Reg. 19 gennaio 1984, n. 1 (1).

Disposizioni per l'attuazione degli artt. 6, 8 e 12 della 29 legge 29 marzo 1982, n. 308.

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 20 gennaio 1984, n. 6, S.O.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

La Regione, in armonia con il Piano energetico nazionale e gli indirizzi espressi nel piano energetico regionale stabilisce modalità e direttive per l'attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308 sul contenimento dei consumi energetici e sull'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o dei prodotti vegetali, il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali e le altre forme di energia recuperabile in altri processi ed impianti.

 

 

TITOLO I

Contributo in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia (art. 6 legge n. 308 del 1982)

 

Art. 2

Interventi ammessi a contributo e soggetti beneficiari.

 

Sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati, contributi per:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui alla tab. A) allegata al presente atto;

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento aventi le caratteristiche indicate nella tabella B) allegata al presente atto, sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione;

3) l'installazione di pompe di calore con un coefficiente di prestazione non inferiore a 2,65 e di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373 e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68 convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature, per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;

6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili, purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila K/cal., ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del presente articolo sono considerati edifici esistenti quelli per i quali, alla data di emanazione del bando di cui al successivo art. 6 è stato richiesto il relativo certificato di abitabilità.

 

 

Art. 3

Definizione di intervento e limiti del contributo.

 

I contributi sono concessi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento documentate e fino ad un limite di 15 milioni di lire per ciascuno degli interventi ammessi a contributo.

Per gli interventi di cui al punto 5) dell'art. 2 il contributo è elevato all'80 per cento delle spese di investimento documentate.

Ai fini della concessione delle provvidenze di cui ai punti precedenti, il termine «intervento» deve intendersi riferito ai singoli interventi così come indicati nella citata tab. A) e non al complesso degli interventi eseguibili su di un edificio.

Il 20 per cento del risparmio di energia di cui al punto 1) del precedente art. 2 deve intendersi riferito al contributo fornito ai consumi dell'elemento costruttivo, sul quale si interviene prima dell'intervento stesso.

Nel caso di interventi a favore di cooperative e/o altre forme consortili o condominiali, il limite di 15 milioni deve essere inteso come contributo massimo per ogni singolo intervento per ogni socio, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo e alla validità degli interventi opportunamente coordinati tra loro.

Nel caso di interventi sugli edifici elencati nei punti 2, 3, 4, 5, del successivo art. 4 ad esclusione di quelli residenziali, il limite di 15 milioni deve essere inteso come contributo massimo per ogni singolo intervento riferito ad una superficie utile non superiore a 750 mq. Qualora trattasi di piscine il limite di 15 milioni va riferito a 375 mq. della superficie coperta o della superficie della vasca nel caso di piscina scoperta (2).

Per superfici superiori alle predette, il limite massimo di contributo è elevato in proporzione alla superficie secondo il rapporto di lire 20.000 al mq (3). (4).

 

(2) Periodo aggiunto dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.

(3) Periodo aggiunto dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.

(4) Comma soppresso dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.

 

 

Art. 4

Piano di interventi.

 

I finanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 308, ad eccezione di quelli destinati alle finalità del successivo art. 5, sono ripartiti fra i seguenti settori di intervento e con le percentuali a fianco di ciascuno indicate:

 

1) edilizia ad uso residenziale50%2) edilizia ad uso agricolo ancheresidenziale5%3) edilizia ad uso sanitario e sociale20%4) edilizia ad uso turistico commerciale10%5) edilizia ad uso industriale ed artigianale10%Totale95%

 

Il restante 5 per cento è riservato:

a) per l'installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria;

b) per l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo.

I fondi non utilizzati in uno dei precedenti settori sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori in base alle domande presentate entro i termini previsti dal bando e non finanziate.

All'interno di ciascuno dei settori di intervento innanzi individuati sono considerate prioritarie.

A) Per l'edilizia ad uso residenziale nell'ordine:

a) abitazioni di proprietà degli I.E.R.P. e degli Enti pubblici;

b) edilizia convenzionata;

c) edilizia agevolata;

d) edilizia residenziale in genere.

Alle voci a), b) e c) è riservato il 50 per cento dello stanziamento di cui al punto 1 del precedente comma.

