L.R.
11 marzo 1985, n. 10 (1).
Norme
per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione della
donazione del sangue.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 marzo 1985, n. 28.
Art.
1
Finalità.
In
attesa della nuova disciplina della donazione e trasfusione del sangue umano
prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la presente legge vengono
dettate norme per la promozione e la razionalizzazione della attività di
donazione volontaria del sangue, riconoscendo la funzione civica, sociale e
solidaristica delle associazioni aventi come fine istituzionale tale attività.
Art.
2
Rinvio
al piano socio-sanitario.
Il
piano socio-sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali in
materia, determina criteri ed indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento
e il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, preparazione,
conservazione del sangue umano per uso trasfusionale, prevedendo a tale scopo
la creazione di un sistema regionale trasfusionale unitario (S.T.U.).
Art.
3
Consulta
tecnico-scientifica.
Per
la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1 è istituita, presso la Giunta
regionale, la Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue,
con il compito, in particolare, di elaborare:
a)
i programmi promozionali da attivarsi attraverso i mass-media;
b)
gli interventi di educazione sanitaria diretti a particolari fasce di
popolazione;
c)
le proposte dirette alla migliore tutela dei donatori;
d)
le proposte concernenti indicazioni per l'aggiornamento degli operatori sul più
razionale impiego delle risorse trasfusionali.
La
Consulta inoltre verifica le problematiche connesse alla attivazione dei
rapporti convenzionali con le U.L.S.S.
La
Consulta è composta da:
a)
l'assessore regionale alla sanità o suo delegato, che la presiede;
b)
i responsabili dei centri trasfusionali, presenti sul territorio regionale;
c)
cinque esperti designati dalle associazioni dei donatori volontari del sangue
individuate con atto della Giunta regionale sulla base della rispettiva
rappresentatività;
d)
da un funzionario dell'area operativa dei servizi socio-sanitari della Giunta
regionale, e da questa designato.
La
Consulta adotta un proprio regolamento interno.
Le
funzioni di segretario sono espletate da un funzionario incaricato dalla Giunta
regionale.
Ai
componenti della Consulta spettano i gettoni di presenza e i rimborsi spese
previsti per i componenti del Consiglio tecnico per la sanità.
Art.
4
Volontariato.
La
Regione riconosce che l'attività di propaganda e l'organizzazione dei donatori
da parte delle associazioni del volontariato costituiscono momenti fondamentali
ed insostituibili per garantire ai presìdi sanitari delle U.L.S.S. della
Regione il soddisfacimento delle esigenze di sangue e dei relativi derivati.
Allo
scopo di ottenere un incremento delle unità-sangue donate, la Regione eroga
contributi al Consiglio regionale dell'A.V.I.S. e alle altre associazioni
esistenti e costituite nella Regione che abbiano, ai sensi degli artt. 2 e 3
della legge 14 luglio 1967, n. 592, un numero di iscritti non inferiore a 2.000
di cui almeno due terzi donatori attivi.
I
contributi di cui al comma precedente sono finalizzati a:
a)
attività di propaganda da svolgere in armonia con i programmi di educazione
sanitaria svolti dalle U.L.S.S.;
b)
opera di razionalizzazione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei
singoli organismi locali del volontariato e la programmazione delle donazioni
dei donatori abituali;
c)
il miglioramento del raccordo operativo tra le associazioni di volontariato ed i
presìdi delle U.L.S.S.
I
contributi sono erogati con deliberazione della Giunta regionale entro il 31
gennaio di ogni anno, sulla base di idoneo programma di attività da parte dei
soggetti indicati al secondo comma, da presentare entro il 30 novembre dell'anno
precedente.
Art.
5
Convenzioni.
Il
concorso delle associazioni di volontariato alle attività dei servizi delle
U.L.S.S. dell'Umbria per la raccolta, preparazione, conservazione e
distribuzione del sangue è regolato ai sensi dell'art. 43, ultimo comma della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante convenzione, da stipulare tra ciascuna
U.L.S.S. e le associazioni operanti nel territorio di competenza.
La
convenzione deve prevedere la costituzione e la disciplina di funzionamento di
un Comitato paritetico composto di un pari numero di rappresentanti
dell'U.L.S.S. e delle associazioni, per la verifica dell'attuazione della
stessa e la partecipazione alle sedute del Comitato del responsabile del
servizio trasfusionale della U.L.S.S.
La
Giunta regionale provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge all'emanazione di uno schema tipo per le convenzioni di cui al
precedente articolo.
La
Giunta regionale provvede inoltre a determinare con cadenza almeno biennale la
misura del rimborso spese da corrispondere da parte delle U.L.S.S. alle
associazioni per ogni unità-sangue donata.
La
Giunta regionale provvede infine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, in attesa della stipula delle convenzioni ai sensi dei
precedenti commi, ad aggiornare l'importo del rimborso spese per unità-sangue
donata previsto dai rapporti convenzionali attualmente esistenti con le
associazioni di volontariato.
Art.
6
Norma
finanziaria.
Per
la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso spese ai membri di cui
al precedente art. 3 è autorizzata la spesa annua di lire 3 milioni in termini
di competenza e di cassa da iscrivere, a decorrere dall'anno 1985, al cap.
2541, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale, denominato: «Gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti
estranei all'amministrazione regionale facenti parte della consulta
tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue» (Codice SIR
1116120807).
Per
gli interventi previsti al precedente art. 4 è autorizzata, dal 1985, la spesa
annua di lire 40 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione al
cap. 2887, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale, denominato: «Contributi alle organizzazioni regionali del
volontariato del sangue» (Codice SIR 1115220807).
All'onere
complessivo di lire 43 milioni si fa fronte, dal 1985 in poi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento di spesa del cap. 2885, voce 5040,
istituito per le finalità della legge 31 maggio 1982, n. 29.
(2).
L'entità
della spesa per l'attuazione della presente legge potrà essere variata
annualmente con la legge di bilancio entro i limiti di previsione del bilancio
pluriennale.
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta modifiche al bilancio di previsione
per il 1985, approvato con L.R. 21 gennaio 1985, n. 4.
Art.
7
Norma
transitoria.
Per
il 1985, i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 devono presentare il
programma di attività di cui all'ultimo comma dello stesso art. 4 entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La
Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'erogazione dei
contributi entro i trenta giorni successivi.