L.R.
20 maggio 1986, n. 19 (1).
Disciplina
per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1986, n 38.
(2)Vedi
la Delib.G.R. 19 luglio 2000, n. 807.
Art.
1
Obiettivi.
La
presente legge in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e
del Piano urbanistico territoriale, disciplina la programmazione e la
attuazione degli interventi in materia di opere pubbliche da realizzarsi nel
territorio regionale, regolando le modalità di erogazione dei finanziamenti e
di esercizio della vigilanza.
TITOLO
I
Programmazione
delle opere pubbliche
Art.
2
Programmazione
pluriennale.
1.
Gli obiettivi indicati all'art. 1 vengono conseguiti con la redazione di
Programmi pluriennali e Piani attuativi annuali delle opere pubbliche
realizzate dalla Regione dagli Enti locali territoriali, dagli Enti pubblici
operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le
Comunità montane nonché le Società a partecipazione pubblica (3).
2.
I programmi pluriennali delle opere pubbliche sono predisposti dalla Giunta
regionale con il concorso degli Enti interessati, tenuto conto delle relazioni
previsionali e programmatiche approvate dai comuni ai sensi dell'art. 1-quater
del D.L. 28 febbraio 1983, n. 35, convertito in legge con modificazioni 26
aprile 1983, n. 131.
3.
I programmi pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale in armonia con
il Piano regionale di sviluppo, del quale recepiscono gli indirizzi e gli
obiettivi generali e costituiscono integrazione, hanno la validità di tre anni
e sono aggiornabili ogni anno in occasione delle revisioni del bilancio
pluriennale.
4.
Il programma pluriennale delle opere pubbliche stabilisce:
a)
gli indirizzi generali della programmazione nei diversi settori, gli obiettivi
e le relative priorità;
b)
i fabbisogni per aree geografiche, distinti per ciascun settore d'intervento e
determinati sulla base di criteri oggettivi fondati su standard di
soddisfacimento;
c)
le fonti di finanziamento prevedibili nel periodo di validità del programma,
tenuto anche conto dei programmi della Cassa depositi e prestiti, dell'Istituto
per il credito sportivo e delle condizioni e possibilità di accesso al credito
nazionale ed internazionale;
d)
gli ambiti territoriali di intervento;
e)
gli indirizzi per la scelta dei progetti da finanziare in ciascun settore;
f)
i tempi e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati,
delle proposte di intervento corredate da progetti di fattibilità o
pre-progetti, al fine dell'inserimento nei piani annuali di cui al successivo
art. 3.
5.
Il programma pluriennale stabilisce caratteristiche e dimensioni di quei
progetti di fattibilità o pre-progetti da esaminare tenendo conto del criterio
di valutazione costi-benefici.
6.
Per interventi di rilevante interesse regionale o per progetti integrati di
area, redatti dalla Regione anche di concerto con altri Enti, il programma
pluriennale può contenere anche l'individuazione dei soggetti titolari degli
interventi, i finanziamenti loro assegnati, nonché le modalità e le procedure
per la esecuzione delle opere.
7.
Il programma pluriennale costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per
la redazione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al precedente
secondo comma (4).
(3)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
(4)
Vedi, anche, la Delib.G.R. 21 giugno 2000, n. 645.
Art.
3
Piani
attuativi annuali d'intervento.
1.
I programmi pluriennali sono attuati mediante piani annuali d'intervento,
approvati dalla Giunta regionale, di norma in occasione dell'approvazione del
bilancio annuale di previsione, sentita la competente commissione consiliare.
2.
I piani attuativi annuali sono redatti distintamente per ciascuno dei settori
d'intervento determinati dal Piano pluriennale e stabiliscono:
a)
i criteri di priorità adottati per la individuazione delle opere da finanziare;
b)
gli interventi ammessi a finanziamento;
c)
la misura dei contributi concessi nelle forme di cui al successivo art. 9, con
l'indicazione della spesa massima ritenuta ammissibile e, nel caso di
contributi in annualità costanti, della loro durata;
d)
i soggetti che realizzano gli interventi ed i necessari collegamenti tra gli
stessi;
e)
i tempi per la redazione dei progetti esecutivi, per l'appalto dei lavori e per
la loro esecuzione, nonché le modalità per il loro controllo.
