Reg.
23 aprile 1985, n. 2 (1).
Norme
generali per lo svolgimento dei concorsi.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 26 aprile 1985, n. 42, S.O.
Art.
1
Concorsi
di ammissione.
Entro
il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, determina il numero dei posti da mettere a
concorso per ciascuna qualifica funzionale, nell'ambito dei posti vacanti,
sulla base delle motivate esigenze delle diverse aree di attività. Possono
essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno
dalla data di approvazione del bando, in ragione di collocamento a riposo
d'ufficio.
Le
nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze,
qualora il concorso venga espletato prima.
In
caso di necessità delle diverse aree di attività, qualora non sia applicabile
il sesto comma dell'art. 13 della legge 16 dicembre 1983, n. 46, possono essere
messi a concorso anche i posti che si siano resi vacanti dopo il 31 ottobre,
per motivi diversi dal collocamento a riposo d'ufficio.
Per
la copertura dei posti delle qualifiche funzionali di: «addetto alle pulizie»,
«ausiliario», «operatore», «esecutore», determinati ai sensi del primo comma e
riservati a soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria secondo la
ripartizione per categorie di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
si provvede mediante procedimenti selettivi riservati alle singole categorie
protette secondo le norme previste dal presente regolamento.
Art.
2
Bando
di concorso.
Il
decreto del Presidente della Giunta regionale che indice il concorso deve
indicare:
a)
la forma del concorso;
b)
il numero dei posti messi a concorso, la qualifica e il profilo professionale
cui fanno riferimento ed il relativo trattamento economico;
c)
il titolo di studio ed i requisiti generali e specifici di ammissione;
d)
il termine per la presentazione delle domande di ammissione;
e)
il contenuto e le modalità delle prove nonché le materie d'esame di cui alla
allegata tabella «A»;
f)
ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.
La
sede in cui devono aver luogo le prove, la data, l'orario e la durata di
ciascuna di esse, qualora non indicati nel decreto, sono comunicati agli
interessati almeno entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle
prove.
Il
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
3
Domanda
di ammissione.
La
domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Presidente della Giunta
regionale e redatta in carta legale, deve essere presentata o fatta pervenire
entro il termine stabilito nel decreto.
Qualora
l'inoltro avvenga per mezzo del servizio postale ed a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, farà fede il bollo dell'Amministrazione postale.
In
essa il concorrente deve dichiarare:
a)
la data e il luogo di nascita;
b)
il possesso della cittadinanza italiana e dei diritti civili e politici;
c)
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
d)
l'idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per la qualifica messa
a concorso;
e)
il titolo di studio posseduto, la data del suo conseguimento e l'Ente che lo ha
rilasciato;
f)
i titoli che diano diritto ad elevazione od esclusione del limite di età o ad
eventuali preferenze a norma di legge;
g)
gli eventuali altri titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice per
l'attribuzione del punteggio.
I
titoli di cui alla lettera g) devono essere allegati alla domanda o comunque
devono pervenire entro il termine di scadenza stabilito nel bando di concorso.
La
firma in calce alla domanda deve essere autenticata a norma di legge.
Art.
4
Adempimenti
delle commissioni esaminatrici.
Le
commissioni esaminatrici, costituite nei modi indicati dall'art. 1 della L.R.
17 maggio 1980, n. 45 e sue successive modificazioni e integrazioni, si insediano
non oltre il 15° giorno successivo al termine previsto per la presentazione
delle domande.
Nella
prima seduta la commissione esaminatrice:
a)
determina i criteri per la valutazione dei titoli, attribuendo ad essi il
punteggio, entro i limiti di cui ai successivi artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
b)
fissa i criteri e le modalità di svolgimento delle prove di esame.
Per
la validità delle sedute della commissione esaminatrice è richiesta la presenza
della maggioranza dei suoi membri.
Art.
5
Titoli
valutabili.
I
titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso.
I
titoli che pervengono oltre il termine predetto non sono ammessi a valutazione.
La
valutazione dei titoli precede la prova orale.
Art.
6
Concorsi
a posti per le qualifiche di: «addetto alle pulizie» e «ausiliario».
Per
i concorsi a posti per le qualifiche di: «addetto alle pulizie» e «ausiliario»
sono valutati, a parità di merito dopo la prova attitudinale da espletarsi
anche sotto forma di una serie, unica per tutti i concorrenti, di test ed un
colloquio, sulla base dell'allegata tabella B/1, i titoli relativi al carico
familiare, allo stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle
liste di collocamento del candidato nonché allo stato di occupazione del nucleo
familiare.
Art.
7
Concorsi
a posti per le qualifiche di «operatore», «esecutore» e «collaboratore
professionale».
Per
i concorsi a posti per le qualifiche di «operatore», «esecutore» e
«collaboratore professionale», sono valutati, sulla base dell'allegata tabella
B/2, i seguenti titoli, fino ad un massimo di punti cinque:
a)
titoli di servizio;
b)
titoli di studio;
c)
titoli di cultura, professionali o diversi da quelli indicati nelle categorie
precedenti.
Art.
8
Concorsi
a posti per le qualifiche di: «istruttore» e «istruttore direttivo».
