L.R.
22 aprile 1985, n. 20 (1).
Ulteriori
provvidenze per la prosecuzione dell'attività di ripristino e di ricostruzione
delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 aprile 1985, n. 41.
Art.
1
Riapertura
del termine di cui all'art. 35 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Il
termine di cui all'art. 35 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, già
differito al 31 dicembre 1984 con il quinto comma dell'art. 1 della legge
regionale 13 giugno 1983, n. 19, viene riaperto con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Le
provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1° luglio 1981,
n. 34 non potranno essere concesse oltre il termine del 30 giugno 1986 (2) (3).
(2)
Per la proroga del termine vedi l'art. 1, L.R. 12 agosto 1986, n. 29 e l'art.
1, L.R. 21 gennaio 1987, n. 6.
(3)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
2
Riapertura
del termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio
1982, n. 26.
Il
termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio
1982, n. 26, prorogato da ultimo al 31 luglio 1984, con il quarto comma
dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, viene riaperto con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e differito al 31
gennaio 1986 (4).
La
fissazione del termine di cui al precedente comma riguarda le sole domande
regolarmente prodotte ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio
1980, n. 50, ammissibili a contributo sulla base delle disponibilità
finanziarie previste dal piano triennale di cui al successivo art. 10 (5).
(4)
Per la riapertura ulteriore del termine vedi l'art. 2, L.R. 12 agosto 1986, n.
29 e l'art. 2, L.R. 21 gennaio 1987, n. 6.
(5)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
3
Riapertura
del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34.
Il
termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34, come integrato dall'art. 8 della legge regionale 31 maggio 1982,
n. 26, viene riaperto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge e differito al 31 dicembre 1985 (6).
Per
i beni pervenuti ai sensi di quanto disposto dal precedente primo comma, i
Comuni provvedono a predisporre tempestivamente i piani integrativi ai piani
finanziari previsti dall'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
(7).
(6)
Per la proroga del termine vedi l'art. 3, L.R. 12 agosto 1986, n. 29.
(7)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
4
Modificazione
del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
(8).
Le
disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti, per
le concessioni di contributo disposte dai comuni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge (9).
(8)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 7, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(9)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
5
Modifica
dell'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
(10).
Il
nono comma dell'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è
abrogato. (11)
(10)
Aggiunge due periodi al secondo comma dell'art. 13, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(11)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
6
Sospensione
dei lavori.
1.
Nel caso in cui nel corso dei lavori di ripristino o di ricostruzione dei beni
di proprietà di privati o di enti pubblici economici iniziati nel rispetto di
quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 13, richiamato dal successivo
articolo 25 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, si verifichino cause
di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti
emanati da autorità competenti, copia dei provvedimenti stessi dovrà essere
tempestivamente trasmessa dai proprietari interessati al Comune competente.
2.
Il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai
fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 2
dell'articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
3.
Per le sospensioni già disposte, i provvedimenti di cui al comma 1 devono
essere trasmessi al Comune competente entro il 30 giugno 1992.
4.
Costituisce inoltre motivo di sospensione dei lavori anche l'approvazione di
varianti.
5.
Entro trenta giorni dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
per l'esecuzione della variante di cui al comma 4, i proprietari interessati
debbono avanzare istanza al competente Comune per il riconoscimento del periodo
di sospensione dei lavori che non può essere superiore:
a)
a quello necessario per la redazione, adozione ed approvazione della variante
per gli interventi ricompresi in piani di recupero;
b)
a quello che intercorre tra la data della richiesta di autorizzazione di cui al
comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19 ed il
rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per gli interventi non
ricompresi in piano di recupero;
c)
a quello che intercorre tra la data della richiesta di variante e quello del
rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per gli interventi che non
prevedono variazioni di partite di lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale 13 giugno 1983, n. 19.
6.
Nel caso di varianti già approvate, i proprietari interessati debbono avanzare
l'istanza di cui al comma 5 entro il 30 giugno 1992 (12) (13).
(12)
Articolo prima modificato dall'art. 2, L.R. 9 agosto 1988, n. 28 e dall'art.
11, L.R. 18 agosto 1989, n. 25 e poi così sostituito dall'art. 9, L.R. 27
gennaio 1992, n. 2.
(13)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
7
Elevazione
di contributi in favore di proprietari che convenzionino con il Comune la
locazione di alloggi in favore di sinistrati.