3.
Il piano attuativo annuale potrà individuare soggetti interessati
all'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati nel precedente art.
2, primo comma, in relazione alle specifiche esigenze di settore.
4.
La individuazione degli interventi ammessi a finanziamento avviene sulla base:
-
dell'esame di rispondenza ai criteri fissati dal programma pluriennale dei
progetti di fattibilità presentati;
-
dell'analisi dei fabbisogni attuali e futuri;
-
della partecipazione del soggetto attuatore al finanziamento dell'opera (5).
5.
Il programma pluriennale o il piano attuativo annuale possono prevedere
l'accantonamento di una quota massima del 15 per cento dei finanziamenti da
destinare ad interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di opere già
finanziate ed alla redazione da parte della Regione di progetti per interventi
di rilevante interesse regionale o di progetti integrati di area (6).
(5)
Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
(6)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
Art.
4
Formazione
dei programmi pluriennali e dei Piani attuativi annuali.
1.
La Giunta regionale, per predisporre la proposta di programma pluriennale delle
opere pubbliche da presentare al Consiglio regionale, istituisce, ai sensi
dell'art. 7 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, il Dipartimento delle
opere pubbliche.
2.
I piani attuativi annuali di intervento sono trasmessi all'approvazione della
Giunta regionale dall'assessore competente.
3.
Qualora la materia del piano sia di competenza di più uffici viene costituito,
tra questi, un apposito gruppo di lavoro.
4.
Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio una
relazione illustrativa delle attività svolte in esecuzione ai piani attuativi
annuali con riferimento all'anno precedente.
Art.
5
Approvazione
dei progetti.
I
programmi pluriennali ed i piani attuativi annuali stabiliscono quali progetti,
la cui titolarità sia di altro Ente, devono essere approvati dalla Giunta
regionale prima dell'appalto dei lavori ai fini del finanziamento.
Art.
6
Osservatorio
regionale delle opere pubbliche.
1.
Per la formazione dei programmi pluriennali e dei piani attuativi annuali la
Giunta regionale promuove ricerche nelle aree geografiche d'intervento, studi
di fattibilità su opere di interesse regionale ed istituisce l'Osservatorio
delle opere pubbliche, unità operativa integrata ai sensi dell'art. 41 della
L.R. 17 agosto 1984, n. 41.
2.
L'Osservatorio è finalizzato:
a)
alla predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed
alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio
regionale, anche al fine di determinare indici di fabbisogno in relazione agli
standard di soddisfacimento delle popolazioni, fissati dai Programmi
pluriennali;
b)
alla raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle imprese operanti nella
Regione sulle forme e sugli esiti degli appalti e sul rispetto delle normative
vigenti in materia di subappalto, di prevenzione infortunistica e di
contrattazione collettiva di lavoro.
c)
alla predisposizione del notiziario regionale degli appalti pubblici di importo
superiore a 100 milioni e delle concessioni, da pubblicare semestralmente sul
B.U.R., in ossequio a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 17 febbraio
1987, n. 80, secondo le modalità che saranno determinate dalla Giunta regionale
(7).
3.
Gli enti, contestualmente alla registrazione del contratto di appalto o degli
atti aggiuntivi ed all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, inviano alla Giunta regionale, a mezzo rete telematica, le
informazioni necessarie alla predisposizione del notiziario regionale di cui al
comma
2, lett. c), con le forme e le procedure definite dal disciplinare di cui
all'art. 2, comma 2, della legge regionale istitutiva della rete telematica
regionale sugli appalti (8).
4. (9).
5.
Gli altri Enti pubblici sono tenuti, ai sensi dell'art. 8 della legge 17
febbraio 1987, n. 80, a trasmettere trimestralmente alla Giunta regionale i
dati relativi agli appalti e alle concessioni secondo le modalità stabilite
dalla stessa Giunta regionale (10).
6.
Alla formazione della banca dati dell'Osservatorio ed al loro aggiornamento
provvedono gli uffici regionali preposti alla elaborazione e verifica dei
programmi in relazione anche alle informazioni fornite dai Comitati regionali
di controllo sugli atti degli Enti locali e dagli altri Enti pubblici (11).