Per
i concorsi a posti per le qualifiche di: «istruttore» e «istruttore direttivo»,
sono valutati, sulla base dell'allegata tabella B/3, i seguenti titoli, fino ad
un massimo di punti dieci:
a)
titoli di servizio;
b)
titoli di studio o accademici;
c)
curriculum formativo e professionale.
Art.
9
Concorsi
a posti per le qualifiche di: «funzionario» e «I e II qualifica dirigenziale».
Per
i concorsi a posti per le qualifiche di: «funzionario» e «dirigenziali (I e
II)» sono valutati, sulla base dell'allegata tabella B/4 i seguenti titoli,
fino ad un massimo di sessanta punti:
a)
titoli di servizio;
b)
titoli di studio o accademici;
c)
curriculum formativo e professionale (2).
(2)
Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15, limitatamente alla
qualifica dirigenziale.
Art.
10
Concorsi
per soli titoli.
Nei
concorsi per soli titoli, per tutte le qualifiche funzionali sono valutati i
seguenti titoli, sulla base dell'allegata tabella B/5, fino ad un massimo di
punti trenta:
a)
titoli di servizio;
b)
titoli di studio o accademici;
c)
curriculum formativo e professionale.
Art.
11
Svolgimento
delle prove d'esame e adempimenti della commissione.
Per
lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme stabilite dal titolo
I del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.
Nello
stesso giorno degli esami, la commissione esaminatrice formula tre argomenti
per ciascuna prova scritta e/o pratica, depositandoli in un'urna dalla quale
sarà estratto quello da svolgersi.
Per
ciascuna prova scritta e/o pratica e/o attitudinale sarà assegnato dalla
commissione d'esame il tempo ritenuto necessario, in relazione alla sua
complessità e specificità. La durata di ciascuna prova non potrà, comunque,
superare le otto ore.
Scaduto
il tempo assegnato i canditati dovranno presentare il lavoro anche se non
ultimato, allegandovi, in ogni caso le minute.
Ai
candidati viene data comunicazione dell'ammissione o meno al colloquio, con
l'indicazione del voto riportato nella prova attitudinale e in ciascuna delle
prove scritte e/o pratiche.
Al
termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel
medesimo giorno all'esterno dell'aula ove di svolge l'esame ovvero all'albo
della Presidenza della Giunta regionale.
Art.
12
Punteggi
delle prove e determinazione del voto finale.
a)
Concorso per le qualifiche da: «addetto alle pulizie» a «istruttore direttivo».
La
commissione per i concorsi per le qualifiche da: «addetto alle pulizie» a
«istruttore direttivo» attribuisce ad ogni prova un punteggio da 1 a 10.
Sono
ammessi al colloquio richiesto per i posti delle qualifiche di: «addetto alle
pulizie» e «ausiliario» i concorrenti che abbiano conseguito nella prova
attitudinale la votazione di almeno sette decimi.
Sono
ammessi al colloquio richiesto per i posti delle qualifiche da «operatore» a
«istruttore direttivo» i concorrenti che abbiano conseguito nella prova scritta
e/o pratica e/o test una votazione media di almeno 7/10, con non meno di 6/10
nelle singole prove.
Il
colloquio non si intende superato se il candidato non consegue in esso una
votazione di almeno sei decimi.
La
votazione complessiva per i concorsi a posti delle qualifiche da «operatore» a
«istruttore direttivo» è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli, la media riportata nella prova scritta e/o pratica e/o
test ed il voto ottenuto nel colloquio.
Per
i concorsi ai posti delle qualifiche di: «addetto alle pulizie» e «ausiliario»
la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova
attitudinale e quello ottenuto nel colloquio.
La
valutazione comparativa dei candidati a parità di merito dopo la prova
attitudinale ed il colloquio, è effettuata sulla base dei titoli di cui al
precedente art. 6.
b)
Concorsi per le qualifiche di «funzionario» e «I e II dirigenziale».
La
commissione, per i concorsi per le qualifiche di «funzionario» e «I e II
dirigenziale», dispone di 100 punti così ripartiti:
-
60 punti per i titoli secondo quanto stabilito alla tab. B/4;
-
40 punti per le prove d'esame a loro volta così ripartiti:
-
10 per la prova scritta;
-
10 per la prova pratica;
-
20 per il colloquio.
Sono
ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano conseguito nella prova scritta e
pratica una votazione media di almeno 14/20 con non meno di 6/10 nelle singole
prove.
Il
colloquio non si intende superato se il candidato non consegue in esso una
votazione di almeno 12/20.
La
votazione complessiva per i concorsi per le qualifiche di «funzionario» e «I e
II dirigenziale» è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione
dei titoli, la media riportata nella prova scritta e pratica ed il voto
ottenuto nel colloquio (3).
(3)
Lettera abrogata dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15, limitatamente alla
qualifica dirigenziale.
Art.
13
Idoneità.
Il
punteggio minimo per acquisire l'idoneità è riferito unicamente alle sole prove
di esame.
Nei
concorsi per soli titoli l'idoneità è conseguita con un punteggio complessivo
non inferiore a 21/30.
Art.
14
Processi
verbali.
Di
tutti i lavori della commissione esaminatrice, il segretario redige seduta per
seduta processo verbale.
Art.
15
Compenso
ai componenti la commissione esaminatrice.
