L.R.
26 aprile 1985, n. 23 (1).
Applicazione
dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di abusivismo e
condono edilizio.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 maggio 1985, n. 50.
Art.
1
La
presente legge disciplina la modifica del contributo di concessione in
applicazione del secondo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, nonché la corresponsione di un contributo per oneri di urbanizzazione in
applicazione del terzo comma del citato art. 37.
I
contributi, determinati in conformità della presente legge, sono corrisposti ai
Comuni dai soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
Art.
2
Il
contributo di concessione, di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, relativo alle opere abusive ultimate così come definite
all'art. 31 della stessa legge, dopo il 29 gennaio 1977 ed entro il 1° ottobre
1983, è determinato come ai successivi commi.
Il
contributo di concessione, dovuto ai sensi degli artt. 5, 6 e 10 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, determinato dai Comuni in applicazione del D.P.G.R. 13
giugno 1977, n. 569, del D.P.G.R. 16 febbraio 1978, n. 149, del D.P.G.R. 30
aprile 1980, n. 362 e del D.P.G.R. 30 aprile 1980, n. 363, rimane immutato per
le seguenti categorie di opere abusive:
a)
opere di edilizia residenziale o turistica di superficie complessiva superiore
a mq. 300;
b)
opere di edilizia qualificabile di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 o
classificata catastalmente A/1.
Qualora
non ricorrano le condizioni di cui al comma che precede, lo stesso contributo
di concessione è diminuito:
1)
del 50 per cento per gli aventi titolo alla sanatoria di cui alla legge 28
febbraio 1985, n. 47, che abbiano realizzato opere abusive per le quali siano
stati richiesti i benefici di cui alla legge 30 aprile 1980, n. 115 e alla
legge 21 luglio 1984, n. 363 e normative regionali di applicazione, nonché nei
casi di costruzioni abusive eseguite o acquistate al solo scopo di essere
destinate a prima abitazione da parte del richiedente, che risulti risiedervi
alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 medesima;
2)
del 30 per cento in tutti gli altri casi.
Art.
3
Il
contributo per opere di urbanizzazione di cui al terzo comma dell'art. 37 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativo alle opere abusive realizzate dopo il
1° settembre 1967 ed entro il 29 gennaio 1977, è determinato in misura pari a
quello previsto in applicazione del D.P.G.R. 13 giugno 1977, n. 569 e del
D.P.G.R. 30 aprile 1980, n. 362, per le seguenti categorie:
a)
opere di edilizia residenziale o turistica di superficie complessiva superiore
a mq. 300;
b)
abitazioni qualificabili di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 o
classificate catastalmente A/1.
Sono
escluse dalla corresponsione del contributo le altre categorie di opere.
Art.
4
Per
lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge le competenze
dell'ufficio urbanistica e beni ambientali, dell'area operativa: Assetto del
territorio, come previste all'allegato A/8 - n. 1 alla legge regionale 17
agosto 1984, n. 41, sono integrate con le seguenti attribuzioni:
«-
di curare gli adempimenti connessi alla vigilanza ed al controllo dell'attività
urbanistica - edilizia anche in applicazione della legge 28 febbraio 1985, n.
47».
Tenuto
conto delle necessità operative attinenti all'esercizio delle funzioni di cui
al comma precedente, la Giunta regionale provvede alla integrazione della
dotazione organica assegnata, ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 17
agosto 1984, n. 41, all'Ufficio urbanistica e beni ambientali, nonché
all'articolazione della struttura, nei modi e con i criteri di cui al sesto
comma dell'art. 11 della predetta legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.