(7)
Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
(8)
Gli attuali commi da 3 a 6 così sostituiscono l'originario comma 3 in virtù di
quanto disposto dall'art. 3, comma 2, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
Successivamente, il comma 3 è stato nuovamente sostituito a il comma 4 è stato
abrogato dall'art. 3, L.R. 13 aprile 1995, n. 31.
(9)
Gli attuali commi da 3 a 6 così sostituiscono l'originario comma 3 in virtù di
quanto disposto dall'art. 3, comma 2, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
Successivamente, il comma 3 è stato nuovamente sostituito a il comma 4 è stato
abrogato dall'art. 3, L.R. 13 aprile 1995, n. 31.
(10)
Gli attuali commi da 3 a 6 così sostituiscono l'originario comma 3 in virtù di
quanto disposto dall'art. 3, comma 2, L.R. 29 marzo 1988, n. 10. Successivamente,
il comma 3 è stato nuovamente sostituito a il comma 4 è stato abrogato
dall'art. 3, L.R. 13 aprile 1995, n. 31.
(11)
Gli attuali commi da 3 a 6 così sostituiscono l'originario comma 3 in virtù di
quanto disposto dall'art. 3, comma 2, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
Successivamente, il comma 3 è stato nuovamente sostituito a il comma 4 è stato
abrogato dall'art. 3, L.R. 13 aprile 1995, n. 31.
Art.
7
Operatività.
1.
La Giunta regionale può eseguire mediante appalto o concessione opere pubbliche
di interesse regionale rilevanti ai fini dell'attuazione del Programma
pluriennale delle opere pubbliche.
2.
La Giunta regionale può inoltre, per favorire l'attuazione dei Piani attuativi
annuali su richiesta degli Enti attuatori, fornire la consulenza ed il supporto
tecnico-amministrativo per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione delle
opere.
TITOLO
II
Norme
per l'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione
Art.
8
Ambiti
di applicazione.
Le
norme del presente titolo si applicano alle opere pubbliche realizzate con il
contributo della Regione dagli Enti locali territoriali e dagli Enti pubblici
operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le
Comunità montane.
Art.
9
Finanziamenti.
1.
Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al precedente articolo, la
Giunta regionale concede contributi in conto capitale, contributi costanti in
annualità e garanzie fidejussorie, nella misura massima del 100 per cento della
spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle pere, ivi compreso
l'eventuale
onere per spese tecniche, revisione prezzi, acquisizione aree di sedime ed
I.V.A.
2.
I contributi possono, altresì, essere concessi per la acquisizione al
patrimonio degli Enti di immobili necessari per la realizzazione di opere
pubbliche.
3.
Il contributo regionale, per quanto riguarda le spese tecniche, non può
superare il limite stabilito dalle vigenti tariffe professionali e comunque la
misura massima del 7 per cento del costo dell'opera; ulteriori eventuali oneri
eccedenti saranno a carico dell'Ente titolare del progetto.
Art.
10
Concessione
contributo regionale.
1.
Per i progetti che, ai sensi del precedente art. 5, sono sottoposti al
controllo della Regione, la concessione dei contributi in conto capitale od in annualità
e delle garanzie fidejussorie, nonché l'assunzione dell'impegno di spesa, sono
disposte dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del progetto
esecutivo.
2.
Per gli altri progetti la concessione dei contributi e delle garanzie fidejussorie
e l'assunzione dell'impegno di spesa sono disposte dalla Giunta regionale alla
presentazione della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo e di
una relazione tecnico-illustrativa di conformità dello stesso al progetto di
fattibilità per il quale l'opera è stata ammessa a finanziamento. La relazione
di conformità deve costituire parte integrante della deliberazione.
Art.
11
Contributi
in conto capitale.
1.