A
tutti i componenti che a qualsiasi titolo facciano parte della commissione
esaminatrice ed al segretario viene corrisposto un gettone di presenza da
definirsi con separato atto amministrativo della Giunta regionale.
Art.
16
Rinvio.
Per
quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute
nella legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e successive modificazioni ed
integrazioni e nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche.
Art.
17
Prove
d'esame.
La
tabella delle materie sulle quali possono vertere le prove d'esame allegate al
Reg. 23 marzo 1976, n. 16 e parzialmente modificata dall'art. 6 della legge
regionale 25 agosto 1978, n. 50, viene sostituita dalla seguente tabella che
assume la denominazione di tabella «A».
Nei
concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale
individuati dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, le prove di
esame sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i corrispondenti profili
professionali e mansioni individuati nell'ambito della prima qualifica
dirigenziale. Gli esami saranno rivolti all'accertamento delle conoscenze delle
tecniche organizzative e decisionali, oltreché dei contenuti di professionalità
richiesti dalle specifiche posizioni di lavoro.
Il
bando di concorso può contenere ulteriori specificazioni ed integrazioni delle
materie d'esame, previste nella predetta tabella «A», in relazione a peculiari
requisiti culturali e di professionalità richiesti per lo svolgimento di
specifiche mansioni nelle diverse aree di attività.
Tabella
A
Qualifica
dirigenziale (4)
Qualifica:
funzionario
8.1.
Funzionario giuridico amministrativo:
8.1.1.
- Funzionario giuridico amministrativo:
Diritto
amministrativo; diritto costituzionale; diritto regionale; scienza
dell'amministrazione; scienza dell'organizzazione; storia dell'amministrazione
pubblica.
8.1.2.
- Funzionario legale:
Diritto
amministrativo: diritto costituzionale; diritto regionale; giustizia
costituzionale; giustizia amministrativa; istituzione di diritto privato;
diritto del lavoro.
8.1.3.
- Funzionario per organizzazione e metodi:
Diritto
amministrativo; giustizia amministrativa; teoria dell'organizzazione;
comunicazione e informazione; scienza dell'amministrazione; diritto del lavoro.
8.2.
Funzionario per l'economia e la finanza:
8.2.1.
- Funzionario per la finanza e contabilità pubblica:
Diritto
amministrativo; scienza dell'amministrazione; scienza delle finanze; diritto
tributario; ragioneria generale; contabilità pubblica.
8.2.2.
- Funzionario per la programmazione:
Diritto
amministrativo; scienza delle finanze; analisi economica; sociologia economica e
del lavoro; organizzazione del territorio; economia aziendale (industriale o
commerciale o agricola).
8.2.3.
- Funzionario agronomo-forestale:
Agronomia
generale e coltivazione; zootecnia; topografia; estimo rurale e contabilità.
8.3.
Funzionario per l'informazione:
8.3.1.
- Funzionario statistico:
Scienza
delle finanze; istituzioni di statistica; statistica metodologica; statistica
economica e sociale; sociologia economica e del lavoro.
8.3.2.
- Funzionario ricercatore-documentalista:
Cultura
generale; principio di diritto costituzionale ed amministrativo; nozione di
storia del XX secolo; fonti di informazione mezzi bibliografici di
documentazione e ricerca; archivistica; biblioteconomia.
8.3.3.
- Funzionario addetto ai sistemi informativi ed informatici:
Comunicazioni;
sistemi informativi e sistemi di automazione; teoria dell'organizzazione;
elementi di statistica; diritto amministrativo e costituzionale.
8.4.
Funzionario per il territorio:
8.4.1.
- Funzionario agronomo/forestale:
Agronomia
generale e coltivazione; zootecnia; topografia; estimo rurale e contabilità.
8.4.2.
- Funzionario ingegnere - architetto - per i beni ambientali - per i lavori
pubblici:
Urbanistica
e pianificazione territoriale; scienza e tecnica delle costruzioni; trasporti;
topografia; tipologia edilizia.
8.4.3.
- Funzionario geologo:
Geologia
generale ed applicata; rilevamento geologico e tecnico; stratografia;
idrogeologia; giacimentologia; speleologia.
8.4.4.
- Funzionario geografo-topografo:
Geografia
generale; geografia regionale; geografia economica; topografia; pianificazione
territoriale.
8.4.5.
- Funzionario per l'ecologia:
Elementi
di pianificazione ambientale. Elementi di geografia generale, di geologia
applicata, di geomorfologia e di idrogeologia. Elementi di cartografia tematica
e di fotointerpretazione.
8.5.
Funzionario socio-sanitario:
8.5.1.
- Funzionario medico:
Igiene.
Epidemiologia generale e speciale. Metodologia statistica, biometria,
demografia e statistica sanitaria. Tutela sanitaria dell'ambiente di vita e del
lavoro. Legislazione specifica nazionale e regionale.
8.5.2.
- Funzionario veterinario:
Chimica
medica veterinaria; zootecnica; patologia e profilassi delle malattie infettive
degli animali domestici; polizia veterinaria.
8.5.3.
- Funzionario per le discipline sanitarie e sociali:
Igiene
pubblica, medicina del lavoro; statistica sanitaria; tossicologia;
epidemiologia.