A
favore degli aventi diritto proprietari di immobili urbani e assimilati, i
quali in alternativa a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio
1982, n. 26, convenzionino con il Comune la locazione degli alloggi
ripristinati in favore di soggetti privi di abitazione in conseguenza del sisma
del 19 settembre 1979, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge
regionale 21 novembre 1983, n. 44, le aliquote percentuali sulla quota della
spesa ammissibile relativa agli interventi strutturali di cui all'art. 7, comma
secondo, punto 1, lettere A, B e C della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34,
sono rispettivamente elevate dall'80 per cento al 90 per cento, dall'80 per
cento al 90 per cento e dal 70 per cento all'80 per cento.
Le
aliquote percentuali di contributo sulla quota della spesa ammissibile,
relativa agli interventi per lavori di rifinitura, di cui all'art. 7, comma
secondo, punto 1, lettere A e B, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34,
sono rispettivamente elevate dal 50 per cento al 60 per cento e dal 30 per
cento al 40 per cento.
La
Giunta regionale, con propria delibera, approva lo schema tipo della
convenzione di cui al precedente primo comma.
Gli
interventi previsti dal presente articolo - da effettuarsi in conformità delle
previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 -
devono essere inseriti da ciascun Comune nell'elenco delle priorità, anche in
deroga a quanto stabilito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale
1° luglio
1981,
n. 34, fatta salva l'assoluta priorità nel caso degli interventi relativi alle
abitazioni abbandonate a causa dei danni subiti (14).
(14)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
8
Modifica
del sesto comma dell'art. 7 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Per
le concessioni di contributo disposte successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge la spesa ammissibile a contributo, di cui al sesto
comma dell'art. 7 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 è elevata a lire
70 milioni (15).
(15)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
9
Utilizzazione
di interessi.
Gli
interessi maturati sulle somme erogate ai sensi dell'art. 34 della legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34, e quelli che maturano sui finanziamenti
disposti dalla presente legge, sono utilizzati per le finalità di cui ai titoli
II e IV della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Ai
sensi dell'art. 44 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, il rendiconto
annuale deve specificare l'importo dei predetti interessi (16).
(16)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
10
Piano
triennale di ripartizione dei fondi.
Per
le finalità connesse con la concessione dei contributi di cui ai titoli II -
III e IV della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sulla scorta degli
elementi risultanti dai piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 della
legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, la Giunta regionale provvede alla
predisposizione di un piano triennale per la ripartizione dei fondi relativi
agli anni 1984, 1985 e 1986 nonché delle economie risultanti dalla gestione
della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34 e della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26.
In
attesa dell'approvazione del piano di cui al precedente comma viene disposta,
sulla base delle risultanze dei piani finanziari provvisori di cui all'art. 28
della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, una prima assegnazione dei fondi
come previsto nell'allegata tabella 1.
Nella
definizione del piano triennale la Giunta regionale procederà ai necessari
conguagli con riferimento alla prima assegnazione di cui al precedente comma.
L'erogazione
dei fondi in favore dei Comuni, ai fini della liquidazione di contributi a
privati o enti pubblici economici proprietari di immobili ripristinati o
ricostruiti, viene effettuata dalla Giunta regionale
nell'osservanza
delle procedure previste dall'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1981, n.
34, fatta salva la prima anticipazione stabilita dal successivo art. 11 (17).
(17)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
11
Anticipazione
di fondi in favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34.
In
favore dei Comuni di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34 che hanno provveduto alla concessione di contributi a
privati e enti pubblici economici - di cui al piano di ripartizione previsto
dall'ultimo comma dell'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 -
entro il termine del 31 dicembre 1984 stabilito dall'art. 35 della legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34, prorogato dall'ultimo comma dell'art. 1 della
legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, è disposta l'erogazione di
un'anticipazione di fondi nella misura indicata nella tabella 2 allegata alla
presente legge, per le finalità di concessione dei contributi di cui al Titolo
II della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 (18).
(18)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
12
Integrazioni
dell'art. 49 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
(19) (20).
(19)
Aggiunge due commi, dopo il primo, all'art. 49, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(20)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
13
Integrazione
del finanziamento relativo a contributi per spese tecniche.
Per
l'ulteriore concessione in favore dei Comuni delle spese tecniche di cui all'art.
