Reg.
30 ottobre 1984, n. 7 (1).
Istituzione
dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di
accertamento e valutazione degli usi civici, di cui all'art. 6 della L.R. 13
gennaio 1984, n. 1.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 31 ottobre 1984, n. 79.
Art.
1
Istituzione
elenco degli istruttori e periti demaniali.
Per
l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale di cui
all'art. 28 della legge 15 giugno 1927, n. 1766 e di cui alle norme di
attuazione contenute nel R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, la Giunta regionale si
avvale di istruttori e periti scelti tra gli iscritti nell'elenco regionale
istituito con il presente regolamento secondo le modalità appresso indicate.
Art.
2
Iscrizione
dei periti e degli istruttori demaniali nell'elenco.
Nell'elenco
regionale dei periti demaniali possono essere iscritti:
a)
laureati in scienze agrarie e/o forestali con almeno cinque anni di servizio di
ruolo nell'amministrazione dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici;
b)
laureati in scienze agrarie e/o forestali, in architettura, ingegneria, liberi
professionisti che siano iscritti nell'Albo professionale da almeno cinque anni
e che abbiano già avuto incarichi d'istruttore o perito presso i Commissariati
regionali per la liquidazione di usi civici o che abbiano collaborato con Enti
pubblici nella attività di programmazione e gestione del territorio con
particolare riferimento alla redazione di piani di assestamento, di strumenti
urbanistici, piani di sviluppo (zonali) o piani generali di bonifica, o che
abbiano partecipato proficuamente a specifici corsi di formazione e di
aggiornamento;
c)
periti agrari e geometri con almeno dieci anni di servizio di ruolo nella
amministrazione dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici, ovvero che
siano iscritti nell'Albo professionale da almeno dieci anni e che abbiano già
avuto incarichi di istruttore o perito presso i Commissariati regionali per la
liquidazione di usi civici o che abbiano collaborato con Enti pubblici nella
attività di programmazione e gestione del territorio con particolare
riferimento alla redazione di piani di assestamento, di strumenti urbanistici,
piani di sviluppo (zonali) o piani generali di bonifica, o che abbiano
partecipato proficuamente a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;
d)
docenti universitari in materie storico-giuridiche, laureati o diplomati
esperti in materia di usi civici, individuati come tali per la continuativa
attività istruttoria per i Commissariati regionali o per la pubblicazione di
scritti e ricerche di riconosciuto valore.
Art.
3
Inclusione
nell'elenco.
[L'inclusione
nell'elenco di cui all'art. 1, su richiesta degli interessati è disposta da una
commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale composta
come segue:
a)
assessore alle foreste o suo delegato con funzioni di Presidente;
b)
assessore agli usi civici presso il Commissariato regionale di Roma;
c)
un responsabile di settore dell'ufficio foreste nominato dalla Giunta
regionale;
d)
due membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, nell'ambito degli
appartenenti agli ordini e collegi professionali di cui all'art. 2.
Esercita
le mansioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Ufficio foreste.
Avverso
il disposto della commissione di cui al primo comma del presente articolo è
ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro 30
giorni dalla formazione dell'elenco.
Per
essere iscritti nell'elenco suddetto gli interessati devono presentare alla
Regione, ufficio foreste, i seguenti documenti:
1)
domanda diretta alla Regione dell'Umbria con indicazione delle generalità e
della residenza;
2)
dettagliato curriculum professionale da cui risultino i requisiti di cui alle
lettere a), b) e c) dell'art. 2;
3)
attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte per i dipendenti
di pubbliche amministrazioni;
4)
certificato di iscrizione all'Albo professionale dal quale risulti anche la
data della prima iscrizione;
5)
certificazione dei Commissariati regionali e di altri Enti pubblici con la
specificazione degli incarichi espletati in materia di usi civici o nelle
attività equiparate, di cui all'art. 2 sub. b) e c)] (2).
(2)
Articolo abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30
giugno 1999, n. 19.
Art.
4
Formazione
dell'elenco e nomina dei periti e istruttori.
L'elenco
regionale di cui all'art. 1 è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato
entro il 31 dicembre di ogni anno.
L'elenco
è tenuto presso l'Ufficio foreste della Regione dell'Umbria.
Alla
nomina dei periti e degli istruttori demaniali provvede la Giunta regionale
scegliendo tra gli iscritti nell'elenco e seguendo le modalità di cui all'art.
3, tenendo conto della natura delle operazioni demaniali, della professionalità
e della specializzazione dell'incaricato e del criterio di rotazione.
Art.
5
Incompatibilità.
L'incarico
di perito istruttore demaniale non può essere affidato a chi sia
amministratore, pubblico dipendente o comunque residente nel territorio
comunale interessato alle operazioni demaniali.
Art.
6
Compensi.
La
Giunta regionale provvede con specifico atto deliberativo circa le tariffe e le
competenze degli istruttori e dei periti di cui all'art. 6 della L.R. n.
1/1984.
Art.
7
Norma
transitoria.
Alla
formazione dell'elenco degli istruttori e periti demaniali la Giunta regionale
provvede entro tre mesi dalla nomina della commissione di cui al precedente
art. 3.
Art.
8
Norma
finanziaria.
Ai
membri della commissione di cui al precedente art. 3 estranei
all'Amministrazione regionale, è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle
relative riunioni, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti
del Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali.