Reg.
17 aprile 1985, n. 1 (1).
Comitato
esecutivo per la realizzazione del «Progetto Etruschi» di cui alla L.R. 5
novembre 1984, n. 43. Norme di funzionamento.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 24 aprile 1985, n. 41.
Art.
1
Il
Comitato esecutivo per la realizzazione del «Progetto Etruschi», costituito con
la legge regionale 5 novembre 1984, n. 431, provvede, direttamente o in
collaborazione con soggetti pubblici e privati, a realizzare il «Progetto
Etruschi»: serie coordinata di interventi, definiti dalla Giunta regionale,
tendenti alla salvaguardia, valorizzazione e uso sociale del patrimonio
archeologico di età etrusca dell'Umbria.
Art.
2
Per
il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 il Comitato, in armonia con
le indicazioni del «Comitato nazionale per la programmazione e l'indirizzo
delle iniziative culturali inerenti il "Progetto Etruschi"» -
costituito
con D.P.R. 18 febbraio 1984 - elabora il programma delle iniziative per
l'Umbria, precisando le caratteristiche, i tempi, i costi e le modalità di
realizzazione.
Gli
Enti aderenti, sulla base del programma delle iniziative, deliberano la misura
del rispettivo contributo finanziario.
Art.
3
Sulla
base del programma e avvalendosi dei fondi di cui all'art. 2 della legge
regionale 5 novembre 1984, n. 43, il Comitato svolge tutte le attività
necessarie alla realizzazione delle iniziative previste, assumendo la
titolarità delle situazioni attive e passive che ne derivano.
Art.
4
Il
Comitato è presieduto dall'assessore regionale ai beni ambientali archeologici
architettonici artistici e storici, cui spetta convocarlo, dirigere le sedute e
coordinarne l'attività (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, Reg. 13 giugno 1986, n. 1.
Art.
5
Per
la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza
dei suoi componenti.
Art.
6
Per
lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale dell'Ufficio
regionale per i beni A.A.A.A.S., dell'Ufficio bilancio, ragioneria, tributi e
finanze, per gli adempimenti contabili e amministrativi, del dirigente di 2°
livello cui compete di prestare assistenza e consulenza giuridica all'area
operativa «Istruzione e cultura», nonché di altro personale messo a
disposizione dalla Regione o dagli altri enti aderenti.
Il
Comitato può avvalersi dell'opera di esperti per le questioni attinenti le
proprie finalità.
Il
Comitato può altresì stipulare convenzioni con enti pubblici e privati riferite
ad aspetti determinanti della propria attività.
Art.
7
Le
decisioni del Comitato sono comunicate entro trenta giorni alla Giunta
regionale perché ne prenda atto.
Ogni
sei mesi il Comitato trasmette agli Enti partecipanti una relazione informativa
dell'attività svolta.
Al
termine della propria attività il Comitato trasmette agli Enti partecipanti il
rendiconto generale circa l'impiego dei finanziamenti.
Il
Consiglio regionale dispone in ordine alla destinazione delle somme
eventualmente residue e dei beni.
Art.
8
Il
Comitato affiderà il proprio servizio di cassa ad un Istituto bancario mediante
apertura e gestione di apposito conto corrente intestato al Comitato stesso.
Ogni
pagamento sarà di norma effettuato a mezzo assegno bancario sottoscritto dal
Presidente del Comitato e dal segretario generale dello stesso e intestato al
beneficiario.
Le
riscossioni e i pagamenti dovranno essere registrati cronologicamente in un
libro-giornale composto di due sezioni: una per l'entrata e una per la spesa,
nelle quali saranno riportati gli estremi essenziali di ciascuna operazione
(data, versamenti, beneficiari, causale, importi parziali e totali).