del
Ministero
dell'agricoltura e delle foreste D.M. 16 marzo 1983 (G.U. 15 aprile 1983, n.
103) e delle Del. CIPE 8 giugno 1983 (G.U. 30 giugno 1983, n. 178) e Del. CIPAA
dell'8 giugno 1983 (G.U. 13 luglio 1983, n. 190).
Art.
30
Norma
finanziaria.
Alla
spesa per il finanziamento delle iniziative di cui ai titoli I, II e III sarà
fatto fronte con la quota che verrà assegnata alla Regione Umbria sul fondo
stanziato dall'art. 27 della legge n. 308/1982 e ripartito, per la parte di
competenza, tra le Regioni dal CIE e dal CIPAA con delibera 8 giugno 1983 e
successive.
Tabella
A
Regole
tecniche per gli interventi di cui all'articolo 6 nel caso di edifici esistenti
Strutture
da coibentareL'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica
della superficie trattata almeno pari a R = a
t (m' °C h/Kcal), dove t è il
salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052 e «a» è il coefficiente indicato di
seguito per i diversi interventi.Sottotettia = 0,1Terrazzi e porticatia =
0,04Pareti d'ambito isolate dall'esternoa = 0,04Pareti d'ambito isolate
nell'intercapedineSenza limitazione.Pareti d'ambito isolate dall'internoa =
0,04Doppi vetriAmmessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del
territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e
purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno
ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di
giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza
di una differenza di pressione di 100 Pascal.Tubazione di adduzione dell'acqua
caldaAmmesso all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale
isolante (non le eventuali opere murarie).
Tabella
B
Un
generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:
in
condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto,
non inferiore al 90 per cento;
nel
caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per
cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale
di inserzione.