L.R. 15 novembre 1985, n. 42 (1).

Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 novembre 1985, n. 86.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 30; L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 1

Finalità della legge.

 

[La presente legge disciplina l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 2

Agenzie di viaggio e turismo.

 

[Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni e/o di intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 3

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle attività delle agenzie di viaggi e turismo.

 

[L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo, di loro succursali o filiali e l'esercizio delle attività di cui all'art. 2 della presente legge sono soggetti ad autorizzazione regionale da concedersi con decreto del Presidente della Giunta regionale previo nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma la Giunta regionale tiene conto della necessaria articolazione sul territorio regionale delle agenzie di viaggio e turismo nonché della loro potenzialità a favorire lo sviluppo turistico.

La Giunta regionale, può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione nei confronti del titolare di agenzia di viaggio che non osservi le norme della presente legge] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 4

Requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico.

 

[Al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo è affidata ad un direttore tecnico che può essere persona diversa dal titolare.

Il titolare o l'eventuale direttore tecnico devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione ed organizzazione di agenzie di viaggi e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistiche e la conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere, tra quelle maggiormente diffuse] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 5

Abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi.

 

[Per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi, gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore o titolo equipollente.

I richiedenti, in possesso del requisito suddetto, devono inoltrare domanda alla Regione, ufficio turismo, industria alberghiera, per partecipare all'esame di abilitazione che consiste:

in una prova scritta su: tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;

in una prova orale sulla materia oggetto della prova scritta, nonché su: legislazione turistica; geografia turistica; due lingue straniere, tra quelle maggiormente diffuse] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 6

Commissione d'esame.

 

[Ai fini di cui al precedente articolo, è costituita una commissione esaminatrice così composta:

a) il dirigente responsabile dell'ufficio turismo, industria alberghiera che la presiede;

b) un esperto di tecnica e geografia turistiche e di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;

c) un esperto di materie giuridiche con particolare riferimento alla legislazione turistica;

d) un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'organizzazione di categoria più rappresentativa a livello regionale.

Della commissione fanno parte, di volta in volta, membri aggiunti esperti in ciascuna lingua straniera in relazione alle richieste di esame.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato regionale al turismo - industria alberghiera.

I componenti la commissione sono nominati con deliberazione della Giunta regionale] (8).

 

(8) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 7

Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

 

[Coloro che hanno conseguito l'abilitazione sono iscritti nell'albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo, tenuto ed aggiornato dalla regione Umbria - ufficio turismo.

I direttori tecnici già abilitati all'esercizio della professione in altre regioni, i quali intendano svolgere la loro attività nell'ambito della regione Umbria, devono produrre domanda alla Regione - ufficio turismo,

per la ricognizione della loro qualità e per l'iscrizione nell'albo, la domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta autorizzazione all'esercizio della professione. L'albo dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo è pubblicato ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 8

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

 

[Coloro che intendono aprire un'agenzia di viaggi e turismo devono produrre domanda in carta legale alla regione Umbria - ufficio turismo - industria alberghiera, indicando in essa:

a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero del legale rappresentante nel caso di società;

b) le complete generalità e la cittadinanza della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;

l'indicazione del numero e della qualifica di personale impiegato nell'agenzia;

c) le attività che si intendono esercitare;

d) l'ubicazione e la sistemazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

e) le attrezzature e l'organizzazione previste per la gestione dei servizi;

f) la qualità di agenzia principale ovvero di succursale o filiale;

g) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato di cittadinanza e residenza;

2) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite con l'elenco del personale dirigente provvisto di procura;

3) certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore a tre mesi, riguardante il titolare ovvero illegali rappresentanti della ditta o società ed il direttore tecnico] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 9

Denominazione dell'agenzia.

 

[Nella domanda di cui all'art. 8 deve essere indicata la denominazione prescelta per l'agenzia.

La Regione accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione.

Non può essere adottata denominazione di località, di comuni e regioni italiani] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 10

Deliberazione di nulla-osta.

 

[La Giunta regionale, previo accertamento dei requisiti soggettivi di cui alla lettera g) dell'art. 8, provvede a dare comunicazione all'interessato del provvedimento di autorizzazione all'apertura di agenzia di viaggi e turismo con invito al versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore, e alla costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo art. 11.