I contributi in conto capitale vengono liquidati nel modo seguente:
a)
50 per cento, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla
presentazione della deliberazione di affidamento e del verbale di consegna e di
inizio dei lavori;
b)
40 per cento, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla
presentazione della deliberazione con la quale l'Ente, sulla base degli stati
di avanzamento e certificati di pagamento emessi e di ogni altra ulteriore
spesa sostenuta, rendiconta il primo 50 per cento anticipato;
c)
10 per cento con deliberazione della Giunta regionale, alla conclusione dei
lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della
deliberazione di approvazione del certificato di collaudo da eseguirsi nei
termini fissati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre
1981,
n. 741 o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti
economici tra Ente e Regione.
2.
Per le opere di importo inferiore a 60 milioni i contributi in conto capitale
vengono liquidati nel modo seguente:
a)
90 per cento, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla
presentazione della deliberazione di affidamento e del verbale di consegna e di
inizio dei lavori;
b)
10 per cento, con deliberazione della Giunta regionale, alla conclusione dei
lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della
deliberazione di approvazione del certificato di collaudo da eseguirsi nei
termini fissati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre
1981,
n. 741 o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti
economici tra Ente e Regione (12).
3.
La Giunta regionale può prevedere, in caso di urgenza, aperture di credito a
favore degli Enti attuatori.
4.
In caso di acquisizione di immobili al patrimonio degli Enti, ai fini di cui al
secondo comma del precedente articolo 9, la liquidazione del contributo può
essere disposta dalla Giunta regionale in un'unica soluzione, su presentazione
di idonea documentazione attestante l'acquisizione dei beni stessi.
(12)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
Art.
11-bis
Qualora
i lavori vengano eseguiti in economia dalle Amministrazioni interessate, la
liquidazione dei contributi in conto capitale è effettuata secondo le modalità
di cui al precedente art. 11, ad eccezione della prima anticipazione che viene
liquidata dalla Giunta regionale contestualmente alla formale concessione del
contributo (13).
(13)
Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 2, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
Art.
12
Reimpiego
delle economie.
1.
La Giunta regionale destina le eventuali economie ad integrazione del fondo di
cui al quinto comma del precedente art. 3.
2.
Su motivata richiesta dell'Ente, la Giunta regionale può autorizzare l'impiego
delle economie per lavori complementari a quelli eseguiti.
Art.
13
Contributi
suppletivi.
1.
La Giunta regionale, utilizzando le somme accantonate ai sensi del quinto comma
del precedente art. 3, può concedere contributi suppletivi per maggiori oneri
derivanti dall'aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, lavori
imprevisti, danni di forza maggiore e tacitazione di riserve.
2.
In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini
contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte degli Enti
attuatori o a questi addebitabili, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi
natura restano comunque a carico degli stessi.
Art.
14
Contributi
in annualità costanti.
1.
La Giunta regionale concede contributi in annualità costanti su mutui
appositamente contratti dai soggetti titolari degli interventi.
2.
I contributi vengono erogati dalla Regione in annualità, sulla base di apposito
atto deliberativo dell'Ente interessato che approva il contratto definitivo di
mutuo ed il piano di ammortamento del mutuo contratto con un istituto bancario
pubblico o privato o con altro Ente pubblico.
3.
L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo è effettuata
direttamente agli Enti interessati ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza
dalla data di ammortamento dei mutui e per la durata degli stessi (14).
3-bis.
La Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte degli Enti
interessati della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o
di regolare esecuzione, della relazione acclarante i rapporti economici tra
Regione e Ente, nonché del piano di ammortamento definitivo del mutuo
contratto, verifica la spesa realmente sostenuta e provvede alla
rideterminazione del contributo sulle annualità residue di ammortamento del
mutuo (15).
3-ter.
La Giunta regionale assegna all'Ente beneficiario, ai fini della presentazione
della documentazione di cui al precedente comma, un termine trascorso il quale
dispone la sospensione del pagamento delle residue rate di contributo fino
all'avvenuta presentazione dei documenti stessi (16).
3-quater.
Gli eventuali interessi di mora da versare per effetto dell'avvenuta
sospensione del pagamento delle rate residue, nonché le restanti rate di
ammortamento sono a carico degli Enti interessati (17).
4.
L'erogazione avviene, in caso di acquisizione al patrimonio dell'Ente
beneficiario, ai fini di cui al secondo comma del precedente articolo 9, nella
misura del 100 per cento dell'importo concesso, con delibera della Giunta
regionale.