B) Per l'edilizia ad uso agricolo anche residenziale, nell'ordine:

a) cooperative agricole;

b) coltivatori diretti.

C) Per l'edilizia ad uso sanitario, scolastico, sportivo e ad uso pubblico in genere:

a) edilizia ad uso pubblico.

D) Per l'edilizia ad uso industriale ed artigianale, nell'ordine:

a) edilizia ad uso artigianale ed industriale realizzata in aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) edilizia ad uso industriale ed artigianale utilizzata da imprese cooperative o da consorzi di imprese e di cooperative.

Per ciascuno dei sopra indicati settori, fermo restando le priorità individuate all'interno di ciascuno di essi, è predisposta una graduatoria sulla base di indici di qualità dell'intervento che tengano conto dell'energia risparmiata e del capitale investito.

A parità di risultato ottenuto sono ulteriormente privilegiati gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici.

 

 

Art. 5

 

Il 5 per cento dei finanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 308/1982, è destinato a particolari iniziative a carattere sperimentale nel campo del contenimento energetico e nello sviluppo delle fonti energetiche alternative che possono trovare diffusa applicazione nel settore dell'edilizia pubblica e privata. Tale fondo viene utilizzato per le finalità di cui al precedente art. 2 e con le modalità che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a definire.

 

 

Art. 6

Domande e relativa istruttoria.

 

I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su domanda, redatta su appositi moduli, da trasmettere alla Giunta stessa entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi entro 45 giorni dall'approvazione del presente atto.

La domanda, che dovrà essere presentata alla Giunta regionale entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando dovrà contenere tra l'altro la dichiarazione di non aver beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato e della Regione, e inoltre l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti.

Entro 3 mesi dal termine fissato per la presentazione delle domande, la Giunta regionale approva la graduatoria degli aventi diritto e determina il contributo. Il contributo è liquidato in due rate di pari importo di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, l'altra entro 2 mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera conformemente al progetto presentato, idoneamente documentata.

La Giunta regionale procede alla verifica, anche a campione, della rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato.

 

 

TITOLO II

Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo, artigianale e industriale (art. 8 legge n. 308 del 1982)

 

Art. 7

Interventi ammessi a contributo.

 

Sono concessi i contributi in conto interessi nei settori agricolo, industriale ed artigianale, per interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi, mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti che conseguano un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di processo.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 Kw/h di energia elettrica. Il termine intervento deve intendersi riferito ai singoli interventi effettuati sul sistema energetico aziendale o interaziendale preso nel suo complesso ovvero nelle sue parti costitutive.

Nel caso di interventi a carattere consortile il contributo è valutato come sommatoria di interventi parziali registrati nelle singole aziende e/o in relazione alle esigenze di interconnessione dell'iniziativa consortile.

 

 

Art. 8

Tipo del contributo.

 

Gli interventi di cui al precedente articolo sono ammessi a contributo sugli interessi per mutui fino a 10 anni, deliberati dagli Istituti di credito a medio termine per le iniziative industriali, e dagli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento per quelle in agricoltura.

Il contributo in conto interessi è in misura che il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Il contributo non può eccedere per ciascun intervento il limite di 500 milioni.

 

 

Art. 9

Piano di interventi.

 

Agli interventi nel settore agricolo è assegnato il 28 per cento ed agli interventi nel settore industriale e artigianale, il 67 per cento dello stanziamento.

Il 5 per cento dei finanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 308/1982, è destinato a particolari iniziative a carattere sperimentale nel campo del contenimento energetico e nello sviluppo delle fonti energetiche alternative che possono trovare diffusa applicazione nel settore agricolo, industriale ed artigianale con le modalità che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a definire (5).

Il 20 per cento dei finanziamenti previsti per il settore industriale ed artigianale è assegnato a quelle iniziative che, oltre a rispettare i limiti fissati nel precedente art. 7 conseguono un miglioramento dell'ambiente di lavoro. Tale circostanza deve essere esaurientemente illustrata nella relazione tecnica da allegare nella domanda. I fondi non assegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi dell'altro settore.

 

(5) Comma così modificato dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.

 

 

Art. 10

Invio domande e relativa istruttoria.

