Reg. 30 ottobre 1984, n. 7 (1).

Istituzione dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici, di cui all'art. 6 della L.R. 13 gennaio 1984, n. 1.

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 31 ottobre 1984, n. 79.

 

 

Art. 1

Istituzione elenco degli istruttori e periti demaniali.

 

Per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale di cui all'art. 28 della legge 15 giugno 1927, n. 1766 e di cui alle norme di attuazione contenute nel R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, la Giunta regionale si avvale di istruttori e periti scelti tra gli iscritti nell'elenco regionale istituito con il presente regolamento secondo le modalità appresso indicate.

 

 

Art. 2

Iscrizione dei periti e degli istruttori demaniali nell'elenco.

 

Nell'elenco regionale dei periti demaniali possono essere iscritti:

a) laureati in scienze agrarie e/o forestali con almeno cinque anni di servizio di ruolo nell'amministrazione dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici;

b) laureati in scienze agrarie e/o forestali, in architettura, ingegneria, liberi professionisti che siano iscritti nell'Albo professionale da almeno cinque anni e che abbiano già avuto incarichi d'istruttore o perito presso i Commissariati regionali per la liquidazione di usi civici o che abbiano collaborato con Enti pubblici nella attività di programmazione e gestione del territorio con particolare riferimento alla redazione di piani di assestamento, di strumenti urbanistici, piani di sviluppo (zonali) o piani generali di bonifica, o che abbiano partecipato proficuamente a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;

c) periti agrari e geometri con almeno dieci anni di servizio di ruolo nella amministrazione dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici, ovvero che siano iscritti nell'Albo professionale da almeno dieci anni e che abbiano già avuto incarichi di istruttore o perito presso i Commissariati regionali per la liquidazione di usi civici o che abbiano collaborato con Enti pubblici nella attività di programmazione e gestione del territorio con particolare riferimento alla redazione di piani di assestamento, di strumenti urbanistici, piani di sviluppo (zonali) o piani generali di bonifica, o che abbiano partecipato proficuamente a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;

d) docenti universitari in materie storico-giuridiche, laureati o diplomati esperti in materia di usi civici, individuati come tali per la continuativa attività istruttoria per i Commissariati regionali o per la pubblicazione di scritti e ricerche di riconosciuto valore.

 

 

Art. 3

Inclusione nell'elenco.

 

[L'inclusione nell'elenco di cui all'art. 1, su richiesta degli interessati è disposta da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale composta come segue:

a) assessore alle foreste o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) assessore agli usi civici presso il Commissariato regionale di Roma;

c) un responsabile di settore dell'ufficio foreste nominato dalla Giunta regionale;

d) due membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, nell'ambito degli appartenenti agli ordini e collegi professionali di cui all'art. 2.

Esercita le mansioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Ufficio foreste.

Avverso il disposto della commissione di cui al primo comma del presente articolo è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla formazione dell'elenco.

Per essere iscritti nell'elenco suddetto gli interessati devono presentare alla Regione, ufficio foreste, i seguenti documenti:

1) domanda diretta alla Regione dell'Umbria con indicazione delle generalità e della residenza;

2) dettagliato curriculum professionale da cui risultino i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2;

3) attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte per i dipendenti di pubbliche amministrazioni;

4) certificato di iscrizione all'Albo professionale dal quale risulti anche la data della prima iscrizione;

5) certificazione dei Commissariati regionali e di altri Enti pubblici con la specificazione degli incarichi espletati in materia di usi civici o nelle attività equiparate, di cui all'art. 2 sub. b) e c)] (2).

 

(2) Articolo abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 4

Formazione dell'elenco e nomina dei periti e istruttori.

 

L'elenco regionale di cui all'art. 1 è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'elenco è tenuto presso l'Ufficio foreste della Regione dell'Umbria.

Alla nomina dei periti e degli istruttori demaniali provvede la Giunta regionale scegliendo tra gli iscritti nell'elenco e seguendo le modalità di cui all'art. 3, tenendo conto della natura delle operazioni demaniali, della professionalità e della specializzazione dell'incaricato e del criterio di rotazione.

 

 

Art. 5

Incompatibilità.

 

L'incarico di perito istruttore demaniale non può essere affidato a chi sia amministratore, pubblico dipendente o comunque residente nel territorio comunale interessato alle operazioni demaniali.

 

 

Art. 6

Compensi.

 

La Giunta regionale provvede con specifico atto deliberativo circa le tariffe e le competenze degli istruttori e dei periti di cui all'art. 6 della L.R. n. 1/1984.

 

 

Art. 7

Norma transitoria.

 

Alla formazione dell'elenco degli istruttori e periti demaniali la Giunta regionale provvede entro tre mesi dalla nomina della commissione di cui al precedente art. 3.

 

 

Art. 8

Norma finanziaria.

 

Ai membri della commissione di cui al precedente art. 3 estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti del Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali.