L.R. 22 gennaio 1986, n. 3 (1).

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 24 e della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65, recanti norme sulle provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni dell'Umbria colpiti dai terremoti dell'agosto 1977, marzo 1978 e luglio-agosto 1978.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 gennaio 1986, n. 5.

 

 

Art. 1

Integrazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65.

 

I Comuni indicati all'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, che - a seguito di regolare presentazione della domanda di cui al quarto comma e della documentazione di cui al sesto comma dell'art. 8 della richiamata legge - hanno effettuato gli interventi di ripristino per stralci funzionali, dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici degli anni 1977 e 1978 dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile - come previsto dall'art. 3 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 65 - possono avvalersi, ai fini dell'esecuzione dei lavori di completamento, delle disposizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

 

 

Art. 2

Utilizzazione di fondi residui assegnati in favore dei Comuni.

 

I Comuni interessati - nell'ambito del finanziamento previsto dalla legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 - possono usufruire, per l'esecuzione dei lavori di completamento di cui al precedente art. 1, dei fondi residuati dall'assegnazione disposta, ai fini della concessione di contributi a privati, dal Consiglio regionale al punto B della Delib.C.R. 10 marzo 1980, n. 1545, con riguardo alle risultanze per ciascun Comune del piano di ripartizione del relativo stanziamento.

Le economie finali della gestione dei fondi destinati per contributi a privati debbono risultare dal rendiconto formalmente approvato, di cui al penultimo comma dell'art. 10 e all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi lavori, con i benefici previsti da altre leggi statali e regionali.

 

 

Art. 3

Procedura per la concessione delle provvidenze.

 

In relazione a quanto previsto dai precedenti articoli, i Comuni - unitamente ad apposita motivata domanda diretta alla Giunta regionale - devono presentare, entro il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, una perizia suppletiva di quella prodotta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65, con riguardo ai lavori di completamento degli interventi effettuati.

La perizia di cui al precedente comma può altresì riguardare partite in variazione di quelle previste nella perizia ammessa a contributo, relativa allo stralcio funzionale di cui all'art. 3 della richiamata legge.

La spesa ammissibile a contributo - calcolata sulla base della tariffa dei prezzi stabiliti dal prezzario regionale approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 20 marzo 1979, n. 1302 e successive integrazioni ed aggiornamenti, vigenti al momento dell'inizio dell'intervento di completamento - consiste nei lavori indicati al terzo e quarto comma dell'art. 3 della richiamata legge, eseguiti anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Per gli interventi effettuati nelle zone classificate sismiche, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la perizia di cui al precedente primo comma è corredata dai necessari elaborati progettuali, redatti in conformità della normativa tecnica, di cui alla richiamata legge, nonché delle direttive tecniche emanate dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 29 giugno 1981, n. 290.

La Giunta regionale determina l'ammontare del contributo nei limiti di cui al precedente art. 2 e fissa il termine per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori che deve avvenire entro il 31 dicembre 1986 (2).

Restano ferme le disposizioni concernenti le autorizzazioni o le concessioni ad edificare, nonché ogni altra autorizzazione prescritta dalla vigente legislazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

(2) Per la proroga del termine vedi l'art. 2, L.R. 12 maggio 1987, n. 25.

 

 

Art. 4

Modifica del termine di cui all'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, limitatamente agli interventi di ripristino del patrimonio disponibile dei Comuni.

 

Per gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni indicati all'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, - i cui lavori sono in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge - la proroga del termine per la loro ultimazione, prevista dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, elevata da ultimo con l'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 17, è ulteriormente differita al 31 dicembre 1986 (3).

Alla concessione del differimento di cui al precedente primo comma - anche in sanatoria - provvede la Giunta regionale, su motivata istanza del Comune interessato, da prodursi entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Resta fermo l'ammontare dei contributi già concessi per ciascun intervento.

L'inosservanza del termine di cui al precedente primo comma comporta la decadenza dal contributo concesso e la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione ai sensi del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(3) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 3, L.R. 12 maggio 1987, n. 25.