 

La domanda per l'accesso al contributo in conto interessi redatta su appositi moduli deve essere presentata agli Istituti di credito a medio termine, convenzionati con la Regione entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi entro 45 giorni dalla approvazione del presente atto. Copia della domanda dovrà essere inviata alla Giunta regionale.

La domanda, oltre ai dati necessari per stabilire l'ammissibilità dei contributi e permettere la

comparazione in base alla quantità di fonte primaria risparmiata ed al capitale investito, dovrà essere corredata da una relazione tecnico-economica firmata da un tecnico iscritto all'Albo o Collegio

professionale competente per la tipologia del progetto, che assicuri la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti di cui all'art. 8 della legge n. 308/1982.

La domanda dovrà contenere tra l'altro la dichiarazione di non aver beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato e della Regione, ed inoltre l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti.

 

 

Art. 11

Convenzione con Istituti di credito.

 

La Giunta regionale per gli interventi che beneficiano del contributo in conto interessi è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito a medio termine per le iniziative industriali e con gli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento, per quelle agricole.

Nelle convenzioni dovranno essere fissati il tasso globale, le procedure per la presentazione delle domande e per la loro istruttoria, le modalità ed i tempi per la stipula del contratto di mutuo, per la erogazione delle somme mutuate, per la liquidazione del concorso a carico della Regione, nonché le disposizioni per la estinzione anticipata dei mutui, per la revoca dei benefici nei casi di decadenza o rinunzia o per la verifica di rispondenza al progetto presentato.

 

 

Art. 12

Contributi in conto capitale.

 

In alternativa al contributo in conto interessi, su specifica richiesta da evidenziare e motivare nella domanda di cui al precedente art. 10, la Giunta regionale può valutare l'opportunità di concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento delle spese preventivate e con il limite di 500 milioni.

Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate uguali di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, l'altra entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera, conformemente al progetto presentato.

Sul contributo in conto capitale possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dall'Ente erogante.

 

 

Art. 13

Graduatoria.

 

La Giunta regionale approva la graduatoria per la concessione dei contributi di cui ai precedenti artt. 8 e 10.

 

 

TITOLO III

Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo (art. 12, legge n. 308 del 1982)

 

Art. 14

Sfera di intervento.

 

Sono concessi contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili.

 

 

Art. 15

Impianti - definizioni.

 

Per impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale si deve intendere tutto il complesso di fabbricati, impianti ed attrezzature relativo all'esercizio delle attività agricole zootecniche e forestali, nonché le abitazioni per le famiglie e gli addetti alle attività stesse.

Sono quindi da considerare:

- le costruzioni rurali di abitazione e di esercizio per gli allevamenti animali e vegetali;

- gli impianti e le attrezzature a servizio degli allevamenti animali e vegetali, nonché per la conservazione e per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

 

 

Art. 16

Tipo del contributo.

 

Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50 per cento (cinquantapercento) della spesa ammessa, elevato al 60 per cento (sessantapercento) per gli interventi realizzati dalle cooperative.

Per la parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale è concesso un concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento sui mutui di durata massima ventennale contratti con Istituti ed Enti esercenti il credito agrario di miglioramento.

Detto concorso sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato a carico dei mutuatari, previsti per le operazioni di credito agrario di miglioramento fissati dal competente organo statale.

La somma mutuata sarà comprensiva anche degli interessi di preammortamento nel limite massimo di un'annualità degli interessi stessi calcolati sul valore dell'investimento ammesso a mutuo. Gli interessi di preammortamento sono calcolati al tasso di riferimento determinato con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, vigenti, alla data di stipulazione del contratto condizionato di mutuo (6).

 

(6) Comma così modificato dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.

 

 

Art. 17

Priorità.

 

Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'art. 16 sono considerate prioritarie le iniziative volte all'utilizzazione dei reflui aziendali per la produzione di energia, specie in situazioni di particolare degrado ambientale, purché conseguano soddisfacenti rapporti tra energia prodotta e capitale investito.

Vengono, inoltre, redatte graduatorie sulla base di indici di qualità determinati tenendo conto dell'energia prodotta e del capitale investito.

