L.R.
15 novembre 1985, n. 42 (1).
Norme
per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 novembre 1985, n. 86.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 30; L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.
Art.
1
Finalità
della legge.
[La
presente legge disciplina l'esercizio delle attività professionali delle
agenzie di viaggio e turismo] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
2
Agenzie
di viaggio e turismo.
[Sono
agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione e
organizzazione di viaggi e soggiorni e/o di intermediazione nell'acquisto dei
predetti servizi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti]
(4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
3
Autorizzazione
all'apertura ed all'esercizio delle attività delle agenzie di viaggi e turismo.
[L'apertura
delle agenzie di viaggi e turismo, di loro succursali o filiali e l'esercizio
delle attività di cui all'art. 2 della presente legge sono soggetti ad
autorizzazione regionale da concedersi con decreto del Presidente della Giunta
regionale previo nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza,
per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni.
Per
il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma la Giunta regionale
tiene conto della necessaria articolazione sul territorio regionale delle
agenzie di viaggio e turismo nonché della loro potenzialità a favorire lo
sviluppo turistico.
La
Giunta regionale, può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca
dell'autorizzazione nei confronti del titolare di agenzia di viaggio che non
osservi le norme della presente legge] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
4
Requisiti
professionali del titolare o del direttore tecnico.
[Al
fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, la
responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo è affidata ad un
direttore tecnico che può essere persona diversa dal titolare.
Il
titolare o l'eventuale direttore tecnico devono dimostrare di possedere
adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione
ed organizzazione di agenzie di viaggi e turismo, di tecnica, di legislazione e
di geografia turistiche e la conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue
straniere, tra quelle maggiormente diffuse] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
5
Abilitazione
all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi.
[Per
l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi, gli
aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola
media superiore o titolo equipollente.
I
richiedenti, in possesso del requisito suddetto, devono inoltrare domanda alla
Regione, ufficio turismo, industria alberghiera, per partecipare all'esame di
abilitazione che consiste:
in
una prova scritta su: tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle
agenzie di viaggi e turismo;
in
una prova orale sulla materia oggetto della prova scritta, nonché su:
legislazione turistica; geografia turistica; due lingue straniere, tra quelle
maggiormente diffuse] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
6
Commissione
d'esame.
[Ai
fini di cui al precedente articolo, è costituita una commissione esaminatrice
così composta:
a)
il dirigente responsabile dell'ufficio turismo, industria alberghiera che la
presiede;
b)
un esperto di tecnica e geografia turistiche e di organizzazione delle agenzie
di viaggi e turismo;
c)
un esperto di materie giuridiche con particolare riferimento alla legislazione
turistica;
d)
un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'organizzazione di
categoria più rappresentativa a livello regionale.
Della
commissione fanno parte, di volta in volta, membri aggiunti esperti in ciascuna
lingua straniera in relazione alle richieste di esame.
Svolge
le funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato regionale al turismo
- industria alberghiera.
I
componenti la commissione sono nominati con deliberazione della Giunta
regionale] (8).
(8)
Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19. Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
7
Albo
regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.
[Coloro
che hanno conseguito l'abilitazione sono iscritti nell'albo regionale dei
direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo, tenuto ed aggiornato dalla
regione Umbria - ufficio turismo.
I
direttori tecnici già abilitati all'esercizio della professione in altre
regioni, i quali intendano svolgere la loro attività nell'ambito della regione
Umbria, devono produrre domanda alla Regione - ufficio turismo,
per
la ricognizione della loro qualità e per l'iscrizione nell'albo, la domanda
deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta autorizzazione
all'esercizio della professione. L'albo dei direttori tecnici di agenzie di
viaggi e turismo è pubblicato ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione]
(9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
8
Domanda
per il rilascio dell'autorizzazione.
