L.R. 26 aprile 1985, n. 24 (1).

Rettifica della tabella allegata alla legge regionale 3 dicembre 1984, n. 47.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1985, n. 45.

 

 

Articolo unico

 

Gli importi di lire 100.000 indicati nella tabella allegata alla legge regionale 3 dicembre 1984, n. 47, in corrispondenza del numero d'ordine 16), punto 3), «Centri privati di produzione di selvaggina (articoli 6 e 24 legge n. 968/1977 - art. 10 legge regionale n. 1/1980» sono sostituiti con gli importi di lire 240.000.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1985.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.