Reg.
13 novembre 1984, n. 8 (1).
Norme
di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, sulle
assunzioni a tempo determinato (2).
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 21 novembre 1984, n. 83.
(2)
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. gg), L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Rapporti
di lavoro a tempo determinato.
[1.
La Regione può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da
utilizzare per lo svolgimento di attività comprese nell'ambito di profili
professionali propri delle qualifiche funzionali dall'ausiliario
all'istruttore.
2.
Le assunzioni possono essere effettuate per esigenze indilazionabili e di
carattere eccezionale, determinate nella durata e idoneamente motivate, anche
in relazione alla:
a)
sostituzione di personale di ruolo assente per un periodo di durata superiore a
trenta giorni a causa di malattia odi congedo straordinario non retribuito per
motivi personali;
b)
sostituzione di personale di ruolo utilizzato ai sensi dell'art. 1 della legge
regionale 24 novembre 1981, n.76, come risulta modificato dalla legge regionale
27 dicembre 1983, n. 51;
c)
temporanea vacanza di posti di organico per la copertura dei quali è stato
indetto il pubblico concorso] (3).
(3)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 2
Determinazione
della durata massima delle assunzioni a tempo determinato.
[1.
Il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 14 della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46 e con le modalità del presente regolamento,
non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche non
continuativo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al
compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto.
2.
Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non
siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato
nel precedente comma] (4).
(4)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 3
Trattamento
economico di attività e di fine servizio.
[1.
Al personale di cui al precedente articolo compete il trattamento economico
iniziale spettante ai dipendenti regionali di ruolo di pari qualifica
funzionale, nonché il rateo della tredicesima mensilità maturato ed il
trattamento di fine servizio previsto dall'art. 7 della legge regionale 11
novembre 1983, n. 43.
2.
Il predetto personale, ai fini del trattamento di assistenza e di quiescenza, è
iscritto rispettivamente alla competente gestione per le assicurazioni
obbligatorie contro le malattie e alla CPDEL.
3.
Allo stesso compete, infine, il congedo ordinario nella misura prevista per i
dipendenti regionali di ruolo, da usufruire in costanza di rapporto di lavoro,
in proporzione al servizio prestato] (5).
(5)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 4
Elenchi
del personale a tempo determinato.
[1.
Sono istituiti presso la Giunta appositi elenchi, suddivisi per provincia e
distinti per profili professionali, degli aspiranti alle assunzioni a tempo
determinato da formarsi secondo le modalità indicate nei successivi commi.
2.
Gli aspiranti debbono presentare, esclusivamente a mezzo di lettera
raccomandata, apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta
regionale, Ufficio organizzazione e metodi, Via Pievaiola, Perugia.
3.
Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione della domanda
da rilevarsi dal bollo postale delle relative lettere raccomandate, gli
aspiranti che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in
possesso degli altri requisiti per l'assunzione ai corrispondenti impieghi di
ruolo] (6).
(6)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 5
Modalità
delle assunzioni a tempo determinato.
[1.
Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui all'articolo precedente hanno
titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle
assunzioni relative alla Provincia e al profilo professionale per cui hanno
presentato la domanda anche nelle ipotesi di nuova assunzione disposte ai sensi
del precedente art. 2.
2.
L'Amministrazione si riserva di verificare l'idoneità ai compiti da svolgere
degli aspiranti alle assunzioni.
3.
Qualora esistano graduatorie di idonei in pubblici concorsi per la copertura di
posti di ruolo unico regionale, le assunzioni di cui al presente regolamento
sono effettuate attingendo prioritariamente dalle predette graduatorie.
4.
Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte
con l'osservanza delle norme sul collocamento di lavoratori disoccupati ai
sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300] (7).
(7)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 6
Cancellazione
dagli elenchi.
[1.
Il personale a tempo determinato che comunque abbia dato prova di scarso
rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri d'ufficio è
cancellato dal relativo elenco con provvedimento motivato della Giunta,
adottato previo confronto con le OO.SS. aziendali; il provvedimento è
comunicato all'interessato] (8).
(8)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 7
Assunzioni
temporanee per le esigenze di funzionamento dei servizi dell'E.R.S.U.
[1.
Per le assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni
di operaio per le esigenze di funzionamento dei servizi abitativi e di mensa
dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio
universitario (ERSU) si applicano le norme di cui al capo III del titolo I
della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59, come risultano modificate dagli
artt. 4 e 5 della L.R. 26 marzo 1984, n. 18] (9).
(9)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.