[Coloro
che intendono aprire un'agenzia di viaggi e turismo devono produrre domanda in
carta legale alla regione Umbria - ufficio turismo - industria alberghiera,
indicando in essa:
a)
le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero del legale
rappresentante nel caso di società;
b)
le complete generalità e la cittadinanza della persona che assume la direzione
tecnica dell'agenzia;
l'indicazione
del numero e della qualifica di personale impiegato nell'agenzia;
c)
le attività che si intendono esercitare;
d)
l'ubicazione e la sistemazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
e)
le attrezzature e l'organizzazione previste per la gestione dei servizi;
f)
la qualità di agenzia principale ovvero di succursale o filiale;
g)
il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
Alla
domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1)
certificato di cittadinanza e residenza;
2)
copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma
costituite con l'elenco del personale dirigente provvisto di procura;
3)
certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore a tre
mesi, riguardante il titolare ovvero illegali rappresentanti della ditta o
società ed il direttore tecnico] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
9
Denominazione
dell'agenzia.
[Nella
domanda di cui all'art. 8 deve essere indicata la denominazione prescelta per
l'agenzia.
La
Regione accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre
adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da
ingenerare confusione.
Non
può essere adottata denominazione di località, di comuni e regioni italiani]
(11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
10
Deliberazione
di nulla-osta.
[La
Giunta regionale, previo accertamento dei requisiti soggettivi di cui alla
lettera g) dell'art. 8, provvede a dare comunicazione all'interessato del
provvedimento di autorizzazione all'apertura di agenzia di viaggi e turismo con
invito al versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare
previsto dalla normativa in vigore, e alla costituzione del deposito cauzionale
di cui al successivo art. 11.
Trascorsi
sei mesi dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui
al precedente art. 3, senza che il beneficiario abbia iniziato l'attività,
l'autorizzazione decade di diritto] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
11
Deposito
cauzionale.
[Entro
trenta giorni dalla data della richiesta da parte della Regione - ufficio
turismo - industria alberghiera, il titolare deve versare alla tesoreria
regionale, una cauzione anche in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli
intestati al titolare stesso, oppure in titoli al portatore, nella misura di
lire 20 milioni.
La
cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria assicurativa o rilasciata da organismi mutualistici o
solidaristici fra operatori che siano espressione delle associazioni di
categoria.
L'importo
della cauzione o della fidejussione è soggetto a eventuale revisione
quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT
dei prezzi al consumo.
In
caso di mancato versamento del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla
richiesta, si procede ala sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto
adempimento.
La
cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia.
Lo
svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con
deliberazione della Giunta regionale.
Il
deposito cauzionale è dovuto nella misura del 50 per cento di quella prevista
nel primo comma del presente articolo per l'apertura di ciascuna succursale o
filiale di agenzia di viaggi e turismo] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
12
[Sono
fatte salve le norme di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in ordine al nulla-osta per il rilascio
della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere]
(14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
13
Chiusura
temporanea dell'agenzia.
[Il
titolare che intende procedere alla chiusura temporanea di una sede
dell'agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata,
l'ufficio regionale del turismo - industria alberghiera.
Il
termine di chiusura non può essere superiore tre mesi nell'anno; è ammessa una
sola proroga per non più di tre mesi. Ulteriori proroghe possono essere
concesse solo in caso di comprovate gravi motivazioni e vanno concesse con
provvedimento della Giunta regionale.
Nel
caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma o che
l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la Giunta regionale
delibera la revoca dell'autorizzazione] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
14
Obblighi
del direttore tecnico.
[Il
direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze
di una sola agenzia e filiale o succursale con carattere di continuità ed
esclusività ed è tenuto a stabilire la propria residenza nella regione Umbria]
(16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
15
Mutamenti
nell'organizzazione dell'agenzia.
[Qualsiasi
mutamento nella situazione originaria, sulla cui base è stata rilasciata
l'autorizzazione di cui all'art. 3 della presente legge, deve essere
autorizzato con deliberazione della Giunta regionale.
A
tal fine, ogni mutamento deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio
regionale turismo - industria alberghiera.
L'inosservanza
alla prescrizione di cui ai comma precedenti può comportare la sospensione o,
nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.
