L.R. 26 aprile 1985, n. 35 (1).

Istituzione della Conferenza delle autonomie locali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1985, n. 46.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 24, L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.

 

 

Art. 1

Istituzione.

 

[È istituita la conferenza permanente della Regione e delle autonomie locali, con compiti di informazione, di consultazione, di studio e di raccordo sui problemi di interesse comune tra Regione ed enti locali] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 24, L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.

 

 

Art. 2

Attribuzioni.

 

[La conferenza ha il fine di promuovere il coordinamento e il concorso tra i vari livelli istituzionali alla elaborazione e alla definizione del piano regionale di sviluppo e dei suoi programmi e progetti attuativi, in attuazione dell'art. 16 dello statuto, nonché di favorire l'ordinato svolgimento delle funzioni delegate.

La conferenza esamina, in particolare:

a) gli indirizzi della legislazione regionale concernente la delega e l'organizzazione sub-regionale, nonché gli interventi promozionali atti a favorire le forme associative e di cooperazione fra gli enti locali;

b) le linee generali in ordine alla definizione degli obiettivi della programmazione regionale, nonché gli schemi dei piani, programmai e progetti regionali;

c) gli schemi dei bilanci annuale e pluriennale della Regione, anche al fine del loro coordinamento con i bilanci degli enti locali e della valutazione di reciproca coerenza;

d) i criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, nonché gli schemi delle direttive per l'esercizio da parte degli enti locali e delle loro associazioni delle funzioni delegate o sub-delegate.

e) i dati informativi e conoscitivi fondamentali relativi all'attività degli enti locali;

f) il rapporto sullo stato delle autonomie locali.

Le attribuzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate mediante l'adozione di pareri e proposte] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 24, L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.

 

 

Art. 3

Composizione.

 

[La conferenza permanente è composta:

a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

b) dagli Assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio e affari istituzionali;

c) dai Presidenti delle amministrazioni provinciali;

d) dai Presidenti della comunità montane;

e) dai Presidenti delle assemblee delle associazioni dei comuni;

f) da cinque sindaci nominati dall'A.N.C.I. regionale.

Possono partecipare ai lavori della conferenza i Consiglieri regionali e i sindaci, nonché gli Assessori regionali che, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno siano invitati dal Presidente, previa deliberazione della conferenza permanente.

La conferenza adotta un regolamento interno con cui disciplina il proprio funzionamento.

I compiti di segreteria tecnica della conferenza sono assicurati dalle strutture regionali competenti in materia di enti locali e programmazione.

Svolge le funzioni di segretario un dirigente regionale designato dalla Giunta regionale.

La segreteria tecnica, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi della collaborazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle strutture organizzative che, nelle varie amministrazioni, sono preposti agli affari sottoposti all'esame della conferenza.

Alla costituzione della conferenza permanente provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale. La conferenza dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 24, L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.

 

 

Art. 4

Convocazione.

 

[La conferenza è convocata dal Presidente, ordinariamente, almeno ogni sei mesi.

Può, inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o lo richiedano, con l'indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Presidente invia ai componenti della conferenza, almeno dieci giorni prima della riunione, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, nonché l'eventuale relazione sugli orientamenti della Giunta regionale in ordine alle questioni poste all'ordine del giorno] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 24, L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.

 

 

Art. 5

Relazione al Consiglio.

 

[Il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio regionale sui risultati delle singole sessioni di lavoro della conferenza] (7).

 

 

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 24, L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.