L.R.
26 aprile 1985, n. 27 (1).
Norme
transitorie per l'esercizio delle attività di cava e integrazione della legge
regionale 8 aprile 1980, n. 28 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1985, n. 45.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000,
n. 2.
Art.
1
[Per
le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 8
aprile 1980, n. 28, ancora in esercizio e non autorizzate, ivi comprese quelle
ricadenti nelle aree vincolate in applicazione della legge regionale 29
dicembre 1983, n. 52, il coltivatore deve presentare, entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, istanza che abilita
provvisoriamente all'esercizio dell'attività di cava fino al rilascio
dell'autorizzazione o al diniego motivato della stessa.
L'istanza
è disciplinata dall'art. 5 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 ad
esclusione del punto e) del secondo comma.
Decorsi
inutilmente 120 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che il Comune
abbia provveduto sulla stessa, la Giunta regionale si sostituisce nel
compimento degli atti.
Ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi, copia dell'istanza e
della documentazione allegata, compresa la richiesta di nulla osta ove
l'istanza stessa sia relativa a zone vincolate, deve essere trasmessa a cura
del coltivatore alla Giunta regionale così come il Comune deve trasmettere
immediatamente allo stesso organo, copia del provvedimento adottato.
Nei
casi di mancata presentazione dell'istanza, di diniego dell'autorizzazione o di
mancata approvazione dell'apposita variante allo strumento urbanistico di cui
al successivo articolo, il Comune ordina al coltivatore di cessare ogni
attività estrattiva] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
2
[Qualora
la cava abbia le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 3 della legge
regionale 8 aprile 1980, n. 28 e sia ubicata in zona a ciò non espressamente
destinata dallo strumento urbanistico vigente, il rilascio da parte del comune
dell'autorizzazione, ai sensi del precedente articolo, costituisce adozione di
variante dello strumento urbanistico vigente.
Le
procedure per l'adozione della variante di cui al precedente comma sono svolte
secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n.
167.
Le
stesse disposizioni si applicano anche nel caso di esercizio dei poteri
sostitutivi da parte della Giunta regionale di cui al precedente art. 1] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
3
[I
nulla osta, conseguenti ai vincoli posti da norme statali o regionali,
eventualmente necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
precedente art. 1, sono resi, ad esclusione di quelli di competenza statale,
entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Ai
fini della presente legge non si applica l'art. 8 della legge regionale 8
giugno 1984, n. 29] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
4
[
(6)] (7).
(6)
Aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 3, L.R. 8 aprile 1980, n. 28.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Art.
5
[Non
sono autorizzabili nuove attività di cave e torbiere che comportino impianti
fissi o che abbiano carattere di continuità o di permanenza se non previste
come zonizzazione urbanistica dal piano urbanistico comprensoriale di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 1,
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.