L.R.
30 aprile 1985, n. 40 (1).
Nuove
norme per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 maggio 1985, n. 47, edizione straordinaria.
(2)
Vedi, anche l'art. 5, L.R. 12 maggio 1987, n. 24 e gli articoli 12 e seguenti,
L.R. 18 agosto 1989, n. 25.
Art.
1
Finalità.
Con
la presente legge la Regione dell'Umbria dispone interventi atti a promuovere
lo sviluppo delle attività produttive nel territorio della Valnerina e
specificatamente nei comuni facenti parte della Comunità montana della
Valnerina e nei comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco in quanto zone
colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.
TITOLO
I
Progetto
integrato per la Valnerina
Art.
2
Fondo
per il progetto integrato.
Nel
fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale è accantonata la somma di lire 2.219.017.500 (3) per l'anno
1985 e di lire 12.780.982.500 (4) per l'anno 1986 per concorrere al
finanziamento di un progetto integrato riguardante i settori: produttivo
extragricolo, agro-silvo-zootecnico ed itticolo ed attività di trasformazione
connesse, turistico, della riorganizzazione dei servizi, dei beni culturali ed
ambientali anche con riferimento al piano di conservazione e sviluppo di cui
all'art. 11 della legge regionale n. 53/1974.
Con
legge regionale saranno individuati gli interventi settoriali facenti parte del
progetto di cui al comma precedente e stabilite le modalità e la misura del
finanziamento regionale.
(3)
Importo così rettificato dall'art. 13, L.R. 19 novembre 1985, n. 43.
(4)
Importo così rettificato dall'art. 13, L.R. 19 novembre 1985, n. 43.
Art.
3
Procedure
per la formazione del progetto.
La
Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e
le Comunità montane competenti, con riferimento ai territori interessati,
elabora, entro il 31 marzo 1986, il progetto integrato di cui al precedente
articolo tenuto conto dei criteri stabiliti per l'ammissione di progetti al
finanziamento del Fondo investimenti occupazione istituito con l'art. 3,
secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.
Il
progetto integrato è approvato dal Consiglio regionale.
Trascorso
inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, lo stanziamento
previsto dall'art. 2, sarà destinato con legge regionale ad altri interventi
per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina, con particolare
riferimento al sostegno ed alla promozione dell'occupazione giovanile.
Art.
4
Attuazione
del progetto.
La
Giunta regionale provvede a dare attuazione al progetto integrato, anche per
stralci funzionali, affidandone di norma l'incarico ai soggetti individuati dal
progetto stesso.
L'attuazione
del progetto, anche sui territori contermini, può avvenire con la stipula di
apposite convenzioni, con soggetti che partecipino alla sua attuazione con
apporti finanziari.
TITOLO
II
Interventi
a favore delle attività produttive
Capo
I - Provvidenze a favore delle imprese operanti nel settore del turismo
Art.
5
Opere
già ammesse al contributo ai sensi della L.R. 11 novembre 1980, n. 70.
Alle
imprese turistiche singole, associate o consorziate, che siano state
formalmente ammesse a beneficio sui fondi di cui alla legge regionale 11
novembre 1980, n. 70, sono concesse le seguenti provvidenze:
a)
integrazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 3 della legge
stessa, limitatamente agli investimenti superiori a 100 milioni, per l'importo
pari alla differenza tra il 30 per cento dell'investimento e la quota di
contributo effettivamente concessa, sia per opere già ultimate che per lavori
ancora in corso;
b)
concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alberghiero
per opere, o parte di opere, ancora da realizzare, già ammesse sui fondi di cui
alla legge regionale suddetta.
Per
le modalità dell'intervento si fa rinvio alla legge regionale 19 novembre 1984,
n. 45.
La
Regione fornisce garanzia sussidiaria sulla concessione del mutuo fino
all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.
I
soggetti aventi diritto ai benefici di cui ai precedenti punti a) e b) devono
presentare domanda all'Amministrazione provinciale, competente per territorio,
nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art.
6
Rifinanziamento
della legge regionale 19 novembre 1984, n. 45.
A
favore dei territori di cui all'art. 1 della presente legge è disposto il
rifinanziamento del Titolo I) della legge regionale 19 novembre 1984, n. 45,
nel rispetto delle procedure, dei limiti e dei criteri con la stessa
individuati e con particolare riferimento alla priorità di cui al punto 1)
dell'art. 5.
