L.R.
26 aprile 1985, n. 25 (1).
Modificazioni
ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 - Contributi alle
Cooperative di abitazione - e della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 -
Interventi straordinari a favore di Cooperative edilizie - già modificata ed
integrata con legge regionale 17 agosto 1983, n. 37.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1985, n. 45.
TITOLO
I
Modificazioni
ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60
Art.
1
I
contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio
1980, n. 60 sono erogati a favore delle cooperative edilizie già assegnatarie
del finanziamento regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art.
2
(2).
(3).
(4).
(2)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 1, L.R. 29 maggio 1980, n. 60.
(3)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 1, L.R. 29 maggio 1980, n. 60.
(4)
Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1, L.R. 29 maggio 1980, n. 60.
Art.
3
L'art.
6 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60, è abrogato.
(5).
(5)
Sostituisce l'art. 7, L.R. 29 maggio 1980, n. 60.
TITOLO
II
Ulteriore
finanziamento e modifica della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 già
modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37
Art.
4
Le
cooperative edilizie, per beneficiare dei contributi previsti dalla legge
regionale 8 marzo 1982, n. 11, modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983,
n. 37, dovranno presentare domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Alla
domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista dall'art. 3, primo e
secondo comma, della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, modificata dalla
legge regionale 17 agosto 1983, n. 37.
Entro
i 30 giorni successivi la Giunta regionale procede all'individuazione delle
cooperative ammissibili al contributo.
Art.
5
(6).
(7).
(6)
Sostituisce il primo comma dell'art. 1, L.R. 8 marzo 1982, n. 11.
(7)
Sostituisce l'art. 4, L.R. 8 marzo 1982, n. 11.
TITOLO
III
Norma
finanziaria
Art.
6
Per
l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 29 maggio 1980, n. 60, come
modificata con la presente, è autorizzato, per l'anno 1985 il limite di impegno
di lire 293.500.000. Le annualità di pari importo sono iscritte al cap. 7007
dei bilanci regionali degli anni dal 1985 al 1994.
La
quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1985 costituirà
economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi
successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 1995
in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti
dopo il 1994.
All'onere
annuale, di cui al primo coma, si fa fronte con lo stanziamento esistente al
cap. 7007 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il
1985 e al programma operativo 4.21.2.03 del bilancio pluriennale 1985/1986.
La
disponibilità di lire 106.500.000, esistente sullo stanziamento del cap. 7007
dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, è destinata alla
concessione, in forma attualizzata, dei contributi di cui all'art. 3 della
presente legge.
La
norma finanziaria contenuta nell'art. 10 della legge regionale 29 maggio 1980,
n. 60 è soppressa.
Per
gli interventi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 - come
modificata ed integrata con la legge regionale 7 agosto 1983, n. 37 e con la
presente - è autorizzato, per l'anno 1985, un ulteriore limite di impegno di
lire 150.000.000. Le annualità di pari importo sono iscritte al cap. 7001 die
bilanci regionali degli anni dal 1985 al 1994.
È
applicabile il disposto di cui al precedente secondo comma.
Al
predetto onere annuo di lire 150.000.000 si fa fronte mediante riduzione di
pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 9041 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 1985 e al programma operativo 4.21.2.04 del bilancio
pluriennale 1985/1986.
Il
limite di impegno autorizzato a carico del cap. 9041 con l'art. 4 della legge
di bilancio 7 aprile 1982, n. 17, è ridotto di lire 150.000.000. (8).
(8)
Il presente comma, che si omette, apporta modifiche al bilancio di previsione
per il 1985, approvato con L.R. 21 gennaio 1985, n. 4.