42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è disposto un finanziamento di
L. 1.500.000.000.
Con
il finanziamento di cui al precedente primo comma sono altresì concessi
contributi in favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale
1° luglio 1981, n. 34, per la formazione dei piani di recupero, nonché per la
verifica dei requisiti di ammissibilità, per l'individuazione degli aventi
diritto, per la determinazione della spesa ammissibile a contributo e per la
realizzazione dei relativi progetti esecutivi, nell'ipotesi prevista dall'art.
20 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26.
Nei
limiti dei fondi disponibili la Giunta regionale provvede a predisporre due
distinti piani di spesa, sulla base delle preventive documentate esigenze dei
Comuni, rappresentate rispettivamente entro il 31 ottobre 1985 ed il 30 giugno
1986.
Resta
ferma la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 42 della legge regionale
1° luglio 1981, n. 34, in ordine alla concessione di anticipazioni.
Il
saldo dei contributi, con riguardo ai precedenti primo e secondo comma, viene
erogato sulla base di una documentata richiesta dei Comuni contenente
l'espressa dichiarazione di liquidazione delle spese (21).
(21)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
14
Integrazione
dell'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.
(22).
Le
disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 (23).
(22)
Aggiunge un comma all'art. 15, L.R. 26 maggio 1980, n. 50.
(23)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
15
Fondo
di rotazione a favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34, per l'esecuzione di lavori di demolizione di
edifici pericolanti non ricompresi nei piani di recupero.
Presso
la Regione è costituito un fondo di rotazione per l'anticipazione, nei territori
dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1° luglio 1981,
n. 34, delle spese necessarie per la demolizione totale o parziale di edifici
di proprietà privata, non ricompresi nei piani di recupero, resi pericolanti a
causa del sisma del 19 settembre 1979, per i quali sia stata emessa ordinanza
volta a tale finalità ai sensi dell'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.
L'erogazione
dei finanziamenti di cui al precedente comma sarà effettuata, sulla base di
istanza documentata dal Comune interessato, con delibera della Giunta
regionale, tenuto conto anche delle esigenze di tutela ambientale, storica,
architettonica ed artistica.
Le
somme recuperate dai Comuni a carico dei soggetti interessati, successivamente
all'esecuzione degli interventi di cui al primo comma, dovranno essere
riversate tempestivamente alla Regione ai fini dell'impiego per le finalità
previste dal presente articolo (24).
(24)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
16
Integrazione
della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25.
Per
gli interventi di riparazione e di ricostruzione di opere e beni colpiti dagli
eventi sismici degli anni 1982 e 1984 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 (25).
(25)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Art.
17
Norma
finanziaria.
Per
l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa a valere sulla quota di lire 210 miliardi assegnata alla regione
dell'Umbria sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;
1)
L. 74.081.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio
dell'esercizio 1985 e L. 98.892.000.000 a carico del bilancio 1986 per il
rifinanziamento degli interventi recati dalle L.R. 11 giugno 1979, n. 24, L.R.
26 maggio 1980, n. 50 e L.R. 1° luglio 1981, n. 34, come indicato nella tabella
n. 3 allegata alla presente legge;
2)
L. 610.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio
preventivo regionale dell'esercizio 1985 per le finalità di cui all'art. 15
della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, con iscrizione al cap. 5874, di
nuova istituzione, denominato: «Rimborso di spese, per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate ai comuni in materia di provvidenze in favore
di privati per l ripristino dei beni danneggiati dagli eventi sismici
antecedenti all'anno 1978» (codice SIR 1115221027);
3)
L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio
dell'esercizio 1985 per le finalità di cui all'articolo 15 della presente
legge, con iscrizione al cap. 7046, di nuova istituzione, denominato: «Fondo di
rotazione a favore dei comuni di cui alla tabella A allegata alla legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34, per l'esecuzione di lavori di demolizione di
edifici pericolanti non ricompresi nei piani di recupero» (codice SIR 1127430726).
I
rientri delle some erogate sul predetto fondo saranno imputati al cap. 2116, di
nuova istituzione dello stato di previsione delle entrate del bilancio
regionale, denominato: «Rientro delle some erogate sul fondo di rotazione a
favore dei comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1° luglio
1981, n. 34, per l'esecuzione di lavori di demolizione di edifici pericolanti»,
e saranno reimpiegati per le stesse finalità.
La
reiscrizione in bilancio degli stessi sarà effettuata dalla giunta regionale.