Nel
caso di mancata sostituzione del titolare o del direttore tecnico nel termine
di sei mesi, si procede alla sospensione dell'autorizzazione (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
16
Elenco
regionale delle agenzie di viaggi e turismo.
[Le
agenzie di viaggi e turismo e le rispettive succursali e filiali autorizzate ai
sensi della presente legge, sono iscritte nell'apposito elenco regionale
istituito presso l'ufficio regionale turismo - industria alberghiera che
provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
Nell'elenco
sono riportati i dati relativi alla denominazione dell'agenzia, l'attività
autorizzata, il nome o la ragione sociale del titolare e il nome del direttore
tecnico.
L'elenco
delle agenzie di viaggi e turismo è pubblicato ogni anno nel Bollettino
Ufficiale della Regione]
(18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
17
Redazione
dei programmi di viaggio.
[I
programmi, indirizzati al pubblico, concernenti viaggi e crociere cono senza
prestazioni relative al soggiorno, organizzati da agenzie di viaggi e turismo
devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi
forma, le seguenti indicazioni:
a)
data di svolgimento del viaggio e della crociera;
b)
itinerario con relativi percorsi e lunghezza;
c)
durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni deve risultare
esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel
periodo;
d)
prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto
da versare all'atto dell'iscrizione;
e)
qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di
trasporto, categorie degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
f)
termini per le iscrizioni;
g)
termini e condizioni per le rinunce;
h)
condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi e
turismo con esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10 della
convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) del 23
aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084;
i)
gli estremi della garanzia assicurativa di cui al successivo art. 19.
Gli
inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, devono far richiamo per il
dettaglio ai programmi formulati in conformità del comma precedente.
Il
riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio
quando previsti.
Qualora
il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento
di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dall'esatto
adempimento.
In
caso di inadempienza alle prescrizioni di cui al presente articolo la Giunta
regionale con propria deliberazione può procedere alla sospensione ed infine
alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività] (19).
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
18
Pubblicazione
e diffusione dei programmi di viaggio.
[Le
agenzie di viaggi e turismo nel caso di pubblicazione e diffusione di propri
programmi di viaggio, debbono trasmettere ala Regione - ufficio turismo -
industria alberghiera, copia dei programmi, annunci, manifesti e simili, di cui
all'art. 17 per verifica della conformità di questi alle disposizioni della
presente legge.
In
calce dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata
redatta conformemente alle disposizioni della presente legge.
In
caso di inadempienza dell'obbligo di cui al primo comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una soma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (20).
Le
sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.
nel
caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti con deliberazione della Giunta
regionale, si può procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività] (21).
(20)
Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente comma sono
stati così modificati dall'art. 1, L.R. 30 agosto 1988, n. 34.
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
19
Garanzia
assicurativa.
[Le
agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di
responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti
verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo
complessivo dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia
dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.).
In
caso di inosservanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 17] (22).
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
20
Associazioni
senza scopo di lucro.
[Le
associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare sul
territorio regionale, esclusivamente per i propri associati, le attività di cui
all'art. 2 della presente legge senza l'osservanza delle norme in questa
contenute.
Ai
fini di cui al precedente comma le associazioni ivi indicate devono dimostrare
di possedere i seguenti requisiti:
a)
assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile
dai bilanci sociali, nonché di qualunque controllo da parte di soggetti ed
organismi esercenti attività imprenditoriali;
b)
fruizione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo solo da parte
degli associati;
c)
finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale e
culturale della personalità degli associati.
Le
associazioni di cui al primo comma del presente articolo, ai fini
dell'esercizio delle attività nello stesso indicate, devono trasmettere alla
Regione - ufficio turismo - industria alberghiera, copia dell'atto costitutivo
e dello statuto.
Le
associazioni medesime prima di realizzare ogni singola iniziativa devono
inviare alla Regione - ufficio turismo - industria alberghiera, copia del
programma relativo, con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 17 della
presente legge e con la dicitura che trattasi di iniziativa riservata
esclusivamente agli associati.