La
Regione fornisce garanzia sussidiaria sulla concessione del mutuo fino
all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.
Le
domande di finanziamento, già pervenute ai sensi della legge regionale n.
45/1984 da parte di soggetti di cui al primo comma, vanno finanziate con i
fondi della presente legge.
Nell'ipotesi
in cui sia già stato disposto il finanziamento ai sensi della legge regionale
n. 45/1984, l'onere relativo fa carico sugli stanziamenti di cui alla presente
legge.
Art.
7
Delega
delle funzioni.
Le
funzioni amministrative di cui al presente capo sono delegate alle
Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni, per i territori di propria
competenza.
Capo
II - Provvidenze a favore delle imprese operanti nel settore agricolo
Art.
8
Finalità.
In
conformità con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo e dei relativi
piani di settore in agricoltura, le provvidenze della presente legge sono
finalizzate al sostegno ed al potenziamento economico delle aziende agricole
comprese le itticole operanti nei territori di cui all'art. 1 della presente
legge e sono concesse con priorità ai conduttori che agiscono nell'ambito di unità
produttive in grado di svilupparsi in base ad appositi piani aziendali.
Nel
rispetto della specifica vocazione della Valnerina, gli interventi privilegiano
la zootecnia e le attività connesse.
Il
piano di miglioramento aziendale è riconosciuto condizione indispensabile per
l'accesso alle provvidenze quando gli investimenti superano l'importo di lire
30 milioni.
Nell'ambito
di applicazione della presente legge, non può essere accolta più di una domanda
per ogni azienda per gli interventi previsti dai successivi artt. 9 e 10.
Art.
9
Prestiti
di dotazione - Mutui di miglioramento.
Alle
imprese che richiedono prestiti di dotazione o mutui di miglioramento, da
contrarre con gli istituti di credito ai sensi della legge 5 luglio 1928, n.
1760, è concesso il concorso regionale sul pagamento degli interessi.
La
misura massima dell'investimento ammissibile a prestito o mutuo agevolato è
determinata in lire 30 milioni.
Per
l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione nonché per il potenziamento
e l'adeguamento delle strutture produttive e degli impianti al servizio
dell'attività zootecnica, è concesso un contributo in conto capitale nelle
seguenti misure rispetto all'investimento di cui al precedente comma:
-
20 per cento per bovini di razze da carne;
-
15 per cento per ovini e caprini;
-
10 per cento per suini ed equini di razze agricole da carne.
Per
l'impianto e il miglioramento di pascoli e prati-pascolo, comprese le relative
opere di recinzione, viabilità e provvista di acqua, è concesso un contributo in
conto capitale nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile (5).
(5)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 12 maggio 1987, n. 24.
Art.
10
Piani
di miglioramento aziendale.
Per
richieste di finanziamenti con investimenti superiori a 30 milioni, l'impresa è
tenuta a presentare un piano di miglioramento aziendale.
Il
piano è finanziato con un concorso sugli interessi, sui prestiti e sui mutui
che saranno contratti con gli istituti di credito ai sensi della legge 5 luglio
1928, n. 1760 per un investimento complessivo non superiore ai 200 milioni (6).
Il
piano aziendale è assistito da un contributo in conto capitale pari al 20 per
cento dell'investimento.
(6)
Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 12 maggio 1987, n. 24.
Art.
11
Concorrenza
contributo a fondo perduto e conto interessi.
1.
Gli investimenti previsti dagli articoli 9 e 10 ad eccezione di quelli di cui
al quarto comma dell'articolo 9, come modificato dall'art. 1 della presente
legge, sono assistiti da prestiti di esercizio o da mutui di miglioramento
fondiario di importo pari alla differenza tra la spesa ammissibile e il
contributo eventualmente concesso.
2.
Nei casi in cui è prevista la concessione del concorso nel pagamento degli
interessi relativi ai mutui di miglioramento fondiario, qualora i beneficiari
non intendano usufruire di detti mutui, è consentita, su richiesta del
beneficiario stesso, la trasformazione del concorso medesimo in contributo in
conto capitale mediante l'attualizzazione del relativo importo. In tale ipotesi
sarà tenuto conto:
a)
per la determinazione del concorso dell'importo di spesa ammissibile accertata
ad avvenuta esecuzione delle opere nonché dei tassi vigenti, per le operazioni
agevolate di credito agrario di miglioramento, alla data dell'accertamento;
b)
per l'attualizzazione, del tasso previsto a tale scopo dal D.P.C.M. 29 novembre
1985, nella misura stabilita dai decreti ministeriali che fissano
periodicamente i tassi di riferimento per le operazioni di credito agrario di
miglioramento e vigenti alla data di cui alla lett. a).