Trascorsi sei mesi dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al precedente art. 3, senza che il beneficiario abbia iniziato l'attività, l'autorizzazione decade di diritto] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 11

Deposito cauzionale.

 

[Entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della Regione - ufficio turismo - industria alberghiera, il titolare deve versare alla tesoreria regionale, una cauzione anche in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli intestati al titolare stesso, oppure in titoli al portatore, nella misura di lire 20 milioni.

La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o rilasciata da organismi mutualistici o solidaristici fra operatori che siano espressione delle associazioni di categoria.

L'importo della cauzione o della fidejussione è soggetto a eventuale revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

In caso di mancato versamento del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla richiesta, si procede ala sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia.

Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con deliberazione della Giunta regionale.

Il deposito cauzionale è dovuto nella misura del 50 per cento di quella prevista nel primo comma del presente articolo per l'apertura di ciascuna succursale o filiale di agenzia di viaggi e turismo] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 12

 

[Sono fatte salve le norme di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in ordine al nulla-osta per il rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 13

Chiusura temporanea dell'agenzia.

 

[Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, l'ufficio regionale del turismo - industria alberghiera.

Il termine di chiusura non può essere superiore tre mesi nell'anno; è ammessa una sola proroga per non più di tre mesi. Ulteriori proroghe possono essere concesse solo in caso di comprovate gravi motivazioni e vanno concesse con provvedimento della Giunta regionale.

Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la Giunta regionale delibera la revoca dell'autorizzazione] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 14

Obblighi del direttore tecnico.

 

[Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia e filiale o succursale con carattere di continuità ed esclusività ed è tenuto a stabilire la propria residenza nella regione Umbria] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 15

Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia.

 

[Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, sulla cui base è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 3 della presente legge, deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta regionale.

A tal fine, ogni mutamento deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio regionale turismo - industria alberghiera.

L'inosservanza alla prescrizione di cui ai comma precedenti può comportare la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

Nel caso di mancata sostituzione del titolare o del direttore tecnico nel termine di sei mesi, si procede alla sospensione dell'autorizzazione (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 16

Elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo.

 

[Le agenzie di viaggi e turismo e le rispettive succursali e filiali autorizzate ai sensi della presente legge, sono iscritte nell'apposito elenco regionale istituito presso l'ufficio regionale turismo - industria alberghiera che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

Nell'elenco sono riportati i dati relativi alla denominazione dell'agenzia, l'attività autorizzata, il nome o la ragione sociale del titolare e il nome del direttore tecnico.

L'elenco delle agenzie di viaggi e turismo è pubblicato ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione]

(18).

 

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 17

Redazione dei programmi di viaggio.

 

[I programmi, indirizzati al pubblico, concernenti viaggi e crociere cono senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati da agenzie di viaggi e turismo devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) data di svolgimento del viaggio e della crociera;

b) itinerario con relativi percorsi e lunghezza;

c) durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;

d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;

e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categorie degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;

f) termini per le iscrizioni;

g) termini e condizioni per le rinunce;

h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi e turismo con esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10 della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) del 23 aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al successivo art. 19.

Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità del comma precedente.

Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.

Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dall'esatto adempimento.

In caso di inadempienza alle prescrizioni di cui al presente articolo la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere alla sospensione ed infine alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività] (19).

 

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 18

Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio.

 

[Le agenzie di viaggi e turismo nel caso di pubblicazione e diffusione di propri programmi di viaggio, debbono trasmettere ala Regione - ufficio turismo - industria alberghiera, copia dei programmi, annunci, manifesti e simili, di cui all'art. 17 per verifica della conformità di questi alle disposizioni della presente legge.

In calce dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni della presente legge.

In caso di inadempienza dell'obbligo di cui al primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una soma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (20).

Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

nel caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti con deliberazione della Giunta regionale, si può procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività] (21).

 

(20) Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente comma sono stati così modificati dall'art. 1, L.R. 30 agosto 1988, n. 34.

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 19

Garanzia assicurativa.

 

[Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.).

In caso di inosservanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 17] (22).

 

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 20

Associazioni senza scopo di lucro.