8.5.4.
- Funzionario chimico/biologo/farmacista/ per l'ecologia:
-
Conoscenze professionali di base. Biologia generale. Igiene. Tutela sanitaria
dell'ambiente.
-
Chimica generale inorganica e organica.
-
Farmacologia; Chimica farmaceutica.
-
Equilibrio ecologico dell'ambiente e criteri progettuali per interventi tecnici
e normativi sull'ambiente.
-
Legislazione farmaceutica.
-
Legislazione specifica regionale e nazionale.
8.6.
Funzionario per la cultura e l'istruzione:
8.6.1.
- Funzionario per l'istruzione:
Diritto
amministrativo; legislazione scolastica; istituzioni di pedagogia; pedagogia
sperimentale; metodologia e didattica.
8.6.2.
- Funzionario per il patrimonio museale e ambientali:
Principi
di diritto costituzionale e amministrativo; storia dell'arte moderna e
contemporanea; etnologia e storia delle tradizioni popolari; conoscenza della
legislazione regionale in materia di patrimonio museale e ambientale.
8.6.3.
- Funzionario per il patrimonio librario e archivistico:
Principi
di diritto costituzionale e amministrativo; archivistica; biblioteconomia;
storia medievale e moderna.
8.6.4.
- Funzionario per lo spettacolo, sport e tempo libero:
Principi
di diritto costituzionale e amministrativo; storia del teatro e dello
spettacolo; storia del cinema; legislazione regionale in materia di spettacolo,
sport e tempo libero.
Qualifica:
Istruttore direttivo
7.1.
Istruttore direttivo:
7.1.1.
- Istruttore direttivo amministrativo:
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di economia politica; elementi di scienza dell'amministrazione,
organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa.
7.1.2.
- Istruttore direttivo contabile:
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di economia politica; elementi di contabilità pubblica e di
ragioneria; elementi di scienza delle finanze.
7.1.3.
- Istruttore direttivo per l'organizzazione e metodi.
Organizzazione
del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa; elementi di scienza
dell'amministrazione; elementi di informatica; elementi di diritto
amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale.
7.2.
Istruttore direttivo per l'informazione:
7.2.1.
- Istruttore direttivo per la gestione dell'informazione/istruttore direttivo
per l'informatica.
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di scienza dell'amministrazione; elementi di informatica; architettura
tipo di un sistema EDP, tecniche di rappresentazioni dati, tecniche di
implementazione, gestione trattamento di DB; elementi di statistica.
7.3.
Istruttore direttivo tecnico-professionale:
7.3.1.
Istruttore direttivo tecnico per i lavori pubblici e l'urbanistica/agronomo:
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
tecnica professionale.
7.3.2.
- Istruttore direttivo socio-sanitario:
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
igiene; elementi di economia e di sociologia; legislazione in materia dei
servizi sociali.
7.3.3.
Istruttore direttivo per l'istruzione e la cultura:
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di economia e di sociologia; elementi di didattica e di pedagogia;
legislazione relativa agli interventi culturali.
7.4.
Insegnante formazione professionale (direttivo):
7.4.1.
- Didattica delle materie relative alle specifiche mansioni da svolgere.
Qualifica:
Istruttore
6.1.
Istruttore:
6.1.1.
- Istruttore amministrativo:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di economia politica; elementi di scienza dell'amministrazione,
organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa; cultura
generale.
6.1.2.
- Istruttore contabile:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di economia politica; elementi di contabilità pubblica e di
ragioneria; cultura generale.
6.2.
Istruttore per l'informazione:
6.2.1.
- Istruttore statistico:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di informatica; elementi di statistica; cultura generale.
6.2.2.
- Istruttore documentalista - Ordinatore d'archivio:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
legislazione in materia di archivistica (conservazione e consultazione
archivio); elementi di archivistica; elementi di archivio-economia; cultura
generale.
6.2.3.
- Istruttore per l'informatica:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di organizzazione; conoscenza generale della struttura e particolare
delle funzioni di un sistema EDP; conoscenza delle tecniche di classificazione,
organizzazione e codificazione dei dati; cultura generale.
6.3.
Istruttore tecnico:
6.3.1.
- Geometra:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
nozioni di urbanistica; topografia; estimo; costruzioni e disegno di
costruzioni; cultura generale.
6.3.2.
- Perito agrario/forestale:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
topografia; estimo; agronomia e coltivazioni; cultura generale.
6.3.3.
- Istruttore socio-sanitario:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
legislazione e servizi sociali; igiene; elementi di economia e sociologia;
cultura generale.
6.4.
Istruttore centri tecnici:
6.4.1.
- Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale
regionale; tecnica professionale; cultura generale.
6.5.
Insegnante tecnico-pratico:
6.5.1.
- Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale regionale;
didattica delle materie relative alle specifiche mansioni da svolgere; tecnica
professionale; cultura generale.
Qualifica:
Collaboratore professionale
5.1.
Collaboratore professionale:
5.1.1.
- Addetto ai centri di ristorazione e ricreativi.
(Cuoco,
macellaio, barista e magazziniere):
Tecnica
professionale; nozioni di igiene; elementi di diritto costituzionale e
amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei
dipendenti regionali; cultura generale.