(14)
Gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater così sostituiscono l'originario
comma 3, per effetto di quanto disposto dall'art. 5, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
(15)
Gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater così sostituiscono l'originario
comma 3, per effetto di quanto disposto dall'art. 5, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
(16)
Gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater così sostituiscono l'originario
comma 3, per effetto di quanto disposto dall'art. 5, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
(17)
Gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater così sostituiscono l'originario
comma 3, per effetto di quanto disposto dall'art. 5, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
Art.
15
Garanzia
fidejussoria.
1.
La Giunta regionale può concedere, per la realizzazione delle opere inserite
nel Programma pluriennale o nei Piani attuativi annuali, garanzie fidejussorie
ai soggetti carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia.
2.
Gli Enti interessati sono tenuti all'invio di apposito atto deliberativo dal
quale risulti la integrale o parziale carenza di cespiti delegabili a garanzia
dei mutui contraendi; in caso di carenza parziale la garanzia regionale opera
per la quota di ammortamento non coperta dalle delegazioni sui cespiti propri
dell'Ente.
3.
Per i mutui contratti dagli Enti interessati con la Cassa depositi e prestiti e
con l'Istituto del credito sportivo la Regione può, inoltre, offrire la
garanzia prevista dagli artt. 5, comma 1, lett. c) e 6 del D.M. 1° febbraio
1985 (18).
4.
All'onere per il rilascio delle garanzie di cui al comma 1 del presente
articolo si fa fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 6045 dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale (19).
(18)
Comma aggiunto dall'art. 6, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
(19)
Comma aggiunto dall'art. 6, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
Art.
16
Revisione
prezzi.
1.
Per lavori di importo a base d'asta superiore a 700 milioni, ovvero per quelli
con tempo utile di realizzazione previsto in progetto superiore a trecento
giorni, l'Ente interessato deve predisporre, per la determinazione della
revisione prezzi, il programma dei lavori di cui al primo comma dell'art. 1
della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
2.
Per lavori, di importo a base d'asta superiore a 200 milioni, la Giunta
regionale, in sede di concessione del contributo, può stabilire sulla base
delle caratteristiche e della durata dei lavori che l'Ente beneficiario sia
tenuto alla presentazione alla Regione del programma dei lavori, determinato
sulla base della durata progettuale degli stessi e del prevedibile andamento
dei costi. In carenza di presentazione del programma dei lavori l'onere della
revisione prezzi è a carico dell'Ente realizzatore.
Art.
17
Adempimenti
dei soggetti beneficiari.
1.
Gli Enti ammessi ai contributi di cui ai precedenti articoli sono tenuti, per
l'espletamento di tutti gli adempimenti di loro competenza, al rispetto dei
termini assegnati nei provvedimenti regionali di ammissione al contributo
previsti all'art. 3, secondo comma, lettera e).
2.
La decorrenza dei termini assegnati, senza che sia stata presentata alla Giunta
regionale motivata istanza di proroga, comporta la decadenza dall'ammissione al
contributo.
3.
La Giunta regionale, valutate le motivazioni addotte, può assegnare un
ulteriore termine, trascorso il quale destina il contributo ad altro
intervento.
4.
Qualora l'Ente interessato non provveda ai singoli adempimenti nei termini
indicati nel provvedimento regionale di concessione del contributo, la Giunta
regionale, previa diffida dell'Assessore competente, revoca il contributo e le
eventuali somme anticipate vanno restituite alla Regione.
Art.
18
Approvazione
progetti.
1.
I progetti di cui all'art. 5, sono sottoposti all'approvazione della Giunta
regionale entro 60 giorni dal loro ricevimento. In caso di progetti riguardanti
materie di competenza di più uffici, la Giunta regionale, per l'istruttoria, si
avvale di appositi gruppi di lavoro costituiti da personale appartenente agli
uffici competenti.
2.
La Giunta regionale può altresì avvalersi del parere della Commissione
tecnico-amministrativa di cui all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1977,
n. 20.
3.
