L.R.
22 gennaio 1986, n. 6 (1).
Norme
per l'incremento e la tutela dell'apicoltura nella Regione dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 gennaio 1986, n. 5.
Legge
abrogata con L.R. 26 novembre 2002, n.
24.
Art.
1
Finalità
della legge.
Ai
fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse zootecniche
minori e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità
produttive ed agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, la Regione
dell'Umbria assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a
valorizzarne i prodotti, a tutelare la razza lingustica, ad incoraggiare
l'associazionismo tra produttori ed a salvaguardare gli ambienti usati come
pascoli per le api, anche come fattore di miglioramento quantitativo e
qualitativo delle produzioni agricole con particolare riguardo alla frutticoltura
ed alle produzioni sementiere per mezzo della impollinazione entomofila.
La
Regione promuove ed attua programmi di intervento a sostegno dell'attività
apistica.
Art.
2
Consulta
apistica regionale.
È
istituita la Consulta apistica regionale, con sede presso l'assessorato
all'agricoltura della Giunta regionale composta:
-
dall'assessore regionale competente che la presiede o suo delegato;
-
da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole più
rappresentative a livello regionale;
-
da un rappresentante della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni
enti montani (U.N.C.E.M. regionale);
-
da un rappresentante designato dalla Unione regionale umbra delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
-
da un rappresentante designato da ciascuna Associazione degli apicoltori
riconosciuta, ai sensi del Reg. CEE n. 1760/1978, dalla legge regionale 1°
luglio 1981, n. 42;
-
da un rappresentante del Consorzio apistico provinciale di Perugia;
-
da un rappresentante dell'E.S.A.U.;
-
da due esperti della Facoltà di agraria designati dall'Università degli studi
di Perugia;
-
da un esperto designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria
e le Marche;
-
da due rappresentanti designati dalle Associazioni delle Cooperative
maggiormente rappresentative;
-
da un rappresentante del settore veterinario delle UU.LL.SS.SS. della Regione;
-
da tre dipendenti regionali, di cui due in servizio presso l'area operativa
agricoltura e foreste e uno del Servizio veterinario regionale.
Le
funzioni di segretario della Consulta sono svolte dal dipendente regionale in
servizio presso l'Ufficio produzioni agricole dell'area operativa agricoltura e
foreste.
La
Consulta viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta
in carica per tutta la durata della legislatura e continua comunque la propria
attività fino al rinnovo degli Organi regionali.
La
Consulta esprime pareri e proposte circa iniziative, indagini e studi relativi
all'applicazione della presente legge.
Alle
riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare anche altri
esperti.
Ai
componenti la Consulta spetta, per ogni riunione, un'indennità pari a quella
prevista per i componenti del Comitato regionale di controllo dall'art. 34
della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art.
3
Programma
annuale di intervento.
La
Regione dell'Umbria finanzia annualmente programmi di intervento mediante
erogazione di contributi in conto capitale, sino ad un massimo del settanta per
cento della spesa ritenuta ammissibile, per le seguenti iniziative:
a)
acquisto alveari;
b)
acquisto macchine ed attrezzature per l'esercizio delle attività apistiche con
l'esclusione degli automezzi;
c)
produzione di api regine selezionate;
d)
servizio di impollinazione colture arboree ed erbacee di interesse agrario;
e)
acquisto di alimenti per la nutrizione delle api in annate avverse;
f)
assistenza tecnico-scientifica agli apicoltori ed attività promozionali per la
migliore conoscenza, diffusione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura;
g)
interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari svolti in
attuazione di programmi di intervento concordati con le UU.LL.SS.SS.;
h)
acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della apicoltura;
i)
diffusione sul territorio regionale con preferenza nei territori marginali, di
essenze mellifere di pregio arboree, arbustive ed erbacee (2).
Per
gli interventi previsti al precedente punto a) volti alla ricostituzione di
alveari distrutti a seguito dell'attuazione dei piani di risanamento nei
confronti delle malattie contagiose e/o diffusive - con particolare riferimento
a quelle di cui al successivo art. 6 - nonché per le iniziative indicate ai
precedenti punti f) e g), la percentuale del contributo concedibile può essere
elevata sino ad un massimo del novanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile.