5.1.2.
- Conduttore di caldaie:
Tecnica
professionale; nozioni di sicurezza degli impianti tecnici; elementi di diritto
costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale;
stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.
5.1.3.
- Guardia forestale, lacuale e fluviale:
Tecnica
professionale; nozioni di geografia generale e regionale; protezione della
natura e dell'assetto del paesaggio; prevenzione e repressione delle violazioni
di norme di legge e regolamenti; elementi di diritto costituzionale e amministrativo
con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti
regionali, cultura generale.
5.1.4.
- Litografo:
Tecnica
professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con
riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti
regionali, cultura generale.
5.1.5.
- Tecnico specializzato in audiovisivi:
Tecnica
professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con
riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali,
cultura generale.
5.1.6.
- Responsabile di garage:
Tecnica
professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con
riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti
regionali, cultura generale.
5.1.7.
- Manutentore ed installatore di impianti tecnici ed elettronici:
Tecnica
professionale; elementi di elettrotecnica ed elettronica; elementi di diritto
costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale;
stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.
Qualifica:
Esecutore
4.1.
Esecutore amministrativo-contabile:
-
Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento
all'ordinamento regionale; dattilografia e calcolo a macchina; nozioni di
archivistica corrente; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.
4.2.
Steno-dattilografo:
-
Stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; elementi di diritto
amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale;
stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.
4.3.
Esecutore di C.E.D.:
-
Dattilografia; conoscenza elementare dell'architettura di un sistema EDP,
elementi di codificazione e registrazione dati; conoscenza delle funzioni
fondamentali di un sistema operativo; conoscenza della terminologia tecnica di
uso più ricorrente nello specifico settore; stato giuridico dei dipendenti;
cultura generale.
4.4.
Esecutore tecnico:
-
Elementi di diritto e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale;
tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.
4.5.
Esecutore centri di ristorazione e abitativi:
-
Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento
all'ordinamento regionale; tecnica professionale; stato giuridico dei
dipendenti; cultura generale.
4.6.
Centralinista:
-
Conoscenza dell'organizzazione amministrativa della Regione; tecnica
professionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.
4.7.
Meccanico-autista:
-
Conoscenza dell'organizzazione amministrativa della Regione; tecnica
professionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.
Qualifica:
Operatore
3.1.
Operatore:
-
Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per
il quale viene bandito il concorso; stato giuridico dei dipendenti regionali;
cultura generale.
3.2.
Operatore tecnico:
-
Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per
il quale viene bandito il concorso; stato giuridico dei dipendenti regionali;
cultura generale.
3.3.
Autista:
-
Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione; guida di
automezzi; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.
Qualifica:
Ausiliario
2.1.
Ausiliario:
-
Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e delle
attribuzioni dei servizi esecutivi, con particolare riguardo alle mansioni
proprie dell'ausiliario; stato giuridico dei dipendenti regionali; nozioni di
geografia regionale (Umbria); cultura generale.
(4)
La tabella A è stata abrogata, limitatamente alla qualifica dirigenziale,
dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.
Tabella
B/1
Concorsi
a posti delle qualifiche di: «Addetto alle pulizie» e «Ausiliario»
Sono
valutabili, ai fini della valutazione comparativa di cui all'art. 6 del
presente regolamento esclusivamente i seguenti titoli da valutare a parità di
merito dopo la prova attitudinale ed il colloquio:
a)
carico familiare. Il punteggio è attribuito sulla base delle norme che regolano
il diritto teorico al percepimento degli assegni familiari secondi le norme
INPS ed è graduato secondo l'obbligo di prestare gli alimenti in base alle
norme del Codice civile:
-
coniuge punti 1,00
-
figli (legittimi, naturali e adottivi) ciascuno punti 0,80
-
Altri familiari (limitatamente ai genitori, fratelli e sorelle, nipoti orfani
di entrambi i genitori ed affiliati) ciascuno punti 0,40
b)
reddito familiare. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea
documentazione degli uffici finanziari statali, accompagnata dallo stato di
famiglia.
Al
candidato il cui reddito familiare non superi lire 2.300.000 vengono attribuiti
punti 2,50
Tale
punteggio verrà ridotto di punti 0,0758 per ogni 100.000 lire di reddito o
frazione superiore a lire 50.000. I redditi pari o superiori a lire 5.600.000,
pertanto, non riceveranno alcun punteggio.
La
Giunta regionale adegua, con propria deliberazione da adottare entro il mese di
gennaio di ciascun anno, i predetti massimali, in relazione all'indice rilevato
per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per i dipendenti
statali.
c)
stato di occupazione. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea
documentazione rilasciata dalle sezioni comunali di collocamento o
certificazioni equipollenti.
1)
stato di disoccupazione del candidato:
-
alla data di scadenza del bando punti 0,10
-
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di disoccupazione anteriore alla
data di indizione del concorso, limitatamente ad un anno, fino ad un punteggio
massimo di 1,20 punti 0,10
2)
stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare:
-
per ogni componente disoccupato alla data di indizione del concorso punti 0,05
Tabella
B/2
Valutazione
del titolo
1)
Concorsi a posti delle qualifiche di: «operatore» - «esecutore» -
«collaboratore professionale».
