L.R. 14 gennaio 1985, n. 2 (1).

Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 gennaio 1985, n. 9.

 

 

Art. 1

Indennità di fine mandato.

 

Al consigliere cessato del mandato e, in caso di morte del consigliere, ai soggetti previsti dall'art. 14 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 8, è corrisposta una indennità di fine mandato.

 

 

Art. 2

Misure della indennità di fine mandato.

 

L'indennità di cui al precedente articolo è pari ad una indennità lorda mensile.

L'indennità lorda mensile è calcolata sulla media delle ultime dodici indennità lorde mensili ed è corrisposta per ogni anno di mandato fino ad un massimo di dieci.

 

 

Art. 3

Finanziamento.

 

All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del cap. 0010 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

A copertura parziale dell'onere relativo alla corresponsione della indennità di fine mandato, viene operata, a carico dei consiglieri regionali, una trattenuta pari al 5 per cento sulla indennità mensile lorda di cui alla legge regionale 1° agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo provento è introitato al capitolo 2800 dello stato di previsione della entrata del bilancio regionale.

 

 

Art. 4

Abrogazione.

 

Il premio di reinserimento ed il contributo una tantum in caso di decesso di cui alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 8, sono soppressi.

L'art. 1, punti 2 e 3, l'art. 20-bis e l'art. 21 della legge regionale 15 gennaio 1973, istituiti con legge regionale 20 marzo 1978, n. 8, sono abrogati.