L.R.
26 aprile 1985, n. 24 (1).
Rettifica
della tabella allegata alla legge regionale 3 dicembre 1984, n. 47.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1985, n. 45.
Articolo
unico
Gli
importi di lire 100.000 indicati nella tabella allegata alla legge regionale 3
dicembre 1984, n. 47, in corrispondenza del numero d'ordine 16), punto 3),
«Centri privati di produzione di selvaggina (articoli 6 e 24 legge n. 968/1977
- art. 10 legge regionale n. 1/1980» sono sostituiti con gli importi di lire
240.000.
La
presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1985.
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.