Sono
valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del
presente regolamento i seguenti titoli:
a)
titoli di servizio: intendendosi per essi quelli attinenti al lavoro comunque
prestato in carriera o qualifica o mansioni, corrispondenti o propedeutiche
rispetto a quelle del posto messo a concorso.
Il
servizio sarà valutato fino ad un massimo di dieci anni.
Al
fine della determinazione del punteggio verrà conteggiato 1/120 del quorum che
sarà assegnato ai titoli di servizio per ogni mese di lavoro o frazione
superiore a 15 giorni.
Sarà
considerata idonea documentazione del titolo di servizio il certificato
rilasciato dal legale rappresentante dell'amministrazione competente dal quale
risulti sia la carriera o la qualifica o le mansioni del concorrente sia il
periodo di lavoro, sempre che, ove si tratti di mansioni, il certificato faccia
espresso riferimento ad un atto deliberativo di conferimento delle mansioni
corrispondenti alla carriera o alla qualifica.
Per
quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private,
queste dovranno essere
integrate
da copia autenticata del libretto del lavoro e del libro paga ove risulti anche
la posizione retributiva rispetto al relativo contratto di lavoro. Per i
dipendenti regionali le certificazioni verranno rese d'ufficio;
b)
titoli di studio: intendendosi per essi i titoli di studio richiesti per
l'ammissione al concorso quelli superiori al titolo di studio minimo per
l'accesso al concorso, ovvero diplomi di specializzazione o abilitazione
professionale post-universitaria ovvero un secondo diploma di laurea, oltre
quello ammesso per l'ammissione, se equipollente o comunque attinente alla
professionalità propria del posto messo a concorso.
Il
possesso del titolo dichiarato si documenta solo con l'esibizione, avvenuta nei
termini prescritti dal bando di concorso, del diploma originale del titolo di
studio conseguito o di copia di esso autenticata ai sensi di legge;
c)
titoli di cultura o diversi dalle altre categorie: sono valutabili in questa
categoria i titoli relativi a:
1)
pubblicazioni originali riguardanti materie attinenti alla professionalità
richiesta dal posto messo a concorso;
2)
incarichi professionali conferiti da Enti pubblici;
3)
idoneità conseguite in concorsi presso pubbliche amministrazioni in carriera o
qualifica corrispondente o equipollente o superiore a quella del posto messo a
concorso;
4)
i titoli di qualifica corrispondente a quella richiesta dal posto messo a
concorso;
5)
titoli conseguiti in corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e
aggiornamento professionale, riconosciuti o autorizzati dalla competente
autorità scolastica, per qualifiche equiparabili a quelle per cui si concorre o
superiori, e per un numero di corsi non superiore a quattro.
Per
le singole categorie, in relazione alla qualità e alla specificità del posto
messo a concorso, la commissione d'esame attribuisce i punteggi, entro i limiti
sottoindicati:
a)
titoli di servizio: punteggio massimo 3,00.
1)
Servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni corrispondenti: fino ad un
massimo di punti 3,00 da assegnare in ragione di 1/120 per ogni mese di
servizio, e cioè 0,025 al mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni.
2)
Servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni propedeutiche
(immediatamente inferiori) rispetto a quelle del posto messo a concorso: fino
ad un massimo di punti 1,50 in ragione di 1/120 per ogni mese di servizio e
cioè 0,0125 al mese o frazione di mese superiore a 15 giorni;
b)
titoli di studio:
1)
Per i posti della qualifica funzionale «collaboratore professionale»: per il
titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 9/10, punti 0,30;
per
i titoli aggiuntivi fino ad un massimo di 0,70;
2)
Per i posti delle qualifiche funzionali «operatore» e «esecutore»: per il
titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 8/l0 o con la qualifica di
distinto o equiparabile, punti 0,30;
per
i titoli aggiuntivi per un massimo fino a 0,70;
c)
titoli di cultura o diversi da quelli delle altre categorie: massimo punti 1.
Tabella
B/3
Valutazione
dei titoli
1)
Concorsi a posti delle qualifiche di: «istruttore» e «istruttore direttivo».
Sono
valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 8 del
presente regolamento i seguenti titoli:
A)
Titoli di servizio: massimo punti 5,00.
1)
Servizio prestato in qualifica corrispondente, valutabile per non più di dieci
anni, fino ad un massimo di punti 5,00, da assegnare in ragione di 0,0416 al
mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
2)
Servizio prestato in qualifica propedeutica (immediatamente inferiore) rispetto
a quella messa a concorso: fino a un massimo di punti 5 in ragione di 0,0277 al
mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi
conseguiti ai sensi dei punti 1 e 3 entro il punteggio massimo di punti 5;
3)
Servizio prestato in qualifiche inferiori rispetto a quella propedeutica: fino
a un massimo di punti 3 in ragione di 0,0166 al mese o frazione di mese
superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei
precedenti punti 1 e 2 entro il punteggio massimo di punti 5.
La
valutazione dei servizi prestati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 predetti avverrà
unicamente sulla base di idonea documentazione o di probante certificazione
rilasciata dal legale rappresentante dell'amministrazione pubblica o
dell'azienda privata, dalla quale possano rilevarsi la durata e la qualità dei
servizi. Non si terrà conto di mansioni superiori a quelle proprie della
qualifica posseduta, o comunque ad esse equiparabili.
