L.R. 26 aprile 1985, n. 31 (1).

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 recante il nuovo ordinamento degli Uffici regionali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1985, n. 46, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[ (3)] (4).

 

(3) Sostituisce i numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 33, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[All'allegato «A» alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui all'allegato n. 1 alla presente legge] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[L'allegato n. 2 alla presente legge sostituisce l'allegato «B» alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, di identica denominazione.

 (6)] (7).

 

(6) Comma abrogato dall'art. 14, L.R. 22 agosto 1986, n. 40.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[ (8).

 (9).

Al primo comma dell'art. 86 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, la parola «consiliare» è soppressa.

 (10)] (11).

 

(8) Sostituisce il primo comma dell'art. 58, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.

(9) Sostituisce l'unico comma dell'art. 85, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.

(10) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 86, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[I concorsi speciali di cui al terzo comma dell'art. 86 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e all'art. 43 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, sono indetti ed espletati entro il 31 dicembre 1985, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1984, dei requisiti prescritti per l'ammissione] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[In sede di presentazione del bilancio pluriennale 1986-1988, e comunque non oltre la scadenza del primo anno di applicazione della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, la Giunta regionale comunica, al fine di proporre eventuali modifiche, al Consiglio, oltre allo stato della struttura organizzativa degli uffici regionali, degli enti e degli istituti regionali e delle associazioni intercomunali e alla consistenza del personale in servizio, i risultati della verifica di cui all'art. 82, settimo comma, della predetta legge, in particolare per quanto attiene all'ordinamento e all'articolazione delle qualifiche dirigenziali] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

 

[Alla maggiore spesa per l'attuazione della presente legge, valutata in lire 100 milioni per l'anno 1985, si fa fronte con quota della disponibilità esistente negli stanziamenti dei capitoli 280 e 281 del bilancio dell'esercizio in corso.

Alla maggiore spesa valutata in lire 500 milioni per l'anno 1986 si fa fronte con quota della disponibilità esistente nella previsione del bilancio pluriennale 1985/1986, ai programmi di attività 1.06.1.01 e successivi] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato n. 1 (15) (16)

 

(15) Modifica ed integra l'allegato A alla L.R. 17 agosto 1984, n. 41, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 della presente legge.

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato n. 2 (17) (18)

 

 

 

(17) Sostituisce l'allegato B alla L.R. 17 agosto 1984, n. 41, in virtù di quanto disposto dall'art. 3 della presente legge.

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.