L.R. 2 aprile 1986, n. 12 (1).

Ulteriore integrazione della L.R. 14 aprile 1982, n. 21. Edilizia residenziale per studenti italiani e stranieri.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 aprile 1986, n. 26.

 

 

Articolo unico

 

Gli Enti locali individuati all'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1982, n. 21 che non abbiano affidato alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori per la realizzazione del programma di cui all'art. 2 della predetta legge regionale 14 aprile 1982, n. 21, sono dichiarati decaduti dai benefici concessi.

Le somme a tal uopo resesi disponibili sono destinate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, agli interventi previsti dalla legge regionale 1° settembre 1981, n. 66.