Per
quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private,
queste dovranno essere integrate da copia autenticata del libretto del lavoro e
del libro paga ove risulti anche la posizione retributiva rispetto al relativo
contratto di lavoro. Per i dipendenti regionali le certificazioni verranno rese
d'ufficio.
B)
Titoli di studio o accademici: punteggio massimo 2,00.
1)
Al titolo di studio o accademico (diploma, laurea) prescritto per l'accesso
dall'esterno per la qualifica/profilo professionale di base vengono attribuiti
punti 1,00 più un coefficiente di 0,10 punti in ragione di ogni voto superiore
a 6/10 fino a 10/10, per i titoli di studio inferiori al diploma di laurea e a
77/110 fino alla lode, per i diplomi di laurea. I titoli di studio diversamente
classificati debbono essere riportati rispettivamente a 10 e a 110.
2)
Ai titoli di studio di grado superiore a quello richiesto per l'ammissione al
concorso, ovvero ai diplomi di specializzazione o abilitazione professionale
post-universitaria, ovvero a un secondo diploma di laurea, vengono attribuiti
fino a un massimo di punti 0,60.
C)
Curriculum formativo e professionale: massimo punti 3.
Nel
curriculum formativo e professionale viene valutato: l'attività svolta, gli
incarichi speciali, l'attitudine alle funzioni proprie della qualifica, nonché
le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili
ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco
della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire. Va tenuto complessivamente conto del grado di attinenza delle
funzioni esercitate con quelle proprie del posto cui si riferisce la selezione,
degli incarichi speciali formalmente attribuiti, del grado di autonomia e
responsabilità del candidato nell'esercizio delle funzioni stesse, dei
requisiti culturali e professionali di base, acquisiti anche in corsi di
formazione e aggiornamento in materie proprie assimilabili a quelle richieste
dal posto, idoneità conseguite in pubblici concorsi in qualifiche
corrispondenti e equiparate, delle pubblicazioni o lavori originali concernenti
compiti di istituto,
nonché
delle attitudini alle funzioni proprie della qualifica, desunte anche dai risultati
conseguiti.
La
valutazione degli elementi sopra specificati deve essere fatta comparativamente
tra i vari candidati in relazione alle caratteristiche e specificità del posto
cui si concorre.
Il
punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente
motivato, con relazione dettagliata con riguardo ai singoli elementi
documentati che hanno contribuito a determinarlo.
La
relazione dettagliata, deve essere inserita integralmente nel verbale dei
lavori della commissione.
In
ogni bando di concorso verranno esplicitamente specificati i criteri di
valutazione dei titoli di cui al curriculum formativo e professionale in
relazione alla qualifica/profilo professionale a concorso.
Tabella
B/4
Valutazione
dei titoli
1)
Concorsi a posti delle qualifiche di: «funzionario» e dirigenziali (I e II).
Sono
valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 9, i
seguenti titoli:
A)
Titoli di servizio: massimo punti 30.
1)
Servizio prestato in qualifica corrispondente, valutabile per non più di dieci
anni, fino ad un massimo di punti 30,00, da assegnare in ragione di 0,25 per
ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
2)
Servizio prestato in qualifica propedeutica immediatamente inferiore) rispetto
a quella messa a concorso: fino a un massimo di punti 30 in ragione di 0,1666
per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i
punteggi conseguiti ai sensi dei punti 1 e 3 entro il punteggio massimo di
punti 30,00;
3)
Servizio prestato in qualifiche inferiori rispetto a quella propedeutica: fino
a un massimo di punti 15 in ragione di 0,0833 per ogni mese o frazione di mese
superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei
precedenti punti 1 e 2 entro il punteggio massimo di punti 30,00.
La
valutazione dei servizi prestati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 predetti avverrà
unicamente sulla base di idonea documentazione o di probante certificazione
rilasciata dal legale rappresentante dell'amministrazione pubblica o
dall'azienda privata, dalla quale possano rilevarsi la durata e la qualità dei
servizi. Non si terrà conto di mansioni superiori a quelle proprie della
qualifica posseduta, o comunque ad esse equiparabili.
Per
quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private,
queste dovranno essere integrate da copia autenticata del libretto del lavoro e
del libro paga ove risulti anche la posizione retributiva rispetto al relativo
contratto di lavoro. Per i dipendenti regionali le certificazioni verranno rese
d'ufficio.
B)
Titoli di studio: massimo punti 10.
-
diploma di laurea richiesto per l'accesso dall'esterno per la qualifica -
profilo professionale per la quale si concorre punti 8
-
seconda laurea, ovvero diplomi di specializzazione o abilitazione professionale
post-universitaria, fino ad un massimo di punti 2
C)
Curriculum formativo e professionale: massimo punti 20.
Nel
curriculum formativo e professionale viene valutato: l'attività svolta, gli
incarichi speciali, l'attitudine alle funzioni proprie della qualifica, nonché
le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili
ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della
intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.
