L.R.
26 aprile 1985, n. 35 (1).
Istituzione
della Conferenza delle autonomie locali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1985, n. 46.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 24, L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.
Art.
1
Istituzione.
[È
istituita la conferenza permanente della Regione e delle autonomie locali, con
compiti di informazione, di consultazione, di studio e di raccordo sui problemi
di interesse comune tra Regione ed enti locali] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 24, L.R. 14
ottobre 1998, n. 34.
Art.
2
Attribuzioni.
[La
conferenza ha il fine di promuovere il coordinamento e il concorso tra i vari
livelli istituzionali alla elaborazione e alla definizione del piano regionale
di sviluppo e dei suoi programmi e progetti attuativi, in attuazione dell'art.
16 dello statuto, nonché di favorire l'ordinato svolgimento delle funzioni
delegate.
La
conferenza esamina, in particolare:
a)
gli indirizzi della legislazione regionale concernente la delega e l'organizzazione
sub-regionale, nonché gli interventi promozionali atti a favorire le forme
associative e di cooperazione fra gli enti locali;
b)
le linee generali in ordine alla definizione degli obiettivi della
programmazione regionale, nonché gli schemi dei piani, programmai e progetti
regionali;
c)
gli schemi dei bilanci annuale e pluriennale della Regione, anche al fine del
loro coordinamento con i bilanci degli enti locali e della valutazione di
reciproca coerenza;
d)
i criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo
e coordinamento, nonché gli schemi delle direttive per l'esercizio da parte
degli enti locali e delle loro associazioni delle funzioni delegate o
sub-delegate.
e)
i dati informativi e conoscitivi fondamentali relativi all'attività degli enti
locali;
f)
il rapporto sullo stato delle autonomie locali.
Le
attribuzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate mediante l'adozione di
pareri e proposte] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 24, L.R. 14
ottobre 1998, n. 34.
Art.
3
Composizione.
[La
conferenza permanente è composta:
a)
dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
b)
dagli Assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio e
affari istituzionali;
c)
dai Presidenti delle amministrazioni provinciali;
d)
dai Presidenti della comunità montane;
e)
dai Presidenti delle assemblee delle associazioni dei comuni;
f)
da cinque sindaci nominati dall'A.N.C.I. regionale.
Possono
partecipare ai lavori della conferenza i Consiglieri regionali e i sindaci,
nonché gli Assessori regionali che, in relazione agli argomenti iscritti
all'ordine del giorno siano invitati dal Presidente, previa deliberazione della
conferenza permanente.
La
conferenza adotta un regolamento interno con cui disciplina il proprio
funzionamento.
I
compiti di segreteria tecnica della conferenza sono assicurati dalle strutture
regionali competenti in materia di enti locali e programmazione.
Svolge
le funzioni di segretario un dirigente regionale designato dalla Giunta
regionale.
La
segreteria tecnica, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi della
collaborazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle strutture
organizzative che, nelle varie amministrazioni, sono preposti agli affari
sottoposti all'esame della conferenza.
Alla
costituzione della conferenza permanente provvede, con proprio decreto, il
Presidente della Giunta regionale. La conferenza dura in carica fino allo
scioglimento del Consiglio regionale] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 24, L.R. 14
ottobre 1998, n. 34.
Art.
4
Convocazione.
[La
conferenza è convocata dal Presidente, ordinariamente, almeno ogni sei mesi.
Può,
inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o lo
richiedano, con l'indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno,
almeno un terzo dei suoi componenti.
Il
Presidente invia ai componenti della conferenza, almeno dieci giorni prima
della riunione, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, nonché
l'eventuale relazione sugli orientamenti della Giunta regionale in ordine alle
questioni poste all'ordine del giorno] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 24, L.R. 14
ottobre 1998, n. 34.
Art.
5
Relazione
al Consiglio.
[Il
Presidente della Giunta riferisce al Consiglio regionale sui risultati delle
singole sessioni di lavoro della conferenza] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 24, L.R. 14
ottobre 1998, n. 34.