L.R. 22 aprile 1985, n. 22 (1).

Interventi a favore dell'associazionismo culturale.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 aprile 1985, n. 41.

 

 

Art. 1

 

La Regione dell'Umbria in attuazione dei princìpi del proprio Statuto, riconosce il ruolo e l'attività svolta dall'associazionismo in quanto manifestazione di impegno civile, politico e culturale tendente a favorire i processi di democrazia, di qualificazione e di promozione civile.

La Regione dell'Umbria riconosce inoltre la funzione svolta dall'associazionismo per l'estensione delle forme di partecipazione e di espressione politica e culturale. A tal fine la Regione favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative associative, riconoscendone la funzione determinante anche ai fini di un più significativo rapporto con le istituzioni.

 

 

Art. 2

 

La Regione favorisce e sostiene le iniziative e le attività dell'associazionismo avvalendosi delle norme e dei finanziamenti previsti nelle leggi regionali di settore.

La Regione favorisce inoltre le iniziative degli enti locali e delle loro associazioni rivolte alla valorizzazione, diffusione e qualificazione delle forme associative locali.

Ai fini della presente legge la Regione considera l'associazionismo culturale maggiormente rappresentativo operante nel territorio regionale.

 

 

Art. 3

 

La Regione allo scopo di valorizzare e sostenere le iniziative e le attività promosse dall'associazionismo culturale, ne favorisce i processi informativi, di conoscenza e di partecipazione.

A tale scopo:

a) promuove e realizza, in accordo con i soggetti interessati, il censimento regionale delle associazioni culturali e delle loro attività;

b) favorisce la definizione di convenzioni per la gestione di progetti e servizi culturali;

c) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi e legislativi di interesse dell'associazionismo nelle forme previste dalla normativa vigente;

d) favorisce e garantisce la presenza diretta delle associazioni culturali maggiormente rappresentative negli organismi consultivi e di partecipazione previsti dalla legislazione regionale;

e) sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo, collaborando con consulenze tecniche e progettuali, e favorendo la diffusione dei dati informativi e di documentazione.

 

 

Art. 4

 

La Regione sostiene l'associazionismo culturale maggiormente rappresentativo tramite l'erogazione di contributi finalizzati a favorire la dotazione di idonee sedi ed attrezzature nonché a soddisfare le esigenze derivanti dal funzionamento delle strutture organizzative.

 

 

Art. 5

 

I requisiti necessari per beneficiare dei contributi previsti dall'art. 4 sono: la natura privatistica delle associazioni di cui all'art. 2, terzo comma, la democraticità della vita interna, la volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, l'assenza dei fini di lucro, la pubblicità degli atti e dei registri, la rilevanza e quantità delle iniziative realizzate e di quelle proposte, la presenza organizzata diffusamente nel territorio regionale, con apposite sedi.

 

 

Art. 6

 

Le associazioni culturali provvedono a presentare domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Le domande devono essere corredate della documentazione statutaria dei requisiti di cui all'art. 5.

Devono inoltre contenere una relazione e una documentazione sull'attività svolta, i programmi di attività, nonché l'indicazione del numero dei soci, delle basi associative e delle sedi dell'associazione corredate dai certificati di affiliazione.

 

 

Art. 7

 

La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, sentita la Consulta regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/1981 che provvederà ad articolarsi in apposita commissione per i problemi dell'associazionismo culturale e previo parere della competente commissione

consiliare, provvede al riparto di contributi per i fini indicati all'art. 4, di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

 

 

Art. 8

 

I soggetti individuati in base al piano di riparto di cui all'art. 7 sono tenuti a produrre entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'erogazione del contributo idonea resocontazione sull'utilizzazione delle somme erogate.

La corretta rendicontazione di cui al comma precedente costituisce elemento determinante per la concessione di successivi contributi.

 

 

Art. 9

 

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 1007 (codice SIR 1116220606) - di nuova istituzione - denominato «Contributo ed interventi regionali per favorire l'associazionismo a carattere culturale» (2).

All'onere predetto si fa fronte:

quanto a lire 100 milioni mediante utilizzo - ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1977, n. 23 - di quota della disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 (elenco n. 2, numero d'ordine 9);

quanto a lire 200 milioni mediante utilizzo di quota dello stanziamento iscritto al fondo globale dello stesso cap. 6120 dello stato di previsione dalla spesa del bilancio 1985.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 a norma dell'art. 28, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Per gli anni dal 1986 in poi l'entità della spesa per le finalità di cui alla presente legge sarà autorizzata con la legge di bilancio nei limiti delle somme a tale scopo stanziate nel bilancio pluriennale della Regione al programma 6.12.2.05.

 

(2) Comma così modificato dall'art. 23, L.R. 10 aprile 1986, n. 14.

 

 

Art. 10

 

Per l'utilizzo dello stanziamento per l'anno 1985 i soggetti di cui all'art. 4 possono presentare domanda con le modalità di cui all'art. 6, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono tenuti a presentare la rendicontazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 8.