L'approvazione della Giunta regionale, relativamente ai progetti di cui al
presente articolo, interviene anche sugli atti di collaudo, sulle perizie di
variante o suppletive, sulla tacitazione delle riserve e sulla eventuale
convenzione per l'affidamento dei lavori in concessione.
Art.
19
Vigilanza
sugli interventi.
1.
Gli uffici competenti verificano periodicamente lo stato di attuazione degli
interventi non sottoposti ad approvazione della Giunta regionale, di norma,
sulla base delle erogazioni effettuate ai sensi dei precedenti artt. 11 e 14 e
del programma dei lavori di cui all'art. 16, relazionando semestralmente alla
Giunta regionale.
Art.
20
Pronto
intervento.
1.
Gli interventi urgenti a seguito di calamità pubblica sono disciplinati dal
Titolo II della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.
2. (20).
(20)
Sostituisce l'art. 25, L.R. 5 dicembre 1978, n. 65.
Art.
21
Affidamento
dell'esecuzione di opere pubbliche alle Comunità montane.
1.
Ferme restando le competenze delegate alle Comunità montane ai sensi della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47, gli Enti locali territoriali, prima di
esperire gare per l'appalto di opere pubbliche da realizzarsi con i contributi
della Regione sono tenuti a verificare la possibilità che la Comunità montana
competente
per territorio realizzi gli interventi con le proprie maestranze.
1-bis.
La dichiarazione di disponibilità ad eseguire le opere va resa entro giorni 15
dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il predetto termine la
stessa si intende resa in senso negativo (21).
2.
Nel caso in cui la Comunità montana sia in grado di provvedere alla
realizzazione delle opere i rapporti tra la stessa e l'Ente locale sono
disciplinati da una apposita convenzione.
(21)
Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
TITOLO
III
Norme
generali
Art.
22
Ambiti
di applicazione.
Fermo
restando quanto disposto da specifiche norme statali alle opere pubbliche
realizzate anche in assenza di contributo regionale si applicano le norme del
presente titolo.
Art.
23
Elenco
regionale dei prezzi.
1.
La Giunta regionale, al fine di coordinare l'attività tecnico-amministrativa
degli Enti attuatori degli interventi, predispone l'elenco regionale dei prezzi
delle opere pubbliche.
2.
L'elenco regionale, aggiornato ogni sei mesi, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione e viene utilizzato per la formazione degli elenchi
prezzi negli appalti di opere pubbliche. L'adozione di prezzi superiori a
quelli previsti nell'elenco regionale deve essere adeguatamente motivata nella
deliberazione di approvazione del progetto, sulla base di specifiche analisi.
3.
Per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi la Giunta
regionale si avvale di una commissione tecnica, presieduta dall'Assessore
dell'area ambiente e infrastrutture o suo delegato, composta da:
-
quattro tecnici designati dalla Giunta regionale tra i dipendenti assegnati
agli Uffici dell'area ambiente e infrastrutture;
-
un tecnico designato dal Provveditorato regionale alle OO.PP.;
-
un tecnico designato dalla Provincia di Perugia;
-
un tecnico designato dalla Provincia di Terni;
-
un tecnico designato dall'ANCI in rappresentanza dei Comuni;
-
un tecnico designato dalla Federazione regionale degli industriali;
-
un tecnico designato congiuntamente dalla Confederazione nazionale delle
piccole imprese delle Province di Perugia e Terni;
-
un tecnico designato congiuntamente dagli I.E.R.P. delle Province di Perugia e
Terni;
-
un tecnico designato dall'Associazione maggiormente rappresentativa del
Movimento cooperativo di produzione e lavoro, individuata dalla Giunta
regionale;
-
un rappresentante degli ingegneri designato congiuntamente dagli Ordini
professionali delle Province di Perugia e Terni;
-
un rappresentante degli architetti designato congiuntamente dagli Ordini
professionali delle Province di Perugia e di Terni;
-
un rappresentante dei geometri designato congiuntamente dai Collegi provinciali
dei geometri di Perugia e Terni;
-
un rappresentante dei geologi designato dall'Ordine regionale dei geologi.
4.
Possono essere invitati a far parte della commissione tecnica esperti in
discipline tecniche per cui si richiede specifica professionalità.
