L.R. 22 gennaio 1986, n. 2 (1).

Concorso regionale negli interessi sui mutui contratti per il pagamento del conguaglio dei canoni di affitto di fondi rustici.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 gennaio 1986, n. 5.

 

 

Art. 1

Finalità e destinatari.

 

In attuazione delle previsioni recate dall'art. 15 - ultimo comma - della legge 3 maggio 1982, n. 203, la Regione concorre nel pagamento degli interessi sui mutui di durata massima ventennale, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento, concessi dagli istituti ed enti abilitati all'esercizio del

credito agrario di miglioramento ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, ad affittuari singoli ed associati per il pagamento del conguaglio dei canoni di affitto di cui al primo e al secondo comma dell'art. 15 della legge n. 203 del 1982 citata, maturati fino all'annata agraria 1981/1982.

A tale fine è autorizzata la spesa di L. 70.000.000.

 

 

Art. 2

Mutui ammissibili - entità del concorso - liquidazione del concorso.

 

Sono ammissibili al concorso regionale negli interessi i mutui, autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi ed in conformità di quanto previsto all'articolo 1, di importo non inferiore a L. 5.000.000.

Il concorso negli interessi sui mutui di cui al comma precedente è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso complessivo e quella calcolata al tasso agevolato minimo, vigenti, per il credito agrario di miglioramento alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla osta.

L'ammortamento dei mutui decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipulazione del contratto definitivo.

La liquidazione del concorso negli interessi avrà luogo con le seguenti modalità:

- quanto alla prima rata, alla scadenza semestrale posticipata prevista;

- quanto alle successive rate, alla stessa scadenza della prima, in unica soluzione, previa attualizzazione al tasso stabilito dal D.P.C.M. 2 aprile 1982.

 

 

Art. 3

Fondo interbancario di garanzia e garanzia fidejussoria dell'E.S.A.U.

 

Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 4

Presentazione delle domande - Convenzioni con gli istituti di credito.

 

Le domande volte ad ottenere i benefici della presente legge vanno prodotte alla Giunta regionale - Assessorato all'agricoltura - nel termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Le domande debbono essere corredate dal contratto di affitto, o documentazione equipollente, relativo alle annate agrarie alle quali il conguaglio è riferito, del computo analitico dei canoni dovuti a conguaglio e da dichiarazione rilasciata dal locatore ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, da cui risulti che il medesimo è creditore e dell'importo dovutogli a titolo di conguaglio di canone di affitto.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed enti abilitati al credito agrario di miglioramento, nelle quali saranno previste, tra l'altro le procedure nonché i tempi massimi per la erogazione dei mutui.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria.

 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1985 è iscritto, per le finalità della presente legge, in termini di competenza e di cassa, lo stanziamento di L. 70.000.000 sul cap. 3892, di nuova istituzione, denominato: «Concorso regionale attualizzato negli interessi sui mutui contratti da affittuari per il pagamento del conguaglio dei canoni di affitto di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 3 maggio 1982, n. 203» (codice SIR 2116371010).

All'onere previsto al primo comma si fa fronte con corrispondente quota del fondo di spettanza della Regione Umbria sullo stanziamento recato dall'art. 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 (2).

 

 

 

(2) Il comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1985, approvato con L.R. 21 gennaio 1985, n. 4.