L.R. 6 marzo 1985, n. 7 (1).

Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, del paesaggio umbro e delle bellezze naturali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 marzo 1985, n. 24.

 

Vedi L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.

 

 

Art. 1

Obiettivi.

 

In attuazione degli artt. 8 e 17 dello Statuto regionale e in conformità all'art. 16 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la presente legge finanzia interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e naturale della Regione.

 

 

Art. 2

Individuazione dell'ambito di applicazione.

 

Sono soggette alla presente legge e godono dei benefici previsti ai successivi articoli le seguenti categorie dei beni inclusi negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e cioè:

a) parchi e ambienti naturali e singolarità geologiche di cospicuo interesse scientifico e/o paesaggistico;

b) le ville, i giardini e parchi siti in particolari contesti paesaggistici o storico-ambientali che possono essere destinati alla pubblica godibilità con idonee modalità d'uso e di gestione;

c) i complessi di cose immobili costituenti un caratteristico e tradizionale insieme storico-urbanistico o territoriale, ed i singoli elementi componenti la tipologia d'insieme;

d) punti di visuale, aree verdi, itinerari turistico-culturali con peculiarità storico-ambientali.

 

 

Art. 3

Interventi ammessi al finanziamento.

 

Per categorie dei beni elencati nel precedente art. 2, la presente legge finanzia l'acquisizione al patrimonio regionale, nel caso in cui sia necessaria una pronta salvaguardia ed un idoneo restauro.

La presente legge eroga inoltre finanziamenti per iniziative di studio, progettazione, realizzazione di opere, piani e progetti che interessino i beni di cui al precedente art. 2, nonché:

a) atti di disciplina dell'arredo urbano;

b) piani di recupero, restauro e valorizzazione ambientale;

c) piani e progetti di recupero e valorizzazione di immobili, o complessi di immobili di particolare interesse storico-ambientale.

La Giunta regionale può altresì concedere i finanziamenti suddetti anche per il patrimonio storico, ambientale e culturale non compreso dalla vigente legislazione nazionale e regionale, nel qual caso si applica ai detti beni la procedura di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 

 

Art. 4

Destinatari dei finanziamenti.

 

Le risorse finanziarie di cui alla presente legge possono essere utilizzate direttamente dalla Giunta regionale per progetti di iniziativa regionale.

Esse possono altresì essere erogate a favore delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di cui alla legge 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui all'art. 3, lett. a), b) e c).

 

 

Art. 5

Procedure per accedere ai finanziamenti.

 

La Giunta regionale predispone entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entro il mese di febbraio per i successivi anni, i propri progetti di utilizzazione dei fondi da destinare alle iniziative regionali per i commi primo e secondo del precedente articolo 3.

Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 3, i soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo 4 devono presentare, a pena di decadenza, domanda entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per i successivi anni, entro il 15 maggio di ciascun anno.

La domanda deve essere corredata da un conto di previsione di spesa per l'acquisizione o progettazione o realizzazione delle opere, da una relazione illustrativa degli interventi, nonché da idonea cartografia e documentazione fotografica.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a stabilire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei predetti termini l'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento.

 

 

Art. 6

Norma finanziaria.

 

Per le finalità di cui al precedente art. 3 è autorizzata la costituzione di un fondo da iscrivere al cap. 8904 - di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - così denominato: «Fondo per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, del paesaggio e delle bellezze naturali» (Codici S.I.R. 1228031015).

Per l'anno 1985 il fondo di cui al precedente comma viene dotato dell'importo di lire 100 milioni in termini di competenza e di lire 50.000.000 in termini di cassa, facendovi fronte:

- quanto a L. 50.000.000 in termini di competenza mediante utilizzo - a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità della disponibilità di pari importo esistente sul fondo globale iscritto al cap. 6120 sullo stato di previsione della spesa del bilancio 1984 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 11);

- quanto a L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa mediante utilizzo della disponibilità di pari importo esistente sul fondo globale iscritto al capitolo 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 1).

Per gli anni successivi l'entità della dotazione sarà disposta con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità entro i limiti della disponibilità prevista nel programma operativo 1.09.2.02 del bilancio pluriennale.

Il fondo di cui al primo comma è altresì alimentato dai proventi derivanti dalle infrazioni previste dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che saranno introitati al cap. 2805 (codice S.I.R. 350) di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale così denominato «Proventi derivanti dalle infrazioni di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali»; nonché dalle assegnazioni statali di cui all'art. 131 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio regionale in relazione agli effetti del comma che precede.