5.
La commissione tecnica è nominata con decreto del Presidente della Giunta.
6.
Qualora entro 30 giorni dalle richieste avanzate dalla Giunta regionale non
siano pervenute alcune delle designazioni di cui al terzo comma, la commissione
è validamente costituita con la designazione dei 2/3 dei suoi componenti.
7.
La Giunta regionale entro sei mesi dall'emanazione della presente legge,
individua con proprio atto le modalità di funzionamento della commissione
tecnica che si avvale di una segreteria formata da personale dell'Ufficio
edilizia ed attrezzature per servizi.
8.
L'Ente attuatore delle opere si avvale, ai fini revisionali, delle tabelle dei
prezzi della manodopera, materiali, trasporti e noli elaborate dalla
commissione regionale istituita dal Ministero dei lavori pubblici, che verranno
pubblicate periodicamente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
24
Avvisi
di gara.
1.
Ferme restando le forme di pubblicità previste dalle normative statali, gli
avvisi di gara per l'esecuzione dei lavori di importo a base d'asta superiore a
100 milioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e
pubblicizzati tramite la rete telematica regionale sugli appalti (22).
2.
La richiesta di pubblicazione degli avvisi di gara nel Bollettino Ufficiale
della Regione avviene tramite la rete telematica regionale sugli appalti, ovvero,
nel caso di impedimenti tecnici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
immediatamente dopo la esecutività del provvedimento di approvazione dei
progetti e la disponibilità dei relativi finanziamenti. L'avvenuto ricevimento
dell'avviso è certificato tempestivamente mediante la rete telematica regionale
sugli appalti (23).
3.
La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione deve essere effettuata
entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma
precedente.
4.
Al fine di uniformare i comportamenti delle Amministrazioni appaltanti, la
Giunta regionale predispone uno schema di documentazione tipo per le diverse
fasi di partecipazione alle gare e ne cura la diffusione mediante il Bollettino
Ufficiale.
(22)
Comma prima sostituito dall'art. 8, L.R. 29 marzo 1988, n. 10 e poi così
modificato dall'art. 4, L.R. 13 aprile 1995, n. 31.
(23)
Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 13 aprile 1995, n. 31.
Art.
25
Aggiudicazione
lavori.
1.
L'aggiudicazione dei lavori avviene, di norma, col metodo della licitazione
privata nei modi indicati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e dalla legge 8
agosto 1977, n. 584 e loro modifiche ed integrazioni.
2.
I lavori a base d'asta il cui importo superi un milione di E.C.U., I.V.A.
esclusa, sono aggiudicati in base ai criteri previsti dall'art. 24 della legge
8 agosto 1977, n. 584 così come modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre
1984, n. 687 e successive modifiche ed integrazioni.
3.
La Regione e gli altri Enti pubblici possono provvedere all'affidamento dei
lavori di loro competenza di importo non superiore a 100 milioni di lire
mediante il sistema della trattativa privata (24).
(24)
Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
Art.
26
Pubblica
utilità.
1.
L'approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli
organi competenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle opere stesse; gli effetti di tale dichiarazione cessano
qualora le opere non abbiano inizio entro tre anni dall'approvazione del
progetto.
2.
Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al comma precedente deve
indicare i termini di inizio e compimento delle espropriazioni e dei lavori.
Art.
27
Occupazione
d'urgenza.
1.
Le funzioni amministrative inerenti le occupazioni temporanee e d'urgenza, ivi
comprese quelle destinate all'edilizia economica e popolare, od attinenti ad
opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire da parte di qualunque
soggetto sono delegate ai Comuni.
2.
Restano di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti le
occupazioni temporanee e d'urgenza attinenti ad opere pubbliche e di pubblica
utilità la cui esecuzione è di spettanza della Regione stessa (25).
(25)
Comma aggiunto dall'art. 10, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
Art.
28
Affidamento
in concessione.
1.
Le opere pubbliche di cui alla presente legge che rivestono particolare
rilevanza tecnico-economica possono essere eseguite con l'affidamento in
concessione ad altri Enti, imprese, consorzi, o associazioni temporanee di
imprese.