Le
associazioni suddette devono far pervenire alla Regione - ufficio turismo -
industria alberghiera, l'elenco nominativo degli associati partecipanti al
viaggio almeno trenta giorni prima della data di effettuazione del viaggio
stesso.
Resta
ferma, in ogni caso, l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 19 in
materia di garanzia assicurativa a tutela dei fruitori.
Per
la partecipazione ai soggiorni, ai viaggi e alle crociere di cui al presente
articolo l'iscrizione all'associazione organizzatrice in qualità di socio deve
essere di data anteriore almeno a novanta giorni da quella dell'effettuazione.
I
sodalizi e le associazioni possono organizzare ed effettuare, senza scopo di
lucro e senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate
esclusivamente ai propri associati o appartenenti, che non abbiano durata
superiori a cinque giorni, viaggio compreso.
Nel
caso di esercizio dell'attività senza l'osservanza della prescrizione di cui al
terzo comma del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni (23).
Nel
caso di tardivo ed in quello di omesso invio alla Regione del programma di
viaggio o dell'elenco dei partecipanti di cui al quinto comma del presente
articolo e nel caso di infrazione alla prescrizione in materia di garanzia
assicurativa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 500 mila a lire 3 milioni (24).
L'inosservanza
delle norme di cui al settimo comma del presente articolo comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.
500.000 a L. 3.000.000 (25).
Tali
sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva] (26).
(23)
Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente comma sono
stati così modificati dall'art. 1, L.R. 30 agosto 1988, n. 34.
(24)
Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente comma sono
stati così modificati dall'art. 1, L.R. 30 agosto 1988, n. 34.
(25)
Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente comma sono
stati così modificati dall'art. 1, L.R. 30 agosto 1988, n. 34.
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
21
Uffici
di biglietteria.
[L'apertura
al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione operanti sul territorio
nazionale, non è soggetta ad autorizzazione regionale. Tali uffici sono
abilitati esclusivamente all'emissione ed alla vendita dei biglietti della
compagnia rappresentata.
Non
sono ugualmente soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici di
biglietteria delle ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione lacuale e
fluviale operanti all'interno del territorio regionale] (27).
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
22
Esercizio
abusivo dell'attività.
[Salva
l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma
continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di cui
all'art. 2 della presente legge senza averne ottenuto le autorizzazioni
prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 (28).
L'accertamento
delle infrazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge
sono effettuate con le modalità e con le procedure previste dalle norme
regionali vigenti in materia] (29).
(28)
Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente comma sono
stati così modificati dall'art. 1, L.R. 30 agosto 1988, n. 34.
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
23
Uso
della denominazione.
[La
denominazione di «Agenzie di viaggi e turismo» e simili, nonché le
corrispondenti in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno
ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.
Art.
24
Norma
transitoria.
[I
direttori tecnici di agenzie riconosciuti idonei ai sensi del regio decreto-legge
23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l'esame di abilitazione
di cui all'art. 4 e seguenti della presente legge per l'assunzione della
direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo.
Al
fine dell'iscrizione nell'albo regionale di cui all'art. 7, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i direttori tecnici di
cui al precedente comma devono presentare domanda corredata dei documenti
attestanti la riconosciuta idoneità.
Le
agenzie di viaggi e turismo già operanti ai sensi del regio decreto-legge 23
novembre 1936, n. 2523, debbono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, richiedere l'iscrizione all'elenco regionale di cui al
precedente art. 16.
Entro
sei mesi dalla notifica del provvedimento della Giunta regionale, di cui al
precedente comma, l'agenzia deve versare, con le modalità di cui alla presente
legge, almeno il 50 per cento della differenza fra il deposito già effettuato
all'atto del rilascio dell'autorizzazione e quello di cui al precedente art.
11: il restante 50 per cento deve essere versato entro diciotto mesi dalla data
del primo versamento.
L'inosservanza
degli obblighi di cui al comma terzo, del presente articolo, comporta la
sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino alla data
dell'avvenuto adempimento] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16
febbraio 1998, n. 5.