L.R. 14 aprile 1986, n. 16 (1).

Adeguamento della legislazione regionale alle norme sul nuovo assetto degli organi di gestione delle UU.LL.SS.SS.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 aprile 1986, n 29.

 

 

Art. 1

 

 (2).

 

(2) Sostituisce l'art. 5, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1.

 

 

Art. 2

 

 (3).

 

(3) Sostituisce l'art. 16, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.

 

 

Art. 3

 

 (4).

 

(4) Sostituisce l'art. 19, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.

 

 

Art. 4

 

 (5).

 

(5) Sostituisce l'art. 21, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.

 

 

Art. 5

 

Sono soppressi gli articoli 17 e 18 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

 

 

Art. 6

Norme transitorie.

 

1. Nella prima riunione, l'assemblea dell'associazione costituita ai sensi della presente legge, prima di ogni altro adempimento, provvede all'elezione del Presidente ai sensi e con le modalità previste dall'art. 9 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65. La prima riunione dell'associazione dei comuni è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

2. In sede di prima applicazione della legge il rinnovo degli organi di gestione delle ULSS nonché, quando occorra, dell'assemblea dell'associazione intercomunale deve avvenire entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.