L.R. 14 aprile 1986, n. 15 (1).

Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25. Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 aprile 1986, n. 29.

 

 

Articolo unico

 

La legge regionale 13 luglio 1983, n. 25, è modificata nel modo seguente:

1)  (2).

2) L'ultimo comma dell'art. 21 è soppresso.

3) Al quinto comma dell'art. 28 dopo le parole «non valgono le limitazioni di quantità del pescato» sono aggiunte le parole «e i limiti di lunghezza» e la successiva parola «previsto» è sostituita dalla parola «previsti».

4) Le parole «ripopolamento ittico» del secondo comma dell'art. 29 dopo «L'utilizzo di dette acque ai fini di piscicoltura» sono soppresse.

5)  (3).

6) Alla lettera f) dell'art. 32 dopo le parole «pesce vivo o morto» sono aggiunte le parole «non congelato»

.

7)  (4).

 

 

 

(2) Sostituisce l'art. 11, L.R. 13 luglio 1983, n. 25.

(3) Sostituisce l'art. 31, L.R. 13 luglio 1983, n. 25.

(4) Aggiunge l'art. 39 alla L.R. 13 luglio 1983, n. 25.