3.
L'importo del concorso attualizzato di cui al secondo comma sommato
all'eventuale contributo in conto capitale concesso per le opere cui il
concorso si riferisce, non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile
accertata, elevabile al 55 per cento per gli investimenti compresi nei piani di
miglioramento presentati entro il 30 settembre 1987 (7).
(7)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 12 maggio 1987, n. 24.
Art.
12
Delega
delle funzioni.
Le
funzioni amministrative connesse all'applicazione degli interventi di cui ai
precedenti artt. 9 e 10 sono delegate alle Comunità montane della Valnerina e
della Valle del Nera e Monte S. Pancrazio, limitatamente ai Comuni di Arrone,
Ferentillo e Montefranco.
Le
Comunità montane possono avvalersi, in caso di comprovata necessità, di
personale tecnico ed amministrativo messo a disposizione dall'Ente di sviluppo
agricolo per l'Umbria.
Gli
enti delegati individuano criteri e procedure per l'istruttoria delle domande e
per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 13, sentita la
Giunta regionale.
In
caso di inadempienza o ritardi nell'esercizio delle funzioni delegate, la
Giunta regionale, previa diffida, può sostituirsi agli enti delegatari, anche
mediante la nomina di un commissario ad acta.
Art.
13
Presentazione
ed istruttoria delle domande.
Le
domande, indirizzate agli enti delegati, devono pervenire entro il termine di
tre mesi dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al successivo art.
15.
Le
domande di cui all'art. 9, complete della prescritta documentazione, sono
definite, entro quattro mesi, dalla scadenza del termine per la presentazione,
in presenza di giudizio tecnico ed economico favorevole, con la emanazione dei
provvedimenti di concessione sulla base di apposita graduatoria.
Le
domande di cui all'art. 10, da presentarsi entro sei mesi dalla data di
pubblicazione delle direttive di cui al successivo art. 15, sono ricevute,
qualora il piano riguardi la realizzazione di strutture e di impianti, anche se
prive degli elaborati progettuali previsti, che vanno presentati, sempre nel
rispetto del termine suindicato, dopo che gli enti delegati hanno espresso,
entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, parere favorevole di massima
in ordine all'ammissibilità alla graduatoria.
La
graduatoria di ammissione alle provvidenze dei piani di miglioramento aziendale
è emanata nel termine di mesi tre dalla data di chiusura della presentazione
delle domande (8).
(8)
Vedi, anche l'art. 4, L.R. 12 maggio 1987, n. 24 e la L.R. 30 agosto 1988, n.
36.
Art.
14
Prestiti
di conduzione.
È
concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti
agevolati di durata massima annuale destinati alla:
a)
conduzione delle aziende agricole singole ed associate;
b)
gestione degli impianti cooperativi di raccolta, lavorazione, trasformazione e
vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;
c)
gestione di cooperative per la fornitura di mezzi tecnici e di servizi alle
aziende dei soci;
d)
corresponsione di anticipi ai soci conferenti delle cooperative.
L'importo
dei prestiti è determinato come segue:
-
quelli di cui alla lett. a), in base a parametri indicativi delle spese di
anticipazione per tipi di colture e di allevamenti, con il limite di lire 24
milioni per le aziende singole;
-
quelli di cui alla lett. b), in base a parametri riferiti alle spese occorrenti
per la raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e
zootecnici, tenuto conto dei cicli commerciali;
-
quelli di cui alla lett. c), sulla base delle effettive necessità di capitali
di anticipazione desunte dal bilancio dell'ultimo esercizio approvato;
-
quelli di cui alla lett. d), sulla base dei quantitativi conferiti valutati ad
un prezzo non superiore al 70 per cento di quello di mercato, tenuto conto dei
cicli commerciali.
La
concessione dei prestiti di cui alle lettere a),b),c) e d) destinati agli
organismi associativi, qualora di importo superiore a lire 50 milioni, è
subordinata al parere favorevole della Giunta regionale.
È
accordata priorità alle aziende che realizzano il piano di miglioramento
aziendale di cui al precedente art. 10.
Il
tasso da applicare al concorso regionale nel pagamento degli interessi è pari
alla differenza tra il tasso globale e quello agevolato minimo vigenti alla
data di emissione dei nulla-osta.