La
Giunta regionale sentita la Consulta regionale di cui al precedente art. 2 e la
competente commissione consiliare, delibera annualmente il programma di
intervento, fissando, fra l'altro, la percentuale di contributo concedibile per
ogni singola iniziativa in relazione alle effettive esigenze del settore.
(2)
Vedi, anche, l'art. 110, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
4
Beneficiari
e modalità di accesso alle provvidenze.
Possono
beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 3:
-
gli apicoltori singoli che esercitano l'attività nel territorio regionale che gestiscano
almeno n. 20 alveari e limitatamente alle iniziative indicate alle lett. a),
b), c), d), ed e);
-
le Associazioni degli apicoltori riconosciute, ai sensi del Reg. CEE n.
1760/1978, dalla legge regionale n. 42/1981;
-
il Consorzio apistico provinciale di Perugia istituito a norma del R.D.L. 23
ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 limitatamente
alle iniziative indicate alle lettere f) e g);
-
le cooperative agricole degli apicoltori, od altre forme associate tra apicoltori
che gestiscano almeno n. 180 alveari e che svolgano la propria attività nel
territorio regionale limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a),
b), c), d), e), h) ed i).
Le
domande per la concessione dei contributi, corredate da copia della denuncia di
cui al successivo art. 5, vanno presentate dal 1° ottobre al 31 dicembre di
ogni anno ai competenti Uffici della Giunta regionale.
Art.
5
Denuncia
degli alveari.
I
possessori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia entro il 30
settembre di ogni anno ai sindaci dei Comuni nel cui territorio di
giurisdizione sono localizzati gli alveari, specificando le proprie generalità,
il numero di alveari e se si tratta di impianti stanziali o nomadi.
I
sindaci provvedono successivamente alla data di scadenza sopra citata ad
inviare un elenco riepilogativo delle denunce presentate dagli apicoltori al
competente Ufficio della Giunta regionale ed alle UU.LL.SS.SS. interessate per
permettere ai settori veterinari di queste ultime di svolgere i compiti di
vigilanza e profilassi.
A
seguito della denuncia verrà rilasciato un cartello indicativo su modello
predisposto dalla Giunta regionale, che dovrà essere esposto in modo visibile
presso gli apiari sia stanziali che nomadi.
La
mancata denuncia, oltre all'applicazione della prevista sanzione
amministrativa, determina anche l'esclusione dalle provvidenze previste dalla
presente legge.
Art.
6
Denuncia
delle malattie.
È
fatto obbligo ai proprietari ed ai detentori di apiari, anche se in temporanea
consegna, di denunciare al sindaco del Comune nel cui territorio è installato
l'apiario, per il tramite del Servizio veterinario della U.L.S.S. competente,
le malattie sospette o accertate previste dal regolamento di polizia
veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.
7
Competenze
delle UU.LL.SS.SS.
È
compito del Servizio veterinario delle UU.LL.SS.SS., ai sensi della legge
regionale n. 19/1982, organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato
sanitario degli apiari.
In
caso di malattie soggette a denuncia, o in attuazione di programmi specifici,
le UU.LL.SS.SS. competenti per territorio attuano gli interventi sanitari e
profilattici e promuovono accertamenti sanitari.
Per
gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento le UU.LL.SS.SS.
possono eventualmente avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, degli Istituti
universitari di zootecnica generale e di entomologia della Facoltà di agraria
di
Perugia,
delle Associazioni degli apicoltori riconosciute, ai sensi del Reg. CEE n.
1760/1978, dalla legge regionale n. 42/1981 e del Consorzio apistico
provinciale di Perugia.
Art.
8
Materiale
infetto.
È
proibito lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto
o sospetto delle malattie di cui al precedente art. 6.
È
fatto altresì divieto di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari,
attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattie.
I
produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva sterilizzazione della
cera in uso.
Art.
9
Distanze
tra gli apiari.
Gli
apicoltori che esercitano la apicoltura in forma nomade devono osservare nella
dislocazione del proprio apiario rispetto agli apiari stanziali e/o nomadi già
insediati, le distanze minime indicate nella tabella allegata alla presente
legge. (Allegato A).
La
tabella di cui al primo comma del presente articolo può essere modificata dalla
Giunta regionale sentita la Consulta apistica regionale di cui al precedente
art. 2.
Tali
distanze comunque non valgono per le postazioni di svernamento e per il periodo
di assenza di fioritura.
Art.
10
Dichiarazione
sanitaria.
