L.R. 1 aprile 1985, n. 15 (1).

Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45. Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 aprile 1985, n. 35.

 

 

Art. 1

Commissioni d'esame.

 

 (2).

 

(2) Sostituisce l'art. 1, L.R. 17 maggio 1980, n. 45.

 

 

Art. 2

 

 (3).

 

(3) Sostituisce la tabella A/1 allegata alla L.R. 17 maggio 1980, n. 45.

 

 

Norme transitorie

 

Art. 3

 

Nei concorsi interni di cui all'art. 43 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, ed al terzo comma dell'art. 86 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, la copertura dei posti vacanti a seguito delle operazioni di ristrutturazione degli uffici avviene, fermo restando la valutazione dei titoli di cui al Reg. 23 marzo 1976, n. 16, e sue successive modificazioni ed integrazioni, mediante le seguenti prove d'esame:

Operatore: prova attitudinale - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. ĞAğ;

Esecutore: prova pratica o attitudinale; - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. ĞAğ;

Istruttore: prova scritta o pratica - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. ĞAğ;

Istruttore direttivo: prova scritta o pratica - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab ĞAğ;

Funzionario: prova pratica con formulazione di proposte, sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo, per la attuazione di un programma di lavoro attinente all'esercizio di funzioni regionali proprie del settore cui si riferisce il posto messo a concorso - colloquio vertente sulle materie indicate

nella tab. ĞAğ.

 

 

Art. 4

 

Nei primi concorsi pubblici per i vari profili professionali ricompresi nella I qualifica dirigenziale in attuazione della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, ed in relazione alla ristrutturazione degli uffici regionali, la copertura dei posti vacanti, anche a seguito dei provvedimenti di cui al Capo I del Titolo VI

della legge predetta, concernente l'accesso alla II qualifica dirigenziale, fermo restando la valutazione dei titoli di cui al Reg. 23 marzo 1976, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, avviene mediante le seguenti prove d'esame:

1Ş qualifica dirigenziale: prova pratica relativa alla elaborazione di un piano di intervento - sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo - per l'esercizio di funzioni regionali proprie del settore d'intervento cui si riferisce il posto messo a concorso - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. ĞAğ e di approfondimento delle problematiche oggetto della prova pratica.