Va tenuto complessivamente conto del grado di attinenza delle funzioni
esercitate con quelle proprie del posto cui si riferisce la selezione, degli
incarichi speciali formalmente attribuiti, del grado di autonomia e
responsabilità del candidato nell'esercizio delle funzioni stesse, dei
requisiti culturali e professionali di base, acquisiti anche in corsi di
formazione e aggiornamento in materie proprie e assimilabili a quelle richieste
dal posto, idoneità conseguite in pubblici concorsi in qualifiche
corrispondenti o equiparate, delle pubblicazioni o lavori originali concernenti
compiti di istituto,
nonché
delle attitudini alle funzioni proprie della qualifica, desunte anche dai
risultati conseguiti.
La
valutazione degli elementi sopra specificati deve essere fatti comparativamente
tra i vari candidati in relazione alle caratteristiche e specificità del posto
cui si concorre.
Il
punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente
motivato, con relazione dettagliata con riguardo ai singoli elementi
documentati che hanno contribuito a determinarlo.
La
relazione dettagliata, deve essere inserita integralmente nel verbale dei
lavori della commissione.
In
ogni bando di concorso verranno esplicitamente specificati i criteri di
valutazione dei titoli di cui al curriculum formativo e professionale in
relazione alla qualifica/profilo professionale a concorso.
Tabella
B/5
Valutazione
dei titoli
1)
Concorsi, per soli titoli.
Sono
valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 10, i
seguenti titoli:
A)
Titoli di servizio: massimo punti 15,00.
1)
Servizio prestato in qualifica corrispondente, valutabile per non più di dieci
anni, fino ad un massimo di punti 15,00, da assegnare in ragione di 0,125 al
mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
2)
Servizio prestato in qualifica propedeutica (immediatamente inferiore) rispetto
a quella messa a concorso: fino a un massimo di punti 15 in ragione di 0,0833
al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i
punteggi conseguiti ai sensi dei punti 1 e 3 entro il punteggio massimo di
punti 15;
3)
Servizio prestato in qualifiche inferiori rispetto a quella propedeutica: fino
a un massimo di punti 8,00 in ragione di 0,0444 al mese o frazione di mese
superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei
precedenti punti 1 e 2 entro il punteggio massimo di punti 15,00.
La
valutazione dei servizi prestati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 predetti avverrà
unicamente sulla base di idonea documentazione o di probante certificazione
rilasciata dal legale rappresentante dell'amministrazione pubblica o
dell'azienda privata, dalla quale possano rilevarsi la durata e la qualità dei
servizi. Non si terrà conto di mansioni superiori a quelle proprie della
qualifica posseduta, o comunque ad esse equiparabili.
Per
quanto concerne le certificazioni di servizio rilasciate dalle aziende private,
queste dovranno essere integrate da copia autenticata del libretto del lavoro e
del libro paga ove risulti anche la posizione retributiva rispetto al relativo
contratto di lavoro. Per i dipendenti regionali le certificazioni verranno rese
d'ufficio.
B)
Titoli di studio o accademici: punteggio massimo 5,00.
1)
Al titolo di studio o accademico (licenza, diploma, laurea) prescritto per
l'accesso dall'esterno per la qualifica/profilo professionale di base vengono
attribuiti punti 2,00 più un coefficiente di 0,20 punti in ragione di ogni voto
superiore a 6/10 fino a 10/10, per i titoli di studio inferiori al diploma di
laurea e a 77/110 fino alla lode, per i diplomi di laurea. I titoli di studio
diversamente classificati debbono essere riportati rispettivamente a 10 e a
110.
2)
Ai titoli di studio di grado superiore a quello richiesto per l'ammissione al
concorso, ovvero ai diplomi di specializzazione o abilitazione professionale
post-universitaria, ovvero a un secondo diploma di laurea, vengono attribuiti
fino a un massimo di punti 2,20.
C)
Curriculum formativo e professionale: massimo punti 10.
Nel
curriculum formativo e professionale viene valutato: l'attività svolta, gli
incarichi speciali, l'attitudine alle funzioni proprie della qualifica, nonché
le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili
ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco
della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire. Va tenuto complessivamente conto del grado di attinenza delle
funzioni esercitate con quelle proprie del posto cui si riferisce la selezione,
degli incarichi speciali formalmente attribuiti, del grado di autonomia e
responsabilità del candidato nell'esercizio delle funzioni stesse, dei
requisiti culturali e professionali di base, acquisiti anche in corsi di
formazione e aggiornamento in materie proprie e assimilabili a quelle richieste
dal posto, idoneità conseguite in pubblici concorsi in qualifiche
corrispondenti o equiparate, delle pubblicazioni o lavori originali concernenti
compiti di istituto,
nonché
delle attitudini alle funzioni proprie della qualifica, desunte anche dai
risultati conseguiti.
La
valutazione degli elementi sopra specificati deve essere fatta comparativamente
fra i vari candidati in relazione alle caratteristiche e specificità del posto
cui si concorre.
Il
punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente
motivato, con relazione dettagliata con riguardo ai singoli elementi
documentati che hanno contribuito a determinarlo.
La
relazione dettagliata, deve essere inserita integralmente nel verbale dei
lavori della commissione.
In
ogni bando di concorso verranno esplicitamente specificati i criteri di valutazione
dei titoli di cui al curriculum formativo e professionale in relazione alla
qualifica/profilo professionale a concorso.