La
erogazione agli istituti del concorso negli interessi sui prestiti di cui al
presente articolo è subordinata al perfezionamento delle relative operazioni
secondo le modalità seguenti:
-
apertura di conto corrente agrario, per i prestiti destinati alle cooperative;
-
apertura di conto corrente agrario o rilascio di cambiale agraria, per i
prestiti destinati agli altri operatori agricoli.
Le
funzioni amministrative di cui al presente articolo sono affidate all'Ente di
sviluppo agricolo per l'Umbria.
Per
la presentazione e l'istruttoria delle domande, valgono le procedure in vigore
per la concessione dei prestiti di cui alla legge regionale 30 giugno 1973, n.
30 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
15
Direttive
di attuazione e convenzioni con gli Istituti di credito.
La
Giunta regionale emanerà, entro un mese dall'entrata in vigore della presente
legge, direttive per l'applicazione degli interventi di cui ai precedenti artt.
9, 10 e 14, fissando criteri e procedure, in particolare per quanto riguarda:
-
la formulazione dei piani di miglioramento aziendale e la valutazione degli
stessi in base a parametri che tengano conto del rapporto tra costo
dell'investimento e incremento del valore della produzione netta aziendale;
-
livello minimo di retribuzione o compenso della manodopera che il piano di
sviluppo, per essere ammissibile ai benefici, deve prevedere come conseguibile
per effetto della realizzazione degli investimenti;
-
durata dei prestiti e dei mutui, a seconda degli acquisti da effettuare e delle
opere da realizzare;
-
individuazione dei parametri per la determinazione dei prestiti di cui al
precedente art. 14;
-
tempi e modalità per la rendicontazione degli interventi da parte degli enti
delegati.
La
Giunta regionale è autorizzata a stipulare, ai fini dell'applicazione delle
provvidenze in favore dell'agricoltura recate dalla presente legge, convenzioni
con gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario.
Art.
16
Non
cumulabilità delle provvidenze.
Le
provvidenze di cui agli artt. 9, 10 e 14 non sono cumulabili, per lo stesso
intervento, con quelle previste da altri provvedimenti legislativi e
regolamentari comunitari, nazionali e regionali, salvo per la parte di investimento
non coperta.
Capo
III - Provvidenze a favore delle altre attività produttive
Art.
17
Fondo
Sviluppumbria.
È
costituito un fondo speciale per:
a)
l'acquisizione di aree e l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria
destinate ad insediamenti produttivi e commerciali (9);
b)
interventi volti a favorire nuove iniziative produttive, ed a potenziare le
esistenti assegnando priorità al settore artigiano anche attraverso
l'erogazione di contributi in conto capitale;
c)
favorire, anche attraverso la promozione di forme associative, la
qualificazione delle strutture artigianali e commerciali;
d)
la valorizzazione dei prodotti tipici della Valnerina.
La
gestione del fondo è affidata alla Società regionale per lo sviluppo economico
dell'Umbria - «Sviluppumbria».
Gli
interventi da parte della Sviluppumbria devono essere disposti a favore di
soggetti pubblici e privati, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta
regionale d'intesa con le Amministrazioni provinciali e le Comunità montane
interessate.
(9)
Lettera così modificata dall'art. 6, L.R. 21 dicembre 1998, n. 49.
Art.
18
Ripartizione
degli stanziamenti.
Gli
stanziamenti previsti per la concessione delle provvidenze di cui agli artt. 6,
9, 10 e 14 della presente legge sono ripartiti nella misura del 10 per cento a
favore dei Comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco e per il restante 90 per
cento a favore dei Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina.
Art.
19
Norma
finanziaria.
Per
l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti di
spesa:
a)
L. 730.000.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio
1985 per gli interventi previsti al primo comma, lettera a), del precedente
art. 5 con iscrizione al capitolo 9290, di nuova istituzione, denominato:
«Integrazione dei contributi in conto capitale concessi in base all'art. 3
della legge regionale 11 novembre 1980, n. 70, a favore di imprese turistiche,
singole, associate o consorziate, operanti nel territorio della comunità montana
della Valnerina» (codice SIR 2124331024);
b)
L. 880.000.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio
1985 per gli interventi di cui al primo comma, lettera b), del precedente art.
