L.R. 23 giugno 1986, n. 25 (1).

Integrazione delle norme per il reclutamento di personale con peculiari professionalità mediante le speciali procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 luglio 1986, n. 49.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera nn), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Articolo unico

 

[Ai fini del conferimento dei posti disponibili ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, come modificato dal sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, può essere utilizzata la graduatoria di merito degli uditori già ammessi - in forza dell'art. 9, ottavo comma, del Reg. n. 1/1982 attuativo dell'art. 4 della L.R. n. 10/1981 - al concorso bandito con D.P.G.R. 13 dicembre 1982, n. 745, in quanto risultati idonei nell'accertamento sulla formazione conseguita nel corso finalizzato alla formazione specifica.

L'utilizzazione della predetta graduatoria è, comunque, subordinata al rispetto delle riserve, secondo le aliquote stabilite negli artt. 17 e 43 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46] (3).

 

 

 

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera nn), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.