L.R.
14 gennaio 1985, n. 2 (1).
Soppressione
del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per
i consiglieri regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 gennaio 1985, n. 9.
Art.
1
Indennità
di fine mandato.
Al
consigliere cessato del mandato e, in caso di morte del consigliere, ai
soggetti previsti dall'art. 14 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 8, è corrisposta
una indennità di fine mandato.
Art.
2
Misure
della indennità di fine mandato.
L'indennità
di cui al precedente articolo è pari ad una indennità lorda mensile.
L'indennità
lorda mensile è calcolata sulla media delle ultime dodici indennità lorde
mensili ed è corrisposta per ogni anno di mandato fino ad un massimo di dieci.
Art.
3
Finanziamento.
All'onere
per l'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del
cap. 0010 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
A
copertura parziale dell'onere relativo alla corresponsione della indennità di
fine mandato, viene operata, a carico dei consiglieri regionali, una trattenuta
pari al 5 per cento sulla indennità mensile lorda di cui alla legge regionale
1° agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il
relativo provento è introitato al capitolo 2800 dello stato di previsione della
entrata del bilancio regionale.
Art.
4
Abrogazione.
Il
premio di reinserimento ed il contributo una tantum in caso di decesso di cui
alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 8, sono soppressi.
L'art.
1, punti 2 e 3, l'art. 20-bis e l'art. 21 della legge regionale 15 gennaio
1973, istituiti con legge regionale 20 marzo 1978, n. 8, sono abrogati.