L.R.
26 aprile 1985, n. 33 (1).
Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69,
recante norme sul sistema formativo regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1985, n. 46, edizione straordinaria.
Art.
1
(2).
(2)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 19, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.
Art.
2
(3).
(3)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 19-quater, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.
Art.
3
(4).
Gli
operatori iscritti all'I.N.P.S. potranno optare per il mantenimento
dell'iscrizione dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia,
invalidità e superstiti.
L'opzione
dovrà essere presentata a pena di decadenza entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
(4)
Aggiunge due commi all'art. 19-quinquies, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.
Art.
4
(5).
(5)
Sostituisce con due commi l'originario quarto comma dell'art. 19-sexies, L.R. 21
ottobre 1981, n. 69.
Art.
5
(6).
(6)
Sostituisce con due commi l'originario quinto comma dell'art. 19-sexies, L.R. 21
ottobre 1981, n. 69.
Art.
6
Per
l'anno 1985, la spesa per la retribuzione del personale impiegato a norma della
presente legge, è Autorizzata nell'importo di L. 4.225.000.000, di ci L.
700.000.000 - occorrenti per il personale adibito alla formazione degli
operatori sanitari - con finanziamento a carico della quota del fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione Umbria.
L'onere
complessivo di cui al precedente comma è imputato ai seguenti capitoli dello
stato di previsione della spesa del bilancio 1985:
quanto
a L. 3.525.000.000, al cap. 280 per L. 2.750.000.000 e al cap. 281 per L.
775.000.000;
quanto
a L. 546.000.000 al cap. 2000 (categ. econ. 2a), di nuova istituzione
denominato: «Retribuzione del personale regionale adibito alla formazione degli
operatori sanitari» (codice SIR 1112110805);
quanto
a L. 154.000.000 al cap. 2001 (categ. econ. 2a), di nuova istituzione,
denominato: «Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico della
Regione per il personale adibito alla formazione degli operatori sanitari»
(codice SIR 1112210805). (7).
Il
secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come
sostituito con l'art. 6 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, è
soppresso. gli impegni assunti ed i mandati emessi prima dell'entrata in vigore
della presente legge e per gli scopi della stessa, a carico dei capitoli
indicati in detta norma, sono trasferiti ai capitoli di cui al precedente
secondo comma.
Dal
1986 in poi l'entità della spesa per le finalità di cui alla presente legge
sarà determinata con i bilanci dei relativi esercizi.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(7)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1985, approvato con L.R. 21 gennaio 1985, n. 4.