Reg. 13 novembre 1984, n. 8 (1).

Norme di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, sulle assunzioni a tempo determinato (2).

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 21 novembre 1984, n. 83.

(2) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

 

Art. 1

Rapporti di lavoro a tempo determinato.

 

[1. La Regione può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da utilizzare per lo svolgimento di attività comprese nell'ambito di profili professionali propri delle qualifiche funzionali dall'ausiliario all'istruttore.

2. Le assunzioni possono essere effettuate per esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale, determinate nella durata e idoneamente motivate, anche in relazione alla:

a) sostituzione di personale di ruolo assente per un periodo di durata superiore a trenta giorni a causa di malattia odi congedo straordinario non retribuito per motivi personali;

b) sostituzione di personale di ruolo utilizzato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 24 novembre 1981, n.76, come risulta modificato dalla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 51;

c) temporanea vacanza di posti di organico per la copertura dei quali è stato indetto il pubblico concorso] (3).

 

(3) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Determinazione della durata massima delle assunzioni a tempo determinato.

 

[1. Il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 e con le modalità del presente regolamento, non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche non continuativo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto.

2. Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nel precedente comma] (4).

 

(4) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Trattamento economico di attività e di fine servizio.

 

[1. Al personale di cui al precedente articolo compete il trattamento economico iniziale spettante ai dipendenti regionali di ruolo di pari qualifica funzionale, nonché il rateo della tredicesima mensilità maturato ed il trattamento di fine servizio previsto dall'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43.

2. Il predetto personale, ai fini del trattamento di assistenza e di quiescenza, è iscritto rispettivamente alla competente gestione per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e alla CPDEL.

3. Allo stesso compete, infine, il congedo ordinario nella misura prevista per i dipendenti regionali di ruolo, da usufruire in costanza di rapporto di lavoro, in proporzione al servizio prestato] (5).

 

(5) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Elenchi del personale a tempo determinato.

 

[1. Sono istituiti presso la Giunta appositi elenchi, suddivisi per provincia e distinti per profili professionali, degli aspiranti alle assunzioni a tempo determinato da formarsi secondo le modalità indicate nei successivi commi.

2. Gli aspiranti debbono presentare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata, apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, Ufficio organizzazione e metodi, Via Pievaiola, Perugia.

3. Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione della domanda da rilevarsi dal bollo postale delle relative lettere raccomandate, gli aspiranti che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti per l'assunzione ai corrispondenti impieghi di ruolo] (6).

 

(6) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Modalità delle assunzioni a tempo determinato.

 

[1. Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui all'articolo precedente hanno titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle assunzioni relative alla Provincia e al profilo professionale per cui hanno presentato la domanda anche nelle ipotesi di nuova assunzione disposte ai sensi del precedente art. 2.

2. L'Amministrazione si riserva di verificare l'idoneità ai compiti da svolgere degli aspiranti alle assunzioni.

3. Qualora esistano graduatorie di idonei in pubblici concorsi per la copertura di posti di ruolo unico regionale, le assunzioni di cui al presente regolamento sono effettuate attingendo prioritariamente dalle predette graduatorie.

4. Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento di lavoratori disoccupati ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300] (7).

 

(7) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Cancellazione dagli elenchi.

 

[1. Il personale a tempo determinato che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri d'ufficio è cancellato dal relativo elenco con provvedimento motivato della Giunta, adottato previo confronto con le OO.SS. aziendali; il provvedimento è comunicato all'interessato] (8).

 

(8) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Assunzioni temporanee per le esigenze di funzionamento dei servizi dell'E.R.S.U.

 

[1. Per le assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni di operaio per le esigenze di funzionamento dei servizi abitativi e di mensa dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (ERSU) si applicano le norme di cui al capo III del titolo I della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59, come risultano modificate dagli artt. 4 e 5 della L.R. 26 marzo 1984, n. 18] (9).

 

 

 

(9) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.