5, con iscrizione al capitolo 9291, di nuova istituzione, denominato: «Concorso
attualizzato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito
alberghiero effettuate dalle imprese turistiche operanti nel territorio della
comunità montana della Valnerina, per la realizzazione o il completamento di opere
ammesse ai benefici della legge regionale 11 novembre 1980, n. 70 (codice SIR
1124371024);
c)
L. 377.732.500 in termini di competenza e di cassa nel bilancio dell'esercizio
1985 e L. 1.012.267.500 sul bilancio dell'esercizio 1986 per gli interventi previsti
all'art. 6 della presente legge; con iscrizione al cap. 9263, di nuova
istituzione, denominato: «Concorso in forma attualizzata nel pagamento degli
interessi sui mutui contratti, per interventi diretti allo sviluppo e al
miglioramento della recettività, da enti locali, aziende di promozione
turistica, enti di emanazione sindacale, enti o associazioni per il turismo
sociale e privati, operanti nel territorio della comunità montana della
Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco» (codice SIR
2124371024);
d)
L. 516.325.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio
1985 e L. 1.383.675.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per le provvidenze di
cui all'art. 9, primo comma, della presente legge, con iscrizione al cap. 7995,
di nuova istituzione, denominato: «Concorso in forma
attualizzata
nel pagamento degli interessi sui prestiti in dotazione e sui mutui di
miglioramento contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, da
operatori agricoli della comunità montana della Valnerina e dei comuni di
Ferentillo, Arrone e Montefranco» (codice SIR 2124371010);
e)
L. 81.525.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio
1985 e L. 218.475.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per le provvidenze di
cui all'art. 9, terzo comma, della presente legge, con iscrizione al cap. 7996,
di nuova istituzione denominato: «Contributi in conto capitale per l'acquisto
di bestiame selezionato di riproduzione nonché per il potenziamento e
l'adeguamento delle strutture produttive e degli impianti al servizio della
attività zootecnica, a favore degli operatori della comunità montana della
Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco» (codice SIR
2124331010);
f)
L. 733.725.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio
1985 e L. 1.966.275.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per gli interventi
previsti al precedente art. 10, secondo comma, con iscrizione al cap. 7997, di
nuova istituzione, denominato: «Contributo in forma attualizzata
sul
pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui contratti ai sensi della
legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli operatori agricoli della comunità montana
della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco per la
realizzazione dei piani di miglioramento aziendale» (codice SIR 2124371010);
g)
L. 434.800.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio
1985 e L. 1.165.200.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per le finalità di cui
al precedente art. 10, terzo comma, con iscrizione al cap. 7998 di nuova
istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale nella spesa sostenuta
dagli operatori agricoli della comunità montana della Valnerina e dei comuni di
Ferentillo, Arrone e Montefranco per la realizzazione dei piani di miglioramento
aziendale» (codice SIR 2124331010);
h)
L. 135.875.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio
1985 e L. 364.125.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per gli interventi
previsti al precedente art. 14, con iscrizione al cap. 7999, di nuova
istituzione, denominato: «Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti
agevolati di durata massima annuale a favore di operatori agricoli della
comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e
Montefranco» (codice SIR 2124361010);
i)
L. 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio
dell'esercizio 1985 e L. 1.500.000.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per la
dotazione del fondo di cui al precedente articolo 17, con iscrizione al cap.
9508, di nuova istituzione, denominato: «conferimento fondo speciale alla
Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria per interventi volti a
favorire iniziative e nuovi insediamenti produttivi, a potenziare quelli
esistenti, nonché a favorire al qualificazione delle strutture artigianali e
commerciali e a valorizzare i prodotti tipici nel territorio della comunità
montana della Valenerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco»
(codice SIR 2125231028).
All'onere
eventuale per il rilascio delle garanzie di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si
fa fronte con il fondo istituito con l'art. 19, tredicesimo comma, della legge
regionale 11 novembre 1980, n. 70.
I
fondi per l'attuazione della presente legge sono trasferiti agli enti delegati
con provvedimento della Giunta regionale sulla base di apposite richieste
comprovanti l'effettivo fabbisogno.
Alla
spesa complessiva di L. 28.000.000.000 autorizzata dalla presente legge si fa
fronte con quota della somma di Lire 210.000.000.000 assegnata alla Regione
dell'Umbria sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363.
(10).
(10)
Il presente comma, come sostituito dall'art. 13, L.R. 19 novembre 1985, n. 43,
apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1985, approvato con L.R. 21
gennaio 1985, n. 4.