2.
La concessione può comprendere, oltre all'esecuzione dell'opera, anche la sua
progettazione.
3.
La convenzione relativa disciplina i rapporti tra concedente e concessionario e
deve prevedere:
a)
l'eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi
secondo le norme vigenti;
b)
l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi
entro termini stabiliti;
c)
l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente;
d)
l'espletamento a cura del concessionario, qualora non sia esecutore diretto,
delle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori tra imprese aventi i
requisiti di legge, con le modalità previste per l'aggiudicazione di appalti di
opere pubbliche dalle norme vigenti e dalle disposizioni di cui alla presente
legge;
e)
le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed
ai collaudi in corso d'opera e definitivi;
f)
le modalità e i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative
penalità in caso di ritardo;
g)
le modalità e i termini di pagamento del corrispettivo della concessione e la
determinazione delle ritenute di garanzia;
h)
le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
i)
i casi di decadenza e di revoca della concessione e le modalità per la relativa
declaratoria.
4.
La scelta del concessionario, qualora non sia un ente pubblico, deve essere
preceduta da una gara di qualificazione, sulla base dello schema di convenzione
di cui al presente articolo, al fine di assicurare l'affidabilità del
concessionario e la convenienza tecnico-economica dell'affidamento.
5.
L'affidamento in concessione può prevedere altresì la sola costruzione delle
opere pubbliche o la loro costruzione e gestione.
Art.
29
Collaudi.
1.
Per tutte le opere per le quali è previsto l'atto di collaudo la nomina del
collaudatore è disposta, con le modalità previste dalla legge regionale 21
ottobre 1981, n. 70, dai soggetti medesimi che provvedono all'approvazione
degli atti di collaudo.
1-bis.
Per le opere realizzate con il contributo regionale la nomina del collaudatore
avviene con le modalità indicate nell'art. 4, comma 3, della legge regionale 21
ottobre 1981, n. 70 (26).
2.
L'atto di collaudo è obbligatorio ove vengano avanzate riserve da parte
dell'appaltatore.
3.
Per opere di particolare rilevanza possono essere nominate commissioni
collaudatrici tecnico-amministrative, anche in corso d'opera.
(26)
Comma aggiunto dall'art. 11, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
Art.
30
Contratto
di lavoro.
Gli
enti appaltanti di opere pubbliche hanno l'obbligo di vigilare
sull'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice delle opere appaltate, del
contratto collettivo di lavoro ai propri dipendenti.
Art.
30-bis
Per
quanto non espressamente previsto nel titolo terzo della presente legge si
applicano le disposizioni statali vigenti in materia di opere pubbliche (27).
(27)
Articolo aggiunto dall'art. 12, L.R. 29 marzo 1988, n. 10.
TITOLO
IV
Norme
finali
Art.
31
Abrogazione
di norme.
Sono
abrogate le norme regionali relative a procedure di programmazione, di
erogazione del finanziamento e di controllo di opere pubbliche che contrastano
con quelle stabilite dalla presente legge, ivi comprese quelle di attribuzione
di funzioni in materia di programmazione delle strutture edilizie e degli
impianti sportivi alla Consulta dello sport ai sensi dell'art. 13 della L.R. 23
aprile 1980, n. 32, nonché quelle di attribuzione di funzioni, in materia di
programmazione delle strutture edilizie destinate alla cultura, alla Consulta
regionale per i beni e le attività culturali ai sensi degli artt. 7 e 9 della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.
Art.
32
Norma
transitoria.
1.
Restano valide le procedure di liquidazione dei finanziamenti per le opere
pubbliche per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è
già intervenuta la deliberazione di ammissione al finanziamento regionale.
2.
Fino alla approvazione del primo programma delle opere pubbliche possono essere
approvati singoli piani annuali per la localizzazione di finanziamenti disposti
da leggi nazionali o da leggi regionali.
3.
In tale caso i piani annuali saranno predisposti tenendo conto di quanto
stabilito dall'art. 3 e dall'art. 2, sesto comma.
4.
Per le opere finanziate con i piani annuali valgono le modalità di erogazione e
di controllo previste dalla presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.