L.R.
5 aprile 1985, n. 17 (1).
Nuovi
interventi nel settore del credito agrario di miglioramento (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1985, n. 37.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lettera h), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[Per
la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi di
ammortamento sui mutui agrari, di durata massima quindicennale - che saranno
contratti con gli istituti di credito per la realizzazione delle opere di miglioramento
fondiario oggetto di domande presentate dagli operatori ai sensi della legge 27
dicembre 1977, n. 984 e non definite per insufficienza delle relative
assegnazioni - è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 10.029.280.121,
in termini di competenza, e di lire 500.000.000 in termini di cassa] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 2
Misura
del concorso regionale.
[Il
concorso negli interessi dei mutui di cui al comma precedente è pari alla
differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso globale e
quella calcolata al tasso agevolato minimo, vigenti, per il credito agrario di
miglioramento, alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla
osta]
(4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 3
Determinazione
dell'importo dei mutui.
[L'importo
dei mutui assistiti dal concorso regionale è comprensivo della spesa ammessa ad
avvenuta esecuzione delle opere e dell'onere per interessi di preammortamento,
questo ultimo nel limite massimo di una semestralità degli interessi stessi,
calcolata sull'importo della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre
alla data di adozione del provvedimento di concessione] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 4
Liquidazione
del concorso e convenzione con gli Istituti.
[La
liquidazione del concorso avrà luogo con le seguenti modalità:
-
quanto alla prima rata, alla scadenza semestrale, posticipata prevista;
-
quanto alle successive rate, alla stessa scadenza della prima, in unica
soluzione, previa attualizzazione al tasso stabilito dal D.P.C.M. 2 aprile
1982.
A
regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della agevolazione
creditizia, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento o
ad utilizzare le convenzioni vigenti adeguatamente modificate ed integrate]
(6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 5
Fondo
interbancario di garanzia.
[Ai
mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in
materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36
della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni]
(7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 6
Criteri
e procedure di attuazione.
[Per
l'attuazione della presente legge sono accordate facilitazioni maggiori a quegli
investimenti destinati ai cicli produttivi più lunghi ed onerosi, privilegiando
a parità di condizione, le aziende diretto-coltivatrici singole ed associate e
le cooperative agricole.
Priorità
assoluta nella concessione dei benefici sarà accordata alle aziende delle zone
danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984. Qualora i miglioramenti proposti
siano assistibili anche da leggi o provvedimenti speciali a favore di dette
zone, per il cui intervento l'azienda abbia avanzato domande, sarà data facoltà
di optare per l'agevolazione ritenuta più conveniente] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 7
Disposizioni
finanziarie.
[La
spesa autorizzata al precedente art. 1 sarà iscritta al cap. 7705 (codice SIR
2124371010) di nuova istituzione, denominato: «Concorso attualizzato nel
pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti dagli
operatori agricoli».
All'onere
suddetto si fa fronte - a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge
regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - mediante utilizzo di quota
della disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 9710 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 1984, come integrato con l'art. 5,
primo
comma, n. 1, della legge regionale 19 novembre 1984, n. 44.
La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al
bilancio regionale dell'esercizio 1985 a norma dell'art. 28, secondo comma,
della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Lo
stanziamento di cui al primo comma è iscritto nel bilancio pluriennale della
Regione al programma operativo 2.09.2.02 «Miglioramenti fondiari».
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.