Chiunque
venda api o provveda al trasferimento di alveari è tenuto a sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti che le api non sono soggette a divieto di
spostamento per misure di polizia veterinaria.
La
suddetta dichiarazione, redatta conformemente al modello da approvarsi dalla
Giunta regionale, vistata dal Servizio veterinario della U.L.S.S. competente
per territorio, deve accompagnare il materiale venduto o trasferito.
Art.
11
Disciplina
del nomadismo.
Gli
apicoltori che esercitano il nomadismo devono preventivamente notificare il
trasferimento comunicandolo alla U.L.S.S. competente per il territorio in cui
sarà installato l'apiario.
Detta
notifica deve indicare, oltre le generalità dell'apicoltore, la consistenza
dell'apiario, la località di destinazione, la data di trasferimento e la durata
di permanenza.
La
notifica deve pervenire alla U.L.S.S. competente almeno 10 giorni prima del
trasferimento, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con
allegata la dichiarazione rilasciata conformemente a quanto previsto al precedente
art. 10.
Art.
12
Trattamenti
antiparassitari.
Allo
scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle
api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle
piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee che
possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura alla completa caduta
dei
petali.
La
Giunta regionale pubblica e diffonde le norme disciplinari per i trattamenti.
Art.
13
Sanzioni
amministrative.
Per
le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge, oltre che
l'esclusione dai benefici e provvidenze dalla medesima previste, si applicano
le seguenti sanzioni amministrative:
a)
da L. 50.000 a L. 500.000 per la violazione delle norme di cui agli artt. 5 e
10;
b)
da L. 100.000 a L. 1.000.000 per la violazione delle norme di cui agli artt. 6
- 8 - 9 - 11 e 12.
L'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie sarà effettuata secondo le norme
stabilite dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.
Sono
fatte salve le sanzioni amministrative previste da leggi dello Stato riferite a
competenze allo stesso riservate (3).
(3)
Vedi, anche, l'art. 110, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
14
Norma
transitoria.
Nella
prima fase di applicazione della presente legge la domanda di contributo e la
denuncia di cui ai precedenti artt. 4 e 5 dovranno essere presentate
rispettivamente entro 90 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della medesima
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
15
Norma
finanziaria.
Per
le finalità della presente legge connesse:
a)
al pagamento di compensi ai membri della Consulta, ai sensi dell'ultimo comma
di cui all'art. 21;
b)
alla concessione di contributi di cui al precedente art. 3, sono
rispettivamente autorizzate, per l'esercizio finanziario 1986, le seguenti
spese:
1)
lire 2.000.000 in termini di competenza e cassa con iscrizione al cap. 3651
(tit. 1° - sez. 10 - rubrica 42 - cat. 04) - di nuova istituzione denominato:
«Compensi ai componenti la Consulta apistica regionale» (codice SIR
2114221010);
2)
lire 48.000.000 in termini di competenza e cassa con iscrizione al cap. 7671
(tit. 2° - sez. 10 - rubrica 42 - cat. 05) di nuova istituzione denominato:
«Contributo in conto capitale, sulla spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione
di programmi per l'incremento dell'apicoltura in Umbria» (codice SIR
2124331010) (4).
Alla
copertura dell'onere complessivo d lire 50.000.000, si fa fronte - ai sensi
dell'art. 26, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di
contabilità - con quota del fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1985 ed
appositamente integrato con la legge regionale 26 aprile 1985, n. 29 (5).
La
Giunta regionale è autorizzata - in applicazione dell'art. 28 - secondo comma -
della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - ad apportare le conseguenti
variazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa (6).
Le
spese predette sono allocate nel bilancio pluriennale 1985-1986, approvato con
la legge regionale 21 gennaio 1985, n. 4 al programma operativo 2.18.2.02.
Per
gli esercizi successivi, l'onere sarà determinato con la legge annuale del
bilancio, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale n. 23/1978
entro i limiti delle disponibilità ricercate dai relativi bilanci pluriennali,
e, comunque subordinatamente all'assegnazione di fondi statali giuridicamente
compatibili con gli interventi della presente legge.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 22, L.R. 10 aprile 1986, n. 14.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 22, L.R. 10 aprile 1986, n. 14.
(6)
Comma così sostituito dall'art. 22, L.R. 10 aprile 1986, n. 14.