L.R. 5 aprile 1985, n. 17 (1).

Nuovi interventi nel settore del credito agrario di miglioramento (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1985, n. 37.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi di ammortamento sui mutui agrari, di durata massima quindicennale - che saranno contratti con gli istituti di credito per la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario oggetto di domande presentate dagli operatori ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e non definite per insufficienza delle relative assegnazioni - è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 10.029.280.121, in termini di competenza, e di lire 500.000.000 in termini di cassa] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Misura del concorso regionale.

 

[Il concorso negli interessi dei mutui di cui al comma precedente è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso globale e quella calcolata al tasso agevolato minimo, vigenti, per il credito agrario di miglioramento, alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla osta]

(4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Determinazione dell'importo dei mutui.

 

[L'importo dei mutui assistiti dal concorso regionale è comprensivo della spesa ammessa ad avvenuta esecuzione delle opere e dell'onere per interessi di preammortamento, questo ultimo nel limite massimo di una semestralità degli interessi stessi, calcolata sull'importo della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione del provvedimento di concessione] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Liquidazione del concorso e convenzione con gli Istituti.

 

[La liquidazione del concorso avrà luogo con le seguenti modalità:

- quanto alla prima rata, alla scadenza semestrale, posticipata prevista;

- quanto alle successive rate, alla stessa scadenza della prima, in unica soluzione, previa attualizzazione al tasso stabilito dal D.P.C.M. 2 aprile 1982.

A regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della agevolazione creditizia, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento o ad utilizzare le convenzioni vigenti adeguatamente modificate ed integrate] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Fondo interbancario di garanzia.

 

[Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Criteri e procedure di attuazione.

 

[Per l'attuazione della presente legge sono accordate facilitazioni maggiori a quegli investimenti destinati ai cicli produttivi più lunghi ed onerosi, privilegiando a parità di condizione, le aziende diretto-coltivatrici singole ed associate e le cooperative agricole.

Priorità assoluta nella concessione dei benefici sarà accordata alle aziende delle zone danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984. Qualora i miglioramenti proposti siano assistibili anche da leggi o provvedimenti speciali a favore di dette zone, per il cui intervento l'azienda abbia avanzato domande, sarà data facoltà di optare per l'agevolazione ritenuta più conveniente] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Disposizioni finanziarie.

 

[La spesa autorizzata al precedente art. 1 sarà iscritta al cap. 7705 (codice SIR 2124371010) di nuova istituzione, denominato: «Concorso attualizzato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti dagli operatori agricoli».

All'onere suddetto si fa fronte - a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - mediante utilizzo di quota della disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, come integrato con l'art. 5,

primo comma, n. 1, della legge regionale 19 novembre 1984, n. 44.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 1985 a norma dell'art. 28, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Lo stanziamento di cui al primo comma è iscritto nel bilancio pluriennale della Regione al programma operativo 2.09.2.02 «Miglioramenti fondiari».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (9).

 

 

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.