Nel
fondo globale per provvedimenti legislativi in corso di cui al cap. 9700 dello
stato di previsione della spesa di bilancio regionale vengono accantonate le
seguenti quote dell'assegnazione di cui al primo comma del presente articolo:
1)
L. 9.609.000.000 in termini di competenza e di cassa nel bilancio
dell'esercizio 1985, con destinazione;
a)
quanto a L. 7.609.000.000 al rifinanziamento degli interventi recati dalla
legge regionale 11 novembre 1980, n. 70;
b)
quanto a L. 2.000.000.000 per la realizzazione di impianti di interesse comune
a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19
settembre 1979 e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche
calamità ed eventi straordinari;
2)
L. 26.508.000.000 nel bilancio dell'esercizio 1986 con destinazione:
a)
quanto a L. 20.391.000.000 agli interventi di cui al precedente punto 1),
lettera a);
b)
quanto a L. 2.000.000.000 agli interventi di cui al precedente punto 1),
lettera b);
c)
quanto a L. 4.117.000.000 al rifinanziamento degli interventi recati dalla
presente legge e agli interventi di cui al precedente punto 1), lettera b).
(26).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione (27).
(26)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1985, approvato con L.R. 21 gennaio 1985, n. 4.
(27)
Il presente articolo era stato, in un primo momento, abrogato dall'art. 6,
comma 2, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente il suddetto
comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza del presente articolo,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
Tabella
Allegata N. 1 (art. 10)
Prima
assegnazione dei fondi ai Comuni di cui alla tabella A) allegata alla legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34, contributi a privati e ad enti pubblici economici.
ComuniAssegnatoNorcia13.250.000.000Cascia8.000.000.000Preci3.500.000.000Sellano3.300.000.000Cerreto
di Spoleto3.000.000.000S. Anatolia di Narco1.200.000.000Vallo di
Nera1.500.000.000Poggiodomo1.000.000.000Monteleone di
Spoleto2.100.000.000Scheggino1.000.000.000Ferentillo2.150.000.000Totale40.000.000.000
Tabella
Allegata N. 2 (art. 11)
Erogazione
fondi ai Comuni di cui alla tabella A) allegata alla legge regionale 1° luglio
1981, n. 34, su impegni assunti al 31 dicembre 1984 per contributi concessi ai
privati ed agli enti pubblici economici.
ComuniAssegnatoNorcia3.820.000.000Cascia2.896.000.000Preci1.065.000.000Cerreto
di Spoleto1.040.000.000Sellano1.000.000.000Monteleone di
Spoleto1.970.000.000S.
Anatolia di Narco460.000.000Vallo di Nera440.000.000Poggiodomo200.000.000Scheggino215.000.000Ferentillo2.515.000.000Totale15.621.000.000
Tabella
allegata n. 3 - (Art. 17)
Rifinanziamento
interventi recati dalle L.R. n. 24/1979, L.R. n. 50/1980 e L.R. n. 34/1981
CapitoloOggetto
Legge regionaleAnno 1985Anno
1986rifinanziata(competenza(competenza)Riferim.(Art.)e cassa)bil.
Plur.N.DataArtt.285 1.06.1.01.1Spesa per l'assunzione di personale
straordinario a tempo determinato per provvedere ai compiti connessi alle
operazioni di soccorso e all'avvio dell'attività di ricostruzione nelle zone
della
Valnerina
colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi L.R.
26/5/1980,
n. 50 (L.R. 1.7.1981, n. 34)5026.5.198028, 2° c.1.200.000.000-465
4.24.2.07.1Spese generale e d'ufficio connesse alla gestione delle provvidenze
legislative regionali in favore delle zone colpite dal sisma del 19.9.1979 e
successivi (L.R. 1.7.1981, n. 34)341.7.198150100.000.000200.000.0001501
4.24.2.02.1Spese per lo smontaggio, il trasporto e il deposito in apposito
centro dei mini alloggi prefabbricati(L.R. 11.6.1979, n. 24) ...2411.6.19792
lett. 2-1.500.000.0005875 4.24.2.04.1Contributi a favore dei Comuni di cui alla
tab. A) allegata alla L.R. approvata con Delib. cons. del 27.5.1981 n. 236 per
la formazione dei piani di recupero nonché per la verifica dei requisiti di
ammissibilità per la individuazione degli aventi diritto, per la determinazione
degli aventi diritto, per la determinazione della spesa ammissibili e a
contributo, per la realizzazione dei progetti esecutivi nell'ambito dei piani
di recupero e nei limiti fissati dalle tab. A) e B), allegate alla
deliberazione C.R. del 2.2.1981, n. 135 (L.R.1.7.1981, n.
