L.R.
22 gennaio 1986, n. 2 (1).
Concorso
regionale negli interessi sui mutui contratti per il pagamento del conguaglio
dei canoni di affitto di fondi rustici.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 gennaio 1986, n. 5.
Art.
1
Finalità
e destinatari.
In
attuazione delle previsioni recate dall'art. 15 - ultimo comma - della legge 3
maggio 1982, n. 203, la Regione concorre nel pagamento degli interessi sui
mutui di durata massima ventennale, parificati alle operazioni di credito
agrario di miglioramento, concessi dagli istituti ed enti abilitati
all'esercizio del
credito
agrario di miglioramento ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n.
1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e
successive modificazioni ed integrazioni, ad affittuari singoli ed associati
per il pagamento del conguaglio dei canoni di affitto di cui al primo e al
secondo comma dell'art. 15 della legge n. 203 del 1982 citata, maturati fino
all'annata agraria 1981/1982.
A
tale fine è autorizzata la spesa di L. 70.000.000.
Art.
2
Mutui
ammissibili - entità del concorso - liquidazione del concorso.
Sono
ammissibili al concorso regionale negli interessi i mutui, autorizzati dalla
Giunta regionale ai sensi ed in conformità di quanto previsto all'articolo 1,
di importo non inferiore a L. 5.000.000.
Il
concorso negli interessi sui mutui di cui al comma precedente è pari alla
differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso complessivo e
quella calcolata al tasso agevolato minimo, vigenti, per il credito agrario di
miglioramento alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla
osta.
L'ammortamento
dei mutui decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto
luogo la stipulazione del contratto definitivo.
La
liquidazione del concorso negli interessi avrà luogo con le seguenti modalità:
-
quanto alla prima rata, alla scadenza semestrale posticipata prevista;
-
quanto alle successive rate, alla stessa scadenza della prima, in unica
soluzione, previa attualizzazione al tasso stabilito dal D.P.C.M. 2 aprile
1982.
Art.
3
Fondo
interbancario di garanzia e garanzia fidejussoria dell'E.S.A.U.
Ai
mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in
materia di intervento del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36
della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
4
Presentazione
delle domande - Convenzioni con gli istituti di credito.
Le
domande volte ad ottenere i benefici della presente legge vanno prodotte alla
Giunta regionale - Assessorato all'agricoltura - nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.
Le
domande debbono essere corredate dal contratto di affitto, o documentazione
equipollente, relativo alle annate agrarie alle quali il conguaglio è riferito,
del computo analitico dei canoni dovuti a conguaglio e da dichiarazione
rilasciata dal locatore ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, da cui risulti che il
medesimo è creditore e dell'importo dovutogli a titolo di conguaglio di canone
di affitto.
La
Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli
istituti ed enti abilitati al credito agrario di miglioramento, nelle quali
saranno previste, tra l'altro le procedure nonché i tempi massimi per la
erogazione dei mutui.
Art.
5
Norma
finanziaria.
Nello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1985 è
iscritto, per le finalità della presente legge, in termini di competenza e di
cassa, lo stanziamento di L. 70.000.000 sul cap. 3892, di nuova istituzione,
denominato: «Concorso regionale attualizzato negli interessi sui mutui
contratti da affittuari per il pagamento del conguaglio dei canoni di affitto
di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 3 maggio 1982, n. 203»
(codice SIR 2116371010).
All'onere
previsto al primo comma si fa fronte con corrispondente quota del fondo di
spettanza della Regione Umbria sullo stanziamento recato dall'art. 18, primo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
(2).
(2)
Il comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il
1985, approvato con L.R. 21 gennaio 1985, n. 4.