A parità di risultato ottenuto sono preferite nell'ordine:

a) le cooperative e i loro consorzi;

b) le associazioni di più aziende per realizzazioni interaziendali;

c) le aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, per iniziative previste in piani organici di sviluppo aziendale regolarmente approvati;

d) i coltivatori diretti.

 

 

Art. 18

Invio domanda e relativa istruttoria.

 

La domanda per la concessione dei contributi, redatta su appositi moduli, dovrà essere presentata alla Giunta regionale entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi entro 45 giorni dall'approvazione del presente atto.

Qualora venga richiesto anche il concorso sugli interessi, copia della domanda dovrà essere inviata contestualmente ad uno degli Istituti di credito convenzionati con la Regione.

La domanda dovrà essere corredata da una relazione redatta da un tecnico qualificato, riportante gli elementi indicati all'art. 6, secondo comma del D.M. 16 marzo 1983, del Ministero agricoltura e foreste pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1983, n. 103.

La Giunta regionale, entro 3 mesi dal termine fissato per la presentazione delle domande, approva la graduatoria e determina il contributo.

Della concessione del concorso sul pagamento degli interessi verrà data comunicazione all'istituto bancario prescelto dal richiedente.

Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta e tenuto conto delle eventuali anticipazioni somministrate nel mutuo, l'altra entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera, conformemente al progetto presentato.

La domanda dovrà contenere, tra l'altro la dichiarazione di non aver beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato e della Regione, nonché l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti. La Giunta regionale procede alla verifica della rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato.

 

 

Art. 19

Convenzioni con Istituti di credito.

 

Per gli interventi che beneficiano del contributo in conto interessi, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Nelle convenzioni dovranno risultare le misure dei tassi globali e agevolati da applicare alle operazioni di mutuo, le modalità ed i termini per la stipulazione dei contratti, per l'erogazione delle somme mutuate e per la liquidazione del concorso a carico della Regione, nonché le disposizioni in caso di estinzione

anticipata, rinuncia o revoca dei benefici (7).

 

(7) Comma così sostituito dal Reg. 29 febbraio 1984, n. 5.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni comuni

 

Art. 20

Informazioni.

 

La Giunta regionale, ai sensi degli artt. 7, 9 e 12 della legge n. 308/1982 invia ai competenti Ministeri le relazioni sui contributi erogati nell'anno precedente.

La Giunta regionale attuerà adeguate iniziative per la pubblicizzazione dei contenuti normativi e agevolativi delle disposizioni della legge n. 308/1982 e delle presenti modalità attuative, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative dei soggetti interessati.

 

 

Art. 21

Bandi - Documentazione.

 

La Giunta regionale è competente alla emanazione dei bandi e alla redazione dei modelli di domanda con la determinazione della documentazione ivi compresa quella relativa alla liquidazione del contributo ed a determinare le procedure per la meccanizzazione dell'istruttoria e per la formazione della graduatoria e tenendo conto del metodo di analisi tecnico-economica predisposto dall'ENEA.

 

 

Art. 22

Riserva di proprietà.

 

Qualora il richiedente dei benefici previsti dagli artt. 6, 8 e 12 della legge n. 308/1982 non sia proprietario del bene oggetto dell'intervento, la domanda di contributo dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione di assenso del proprietario e dalla sottoscrizione del richiedente a non asportare o recuperare le attrezzature realizzate con la legge n. 308/1982.

 

 

Art. 23

Varianti al progetto.

 

Per eventuali modifiche ai progetti dovranno osservarsi le modalità previste per la presentazione delle domande originarie.

Le modifiche non potranno comportare comunque un peggioramento della resa energetica dell'intervento.

 

 

Art. 24

Revoca del contributo.

 

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o la inosservanza dei vincoli imposti dalle norme vigenti comporta la revoca del contributo, fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Costituisce grave inadempienza, cui consegue la revoca dei benefici concessi, oltre a quanto previsto al primo comma, la mancata osservanza delle disposizioni inerenti i criteri costruttivi e di esercizio, il distogliere dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo o il destinare ad altro uso le opere murarie nei cinque anni successivi per quanto riguarda l'art. 6 e 8 e nei dieci anni successivi per quanto riguarda l'art. 12.