34)341.7.198142500.000.0001.000.000.0005877 4.24.2.04.1Contributi a favore dei
Comuni di cui alla tab. A) allegata alla L.R. approvata con deliberazione
consiliare del 27.5.1981, n. 236 per l'istruttoria delle domande ai sensi del
terzo comma dell'art. 8 della L.R. 26.5.1980, n. 50, limitatamente agli
immobili non compresi nei piani di recupero (L.R. 34/1981)341.7.198142200.000.000200.000.0005878
4.24.2.05.1Contributo a favore dei Comuni di cui alla tab. B) allegata alla
L.R. approvata con Delib. cons. del 27.5.1981, n. 236 per l'istruttoria delle
domande ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della L.R. 26.5.1980, n. 50 (L.R. n.
34/1981)341.7.19814234.000.000-5993 4.24.2.04.1Contributo straordinario a fondo
perduto a favore dei Comuni di cui alla tab. A) allegata alla L.R. approvata
con Delib. cons. del 27.5.1981, n. 236 nelle spese di funzionamento necessarie
per l'esercizio della delega delle funzioni di cui al Tit.II di tale legge
(L.R. n. 34/1981)341.7.1981461.700.000.0002.995.000.0005994
4.24.2.05.1Contributo straordinario a fondo perduto a favore dei Comuni di cui
alla tab. B) allegata alla legge regionale approvata con del. cons. del
27.5.1981, n. 236 nelle spese di funzionamento necessarie per l'esercizio della
delega delle funzioni di cui al titolo III di tale legge (L.R. 1.7.1981, n.
34)341.7.198146157.000.000-7043 4.24.2.04.2Contributo a fondo perduto a favore
dei privati e di Enti pubblici economici sulla spesa ritenuta ammissibile per
il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà situati nei
comuni della Valnerina indicati nella tab. A) allegata alla L.R. approvata con
Delib. cons. del 27.5.1981, n. 236 ivi compresi i contributi di cui all'art. 8
di tale legge (L.R. 34/1981)341.7.19817-850.520.000.00070.317.000.0008545
4.24.2.03.2Spese per opere di pronto intervento eseguite direttamente dalla
Regione mediante acquisto ed installazione di prefabbricati nonché costruzione
di linee elettriche e telefoniche nelle zone colpite dagli eventi sismici del
19.9.1979 e successivi (L.R. 50/80 e n. 70/80)5026.5.198023200.000.000-8905
4.24.2.04.2Contributi straordinari per l'esecuzione di opere di consolidamento
degli abitati situati nei comuni della Valnerina indicati nella tab. A)
allegata alla L.R. approvata con Delib. cons. del 27.5.1981, n. 236 (L.R.
34/1981)341.7.198116-150.000.0008906 4.24.2.04.2Contributi straordinari per
l'attuazione degli interventi di cui all'art. 12 della L.R. 5.12.1978, n. 65 in
dipendenza degli eventi sismici del 19.9.1979 nei comuni di cui alla tab. A)
allegata alla L.R. approvata con Delib. cons. del 27.5.1981, n. 236 (L.R.
34/1981)341.7.1981171.000.000.0002.000.000.0008907 4.24.2.04.2Contributi a
fondo perduto a favore dei Comuni e degli Enti pubblici non economici per il
ripristino o la ricostruzione di immobili e opere pubbliche ricadenti nei
territori dei Comuni di cui alla tab. A) allegata alla L.R. approvata con
Delib. cons. del 27.5.1981, n. 236 (L.R.
34/1981)341.7.19812713.000.000.00019.000.000.0008908 4.24.2.05.2Contributi a
fondo perduto a favore dei Comuni e degli Enti pubblici non economici nella
spesa per il ripristino o la ricostruzione di immobili o opere pubbliche ricadenti
nei territori dei comuni di ci alla tab. B) allegata alla L.R. approvata con
Delib. cons. del 27.5.1981, n. 236 (L.R.
34/1981)341.7.1981275.470.000.0001.530.000.000Totali
L.74.081.000.00088.892.000.000