 

[Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare sul territorio regionale, esclusivamente per i propri associati, le attività di cui all'art. 2 della presente legge senza l'osservanza delle norme in questa contenute.

Ai fini di cui al precedente comma le associazioni ivi indicate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali, nonché di qualunque controllo da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

b) fruizione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo solo da parte degli associati;

c) finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.

Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, ai fini dell'esercizio delle attività nello stesso indicate, devono trasmettere alla Regione - ufficio turismo - industria alberghiera, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le associazioni medesime prima di realizzare ogni singola iniziativa devono inviare alla Regione - ufficio turismo - industria alberghiera, copia del programma relativo, con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 17 della presente legge e con la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati.

Le associazioni suddette devono far pervenire alla Regione - ufficio turismo - industria alberghiera, l'elenco nominativo degli associati partecipanti al viaggio almeno trenta giorni prima della data di effettuazione del viaggio stesso.

Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 19 in materia di garanzia assicurativa a tutela dei fruitori.

Per la partecipazione ai soggiorni, ai viaggi e alle crociere di cui al presente articolo l'iscrizione all'associazione organizzatrice in qualità di socio deve essere di data anteriore almeno a novanta giorni da quella dell'effettuazione.

I sodalizi e le associazioni possono organizzare ed effettuare, senza scopo di lucro e senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati o appartenenti, che non abbiano durata superiori a cinque giorni, viaggio compreso.

Nel caso di esercizio dell'attività senza l'osservanza della prescrizione di cui al terzo comma del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni (23).

Nel caso di tardivo ed in quello di omesso invio alla Regione del programma di viaggio o dell'elenco dei partecipanti di cui al quinto comma del presente articolo e nel caso di infrazione alla prescrizione in materia di garanzia assicurativa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni (24).

L'inosservanza delle norme di cui al settimo comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000 (25).

Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva] (26).

 

(23) Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente comma sono stati così modificati dall'art. 1, L.R. 30 agosto 1988, n. 34.

(24) Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente comma sono stati così modificati dall'art. 1, L.R. 30 agosto 1988, n. 34.

(25) Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente comma sono stati così modificati dall'art. 1, L.R. 30 agosto 1988, n. 34.

(26) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 21

Uffici di biglietteria.

 

[L'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione operanti sul territorio nazionale, non è soggetta ad autorizzazione regionale. Tali uffici sono abilitati esclusivamente all'emissione ed alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata.

Non sono ugualmente soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici di biglietteria delle ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione lacuale e fluviale operanti all'interno del territorio regionale] (27).

 

(27) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 22

Esercizio abusivo dell'attività.

 

[Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'art. 2 della presente legge senza averne ottenuto le autorizzazioni prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 (28).

L'accertamento delle infrazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate con le modalità e con le procedure previste dalle norme regionali vigenti in materia] (29).

 

(28) Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente comma sono stati così modificati dall'art. 1, L.R. 30 agosto 1988, n. 34.

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 23

Uso della denominazione.

 

[La denominazione di «Agenzie di viaggi e turismo» e simili, nonché le corrispondenti in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

 

 

Art. 24

Norma transitoria.

 

[I direttori tecnici di agenzie riconosciuti idonei ai sensi del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l'esame di abilitazione di cui all'art. 4 e seguenti della presente legge per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo.

Al fine dell'iscrizione nell'albo regionale di cui all'art. 7, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i direttori tecnici di cui al precedente comma devono presentare domanda corredata dei documenti attestanti la riconosciuta idoneità.

Le agenzie di viaggi e turismo già operanti ai sensi del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, debbono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere l'iscrizione all'elenco regionale di cui al precedente art. 16.

Entro sei mesi dalla notifica del provvedimento della Giunta regionale, di cui al precedente comma, l'agenzia deve versare, con le modalità di cui alla presente legge, almeno il 50 per cento della differenza fra il deposito già effettuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione e quello di cui al precedente art. 11: il restante 50 per cento deve essere versato entro diciotto mesi dalla data del primo versamento.

L'inosservanza degli obblighi di cui al comma terzo, del presente articolo, comporta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino alla data dell'avvenuto adempimento] (31).

 

 

 

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 30, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.