La revoca è disposta dalla Giunta regionale. La revoca comporta la restituzione alla Regione, nel termine di giorni trenta dalla notifica della relativa determinazione del contributo - in conto capitale o in conto interessi - corrisposto, maggiorato degli interessi da calcolare in base al tasso vigente per le giacenze di cassa della Tesoreria regionale alla data di adozione del provvedimento di revoca, nonché la cessazione a carico della Regione di ogni altro onere per il restante periodo di ammortamento del mutuo.

 

 

Art. 25

Rinuncia al contributo.

 

Qualora il beneficiario ammesso al contributo intenda rinunciarvi, deve darne immediata comunicazione alla Regione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il rinunciatario ha acquisito rata del contributo in conto capitale o beneficiato del concorso in conto interessi, deve, nel termine di trenta giorni dalla notifica anzidetta, restituire alla Regione sia l'importo del contributo in conto capitale che l'ammontare del concorso negli interessi, maggiorato degli interessi di cui all'ultimo comma del precedente art. 24.

Dalla data di notifica cessa a carico della Regione ogni onere per contributo in conto interessi sul mutuo contratto.

 

 

Art. 26

Reimpiego dei contributi revocati o rinunciati.

 

Ai fini del loro reimpiego, le somme recuperate dalla Regione a seguito di revoca o rinuncia dei benefici, saranno reiscritte in bilancio per le stesse finalità, con il procedimento di cui all'art. 20 - primo comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Art. 27

Estinzione anticipata del mutuo.

 

È ammessa l'estinzione volontaria anticipata del mutuo. In tale ipotesi cessa per la Regione l'obbligo di concedere il concorso in conto interesse a far tempo dalla data di effettiva estinzione del mutuo.

 

 

Art. 28

Decorrenza.

 

Possono essere presentate domande, con l'osservanza delle modalità indicate nel presente atto, per iniziative intraprese dopo la data del 30 giugno 1981.

Le iniziative di cui agli artt. 6, 8, 12 della legge n. 308/1982 intraprese dal 1° luglio 1981 sino alla data di emanazione dei bandi, sono ammesse ai benefici previsti dal presente regolamento fino ai limiti del 35 per cento dei finanziamenti disposti per ciascuna delle iniziative predette.

Qualora i fondi di cui sopra non fossero utilizzati saranno destinati a finanziare nuove iniziative.

Parimenti le somme non utilizzate per nuove iniziative potranno essere destinate a finanziare quelle già intraprese anche superando il predetto limite del 35 per cento.

Le spese, debbono essere certificate da idonea documentazione emessa successivamente al 30 giugno 1981.

 

 

Art. 29

Rinvio.

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si richiamano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 308, dei decreti ministeriali: Ministero dei lavori pubblici D.M. 22 giugno 1983 (G.U. 8 luglio 1983, n. 186), Ministero dell'industria D.M. 23 novembre 1982 (G.U. 1° dicembre 1982, n. 330) e del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste D.M. 16 marzo 1983 (G.U. 15 aprile 1983, n. 103) e delle Del. CIPE 8 giugno 1983 (G.U. 30 giugno 1983, n. 178) e Del. CIPAA dell'8 giugno 1983 (G.U. 13 luglio 1983, n. 190).

 

 

Art. 30

Norma finanziaria.

 

Alla spesa per il finanziamento delle iniziative di cui ai titoli I, II e III sarà fatto fronte con la quota che verrà assegnata alla Regione Umbria sul fondo stanziato dall'art. 27 della legge n. 308/1982 e ripartito, per la parte di competenza, tra le Regioni dal CIE e dal CIPAA con delibera 8 giugno 1983 e successive.

 

 

Tabella A

 

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 6 nel caso di edifici esistenti

 

Strutture da coibentareL'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a  t (m' °C h/Kcal), dove  t è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052 e «a» è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.Sottotettia = 0,1Terrazzi e porticatia = 0,04Pareti d'ambito isolate dall'esternoa = 0,04Pareti d'ambito isolate nell'intercapedineSenza limitazione.Pareti d'ambito isolate dall'internoa = 0,04Doppi vetriAmmessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.Tubazione di adduzione dell'acqua caldaAmmesso all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

 

 

 

Tabella B

 

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;

nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.