L.R. 29 aprile 1985, n. 37 (1).

Finanziamento delle attivitā relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei controlli funzionali del bestiame.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 maggio 1985, n. 47.

 

 

Art. 1

Finalitā e benefici.

 

Al fine di garantire il pieno rispetto della disciplina vigente in materia di miglioramento genetico del bestiame, la Regione concede alle Associazioni provinciali degli allevatori operanti in Umbria - giuridicamente riconosciute ed aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126 - a titolo di anticipazione finanziaria per conto dello Stato, contributi sulle spese di funzionamento degli uffici provinciali dei libri genealogici e dei controlli funzionali nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dal programma annuale.

 

 

Art. 2

Norma finanziaria.

 

All'onere per l'attuazione della presente legge - valutato in lire 750 milioni per l'anno 1985 - si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 3881 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di tale anno che torva contropartita nella previsione del cap. 2410 dello stato di previsione della entrata.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento per le finalitā della presente legge č stabilito in sede di bilancio. (2).

 

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1985, approvato con L.R. 21 gennaio 1985, n. 4.