L.R. 23 gennaio 1986, n. 7 (1).

Proroga del termine di cui al settimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, recante norme per la istituzione di un ruolo regionale speciale transitorio (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 gennaio 1986, n. 5.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera ll), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Proroga del termine di cui al settimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30.

 

[Con effetto dal 1° gennaio 1986, il termine di cui al settimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30 è prorogato al 30 giugno 1987] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ll), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Onere finanziario.

 

[Alla spesa per l'attuazione della presente legge - valutata in lire 1.275.000.000, nonché al maggior fabbisogno di lire 1.165.233.790 accertato a tutto il 1985, rispetto alla somma stanziata sul cap. 285 del bilancio per l'esercizio 1985 con legge regionale 22 aprile 1985, n. 202 - si farà fronte con corrispondente quota dello stanziamento di lire 4.117.000.000 che sarà iscritto nel fondo globale del capitolo 9700 del bilancio 1986, in base all'art. 17, terzo comma, n. 2, lett. c) della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20.

La Giunta regionale è autorizzata - ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 28 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - ad iscrivere la somma di cui al precedente comma, al capitolo 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1986.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa relativa al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio, istituito con legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, utilizzato ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, preso i Comuni di cui alla tabella A) allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 343, sarà recuperata sulle somme spettanti sul contributo previsto dall'art. 46 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, a favore dei Comuni presso i quali detto personale presta servizio.

Il recupero delle somme sarà effettuato in sede di anticipazione del predetto contributo nei limiti massimi delle somme disponibili spettanti ad ogni singolo Comune.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ll), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.